San Marino. Dall’Upr un progetto per definire le regole del no-profit

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  • UPR logo quadrIl complesso di attività senza scopi di lucro, rappresenta un fenomeno difficilmente dimensionabile con esattezza, ma che sta progressivamente aumentando, con crescita esponenziale, data anche dalla crescita delle strutture dovuta al numero crescente di addetti in termini di lavoratori impiegati. Si tratta dei soggetti costituiti in forma di associazioni o di fondazioni che vengono comunemente indicati come “unità del Terzo settore”. Negli ultimi anni il non-profit è andato e sta andando in netta controtendenza rispetto alla crisi economica mondiale, che non ne ha frenato la crescita, ma che anzi ha prodotto una spinta rinnovata verso quella richiesta di coesione sociale e di solidarietà che sono alla base di questo modello di “nuova economia sociale” che riafferma il primato dell’individuo sulle logiche classiche del profitto.
    Ad oggi, il nostro Ordinamento, almeno sino al 2010, si limitava alla scarna disciplina dettata all’art.4 della Legge 13 giugno 1990, N.68.
    Con la legge 23 luglio 2010, N.129, trovano ingresso, agli articoli 37 e 38, parziali risposte che, però, non possono ritenersi davvero esaustive di una soluzione compiuta su tutte le problematiche che una materia così articolata propone.
    La legge, secondo le prospettive organiche che si propone, è necessaria anche per dare – finalmente – soluzione alle richieste più volte reiterate dagli organismi euoropei, Moneyval e GAFI su tutti.
    Comprendere come lo sforzo di formare una galassia tanto variegata possa risultare tutt’altro che agevole. Nel 2009 a San Marino risultavano iscritte 286 fra associazioni ed altri enti non lucrativi. A questi bisognerebbe aggiungere il dato riferito alle associazioni non riconosciute che – attraverso l’istituzione di un Registro dedicato e l’obbligo di iscrizione – si spera di censire, se non in tutto almeno in buona parte. L’approccio metodologico che si è inteso privilegiare poggia su alcune scelte di fondo con i necessari pesi e contrappesi, ma tutto nel presupposto di coniugare esigenze di certezza di diritto con una disciplina improntata alla maggiore agilità e sobrietà possibile, ma anche a una imprescindibile compiutezza.
    Alcuni punti principali:
    1) Pieno riconoscimento e tutela della Repubblica verso la libertà di organizzazione individuale e privata in attività di volontariato puro e di utilità sociale non lucrativa.
    2) Libertà nella scelta giuridica sulle forme di aggregazione: le associazioni potranno chiedere il riconoscimento giuridico oppure svolgere le proprie attività come associazioni non riconosciute. A tutte però incombe l’obbligo di richiesta di iscrizione in un Registro di pertinenza in modo da tenere un’anagrafe degli enti non-profit sempre aggiornata. La tipologia e la tipizzazione degli enti vale sia come punto di riferimento ben preciso per la gamma di attività solidaristiche, sia nei riguardi dei requisiti obiettivi ed organizzativi richiesti per il riconoscimento dello status di ONLUS.
    3) Obbligo per le fondazioni di dotarsi di un patrimonio minimo e di poter ottenere un riconoscimento giuridico;
    4) Individuazione del “principio di attività ed operosità” per tutti gli enti e soprattutto per le Fondazioni, in modo che rappresentino occasioni di crescita sociale del Paese e non parcheggi privati per posizioni di rendita (siano esse di capitali o di proprietà immobiliari). Il vincolo assoluto e indissolubile che lega il patrimonio posto in fondazione con le finalità sociali, solidaristiche e senza scopi di lucro pone non solo una netta distinzione fra il negozio di fondazione e quello propriamente gestorio del trust, ma mette anche la parola fine a certi malintesi utilizzi di comodo di patrimoni personali o familiari.
    5) Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a seguito dello scioglimento, volontario o coattivo, dei vari enti. E’ un principio cardine nel terzo settore, peraltro largamente condiviso dalla quasi totalità degli Stati europei, Italia compresa.
    6) Possibilità di attribuzione ad associazioni riconosciute e fondazioni dello status di “ONLUS”, con relativo accesso ad estesi benefici fiscali.
    7) Istituzione di un’autorità centrale, che prende il nome di “Autorità per il Terzo Settore” (ATS), con poteri e competenze amministrative e di sorveglianza. Costituirà il ganglo principale attraverso cui lo Stato centrale concederà i riconoscimenti giuridici, controllerà la provenienza dei finanziamenti e dei conferimenti per un certo ammontare, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per godere di particolari benefici, l’effettiva operatività degli enti, le ipotesi di scioglimento, la devoluzione dei beni che residuano a seguito di scioglimento e liquidazione. L’A.t.s. si avvarrà di strutture e di forze lavoro già presenti all’interno del Tribunale e, pertanto, non comporterà alcun costo particolare.

    8) Delega a successiva decretazione e a disciplina amministrativa secondaria in alcune materie come le attività economiche non prevalenti o quella di miglior favore fiscale. La raccomandazione e l’auspicio sono di non appesantire i profili operativi e “sburocratizzare” al massimo i diversi passaggi (ad es., per una raccolta fondi o per un’iniziativa commerciale diretta a finanziare l’attività caratteristica), pena il mettere a rischio, se non a vanificare, lo sforzo che viene reso nell’attività volontaristica.
    9) Esclusioni dalla disciplina della legge:
    a) delle “associazioni sportive dilettantistiche”, per l’assenza di un movimento sportivo professionistico che faccia da contraltare, col risultato che tutto lo sport sammarinese rientrerebbe nelle forme associative del non-profit;
    b) delle c.d. “fondazioni bancarie” che si ritiene necessitino di un intervento concertato con l’Amministrazione Finanziaria e la Banca Centrale;
    c) degli enti ecclesiastici, dei lasciti e delle fondazioni religiose in quanto attualmente sottoposte ad un regime particolare, frutto di accordo pattizio fra San Marino e Santa Sede (ratificato col Decreto 30 giugno 1992, N.47) e che pertanto dovrà trovare risoluzione concordata nelle medesime forme istituzionali.

    A seguito del deposito del progetto di legge, l’ Unione Per la Repubblica darà corso a una intensa serie di incontri con le rappresentanze dell’associazionismo e delle fondazioni, in modo da raccogliere osservazioni e suggerimenti, giacchè l’evidente intento del legislatore che si è accinto a redigere la disciplina normativa è stato quello di fare una legge “per”, non certo una legge “contro”.