San Marino. Conoscibilità dei proprietari veri di Banche e finanziarie: varato il regolamento per i Consiglieri

palazzo pubblicoTrova così soluzione una partita iniziata con la finanziaria del 2012.

Possibile solo la “presa visione”, vietate copie o foto degli atti, accessibili dalla sede di Bcsm.

Al termine di un percorso dura- to due anni e mezzo finalmente sono stati completati tutti i pas- saggi per consentire di conosce- re chi siano i veri proprietari di banche e finanziare della Repub- blica di San Marino.

A stabilire le modalità è infatti il decreto approvato tramite la delibera numero 15 del 23 giu- gno scorso che finalmente detta le regole, le modalità e i divieti, che consentono ai soli parlamen- tari sammarinesi di accedere e prendere visione dei titolari ef- fettivi dei “soggetti autorizzati” in base alla legge bancaria 2015 (vi rientrano banche, finanziarie e compagnie di assicurazione e riassicurazione).

Si tratta di una vicenda che è sta- ta un po’ uno dei cavalli di bat- taglia delle opposizioni e che era iniziata con una sorta di colpo gobbo in fase di approvazione della finanziaria 2012, a poche settimane dall’insediamento del nuovo governo.

All’entusiasmo iniziale per aver inserito il famigerato articolo in finanziaria, seguì poi la delusio- ne derivante dalla constatazione che la formulazione utilizzata per quell’articolo in realtà non era corretta. Nella finanziaria

dell’anno successivo la norma venne addirittura annullata sal- vo tornare l’anno scorso, ma con delle limitazioni.

Infatti la conoscibilità veniva concessa, ma in cambio viene prescritto il massimo riserbo, quindi se anche un consigliere ne viene a conoscenza non lo può rivelare.

Per l’applicazione si è però do- vuto attendere e il governo ha emanato il decreto lo scorso 23 giugno.

Nello specifico il decreto prevede che la segreteria Istituzionale predisponga un documento denominato “Elenco Consiglieri” in cui siano elencate le generalità di ognuno dei parlamentari sammarinesi. Si tratta di un documento che servirà ai fini identificativi da parte dei funzionari di Banca Centrale che accompagneranno i Consiglieri (e solo in quanto non sono ammesse deleghe o procure) alla “presa visione” dei titolari effettivi.

A questo punto, per la presa visione dei proprietari veri, non più schermati da finanziarie o fiduciarie, i Consiglieri dovranno presentare richiesta a Banca Centrale, attraverso un apposito modulo predisposto dall’autorità di vigilanza.

Si legge all’articolo 4 del decreto “La Banca Centrale deve rendere disponibili al richiedente le informazioni relative ai titolari effettivi dal giorno lavorativo successivo alla richiesta”. L’incontro per la presa visione avverrà nella sede legale di Bcsm e durante gli orari di ufficio e il personale incaricato esibirà “al consigliere le informazioni relative ai titolari effettivi”.

Prevista appunto solo la “presa visione” in quanto “non sono ammesse modalità alternative che si basino sull’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza”. Inoltre i Consiglieri non possono farsi assistere da soggetti terzi e “non è pertanto consentita l’assunzione di copia fotografica, fotostatica o scansione elettronica” delle informazioni ed il Consigliere inoltre è tenuto a rispettare “il segreto d‘ufficio”. (…) La Serenissima