San Marino. Decreto Legge 22 dicembre 2020 n. 221, “ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19”

 

 

Al fine di garantire una corretta applicazione del Decreto Legge emanato, si propongono di seguito alcune
precisazioni interpretative, specificando che i punti di seguito elencati corrispondono a quelli indicati nel
Decreto Legge sopra richiamato.
Art. 2, comma 1, 2 e 3 (Spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino)
Sono sempre consentiti gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino per motivi di lavoro,
salute, studio per didattica in presenza e situazioni di necessità.
Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, è comunque consentito
ricevere e fare visite a parenti o amici, da e verso il territorio della Repubblica di San Marino,
esclusivamente nella fascia oraria ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 22:00. Si precisa che tale
spostamento è consentito esclusivamente ad un massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare, senza contare persone di età inferiore ad anni 14 e persone con disabilità o non autosufficienti.
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 gli spostamenti da e verso i comuni italiani
limitrofi sono consentiti dalle ore 5:00 alle ore 22:00, senza limiti legati ad esigenze lavorative, motivi di
salute e situazioni di necessità.

Art. 2, comma 6 (Autodichiarazione)
Viene allegato alla presente (allegato 1) il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti nel territorio
nazionale e da e verso la Repubblica di San Marino. Si precisa che per la mobilità nel territorio della
Repubblica l’autodichiarazione è utile esclusivamente per gli spostamenti oltre le ore 22:00 e fino alle ore
5:00. L’autodichiarazione è in possesso anche delle forze dell’Ordine e può essere compilata al momento
del controllo.
Art. 3, comma 1 (Attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle strutture
ricettive)
Si precisa che le attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle strutture ricettive
sono aperte esclusivamente per clienti soggiornanti, senza limitazione di orario.
Rimane comunque consentita per le predette attività la facoltà di servizio di consegna a domicilio ed
asporto.
Art. 4, comma 1 (Attività di commercio al dettaglio: attività essenziali, consegne al domicilio)
1. Per “attività di vendita di generi alimentari e/o di prima necessità” sono da intendersi:

– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non
specializzati di alimenti vari)
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da
inalazione
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse
ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
– Commercio al dettaglio di articoli per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di biancheria personale
– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi
specializzati
– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (anche elettronici), articoli per puericoltura,
modellismo, articoli pirotecnici per le feste
– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati
di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
specializzati
– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
– Commercio al dettaglio di animali e alimenti per animali
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne;
fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti;
biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per
corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
– Attività di lavanderia e lavanderie self-service;
– Attività di logistica essenziali per le attività di cui sopra;
– Attività di servizi ed impianti di telecomunicazioni essenziali per le attività di cui sopra e della
pubblica amministrazione erogate da esercenti muniti esclusivamente di licenza di commercio
all’ingrosso e/o di servizi.
2. Resta comunque consentita, per gli operatori chiusi al pubblico, nei giorni 25, 26, 27, 31 dicembre
2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, l’attività di consegne a domicilio per ordini e vendite
effettuate tramite internet (e-commerce), per televisione, corrispondenza e telefono.

Art. 5, comma 2 e 3 (Servizi alla persona, Giochi del Titano)
1. Per attività di servizi che prevedono contatti con il cliente si deve intendere, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: centri estetici, parrucchieri, barbieri, massaggiatori estetici,
tatuatori, attività di fisioterapia, massaggi terapici, ambulatori eo poliambulatori specialistici, per
la sola attività medico-sanitaria, ed in genere attività ad essere similari. Le predette attività sono
consentite anche in strutture nelle quali le stesse non sono prevalenti e a cui a norma del decreto
legge 22 dicembre 2020 n. 221 è inibita l’apertura al pubblico.
2. Le attività della Giochi del Titano e delle sale cinematografiche sono sospese a partire dalle ore
00:00 del 24 dicembre 2020 e fino alle ore 05:00 del 7 gennaio 2021.