Ha suscitato grande interesse il rapporto del Greco contro la corruzione. Una “pagella” dalla quale emergono spunti decisamente importanti per proseguire sulla strada della trasparenza, imboccata ormai in maniera irreversibile da San Marino. D’altra parte le indagini, i processi, i sequestri e le leggi approvate, sono prove tangibili e concrete di un percorso non ancora concluso, ma certamente molto ben avviato.
Di particolare rilevanza diventa ad esempio l’ottimo lavoro svolto dalla guardia di rocca, per quanto concerne il trasporto transfrontaliero di danaro. Come ricorderanno i lettori questo è stato negli anni scorsi un punto critico per l’immagine del Paese, con i noti “blocchi” e perquisizioni delle guardia di finanza sul confine, ripresi dalle telecamere e raccontati dai giornali. Le autorità di San Marino indicano nelle osservazioni proposte agli esperti del Greco che il 20 maggio 2014 la Guardia di Rocca ha adottato una serie di linee guida interne per i controlli volti a verificare il trasporto transfrontaliero di contanti e strumenti analoghi.
Linee guida che vale la pena approfondire. Il documento disciplina la procedura riguardante: 1) controlli sulle persone, le identità e i veicoli, compreso un sistema di dichiarazione di denaro contante e strumenti analoghi “su richiesta”da parte del funzionario di polizia; 2) modalità da seguire in caso di rilevazione di importi non dichiarati superiori a 10.000 € (o meno se vi sono sospetti circa l’origine dei fondi); 3) un successivo meccanismo di verifica e sanzioni amministrative da effettuare in presenza del vettore presso la sede della Guardia di Rocca. E’ possibile l’oblazione se la persona dimostra la legittima provenienza e la destinazione delle somme, nel qual caso egli paga un importo corrispondente al 10% delle somme superiori a 10.000 €;
nel caso di mancata oblazione, il 40% degli importi in eccesso viene sottoposto a sequestro amministrativo. Il caso viene successivamente segnalato all’Agenzia di Informazione Finanziaria, la quale è tenuta a conservare gli importi oggetto di sequestro amministrativo (quelli corrispondenti al suddetto 40%), e a trasmettere alla Tesoreria di Stato gli importi risultanti dall’oblazione volontaria; 4) l’applicabilità del sequestro penale ai sensi dell’articolo 78 del Codice di Procedura Penale, che si applica in luogo delle misure di cui al punto3,“se la persona controllata non è in grado di fornire riscontri certi circa la provenienza e la destinazione dei beni”.
Un apposito processo verbale viene formulato in tal caso, il provvedimento di sequestro viene successivamente convalidato dal competente Commissario della Legge e i fondi vengono collocati in una cassetta di sicurezza. Le autorità spiegano che il documento di cui sopra rende evidente come il sequestro penale sia applicabile all’intero ammontare dei beni in questione nel caso in cui una persona non sia in grado di fornire prove sulla loro legittimità.
In caso contrario, qualora la persona sia in grado di dimostrare la legittima provenienza delle somme, si applicano le misure di cui al punto 3. Superfluo ricordare ai lettore come i controlli sui contanti siano fondamentali nella guerra a corruzione e mafia, che spesso e volentieri vanno a braccetto.
Non a caso la guardia di rocca, o meglio i controlli posti in essere sul danaro contante, vengono promossi con giudizio “soddisfacente” dagli esperti europei dell’Anti-corruzione. Se dunque la “pagella” finale del Greco individua alcuni punti deboli o da migliorare, nelle conclusioni viene altresì messo in luce che “è certamente incoraggiante vedere che sono ancora in corso una serie di riforme e progetti, spesso di ampia portata.
Per esempio, San Marino ha avviato un’ambiziosa riforma dell’amministrazione e del sistema tributario”. Un giudizio che dà conto di come tanto sia stato fatto, e di come altrettanto si debba ancora fare. Su questo il governo e l’intero parlamento sono al lavoro.
David Oddone, La Tribuna