Dichiarazione dei redditi anno 2014.
Mod IGR “L”: credito d’imposta estero ex art 18 Legge n. 166/2013 e ulteriori precisazioni sulla compilazione del QUADRO M.
Con la presente Circolare si intende riassumere la metodologia di calcolo del credito d’imposta estero e fornire ai contribuenti alcuni esempi chiarificatori per le fattispecie più ricorrenti.
Nel rinviare a quanto già illustrato sull’argomento nella precedente Circolare dell’Ufficio Tributario prot. 64900 del 1 giugno 2015, si ricorda che i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dall’articolo 5 della Legge n. 166/2013 e successive modifiche ed integrazioni per individuare l’applicazione dell’imposta ai non residenti e gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo in base alle regole vigenti per le medesime tipologie dei redditi interni.
Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
Si evidenzia che le imposte estere per essere riconosciute quale credito devono essere definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell’anno della presentazione della relativa dichiarazione; il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione a San Marino potrà portare a credito le imposte dovute all’estero, ancorché non ancora effettivamente pagate nello Stato estero (in ragione della discordanza dei tempi di presentazione delle relative dichiarazioni e dei termini di pagamento delle imposte dovute) purchè le medesime imposte di pertinenza siano definitivamente pagate entro il 31 dicembre dell’anno della sua presentazione; nel caso invece in cui alla scadenza della presentazione della dichiarazione a San Marino (la scadenza ricordiamo è 31 luglio 2015 per il periodo d’imposta 2014), o comunque in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente non conosca ancora l’ammontare delle imposte estere che deve pagare, ha facoltà di presentare una dichiarazione rettificativa della dichiarazione già presentata e portarsi, con la dichiarazione rettificativa, il credito per le imposte pagate all’estero, credito che ricordiamo non può eccedere l’ammontare dell’imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
Qualora il contribuente porti a credito nella dichiarazione presentata l’imposta assolta all’estero deve allegare alla dichiarazione (allegato che l’applicativo informatico richiede come obbligatorio) il conteggio del credito d’imposta estero (conteggio redatto in forma libera) e, se ne è già in possesso, la relativa documentazione attestante l’effettivo pagamento dell’imposta estera portata a credito.
Qualora invece al momento della presentazione della dichiarazione il contribuente abbia portato a credito l’imposta ma non sia in possesso della documentazione attestante l’effettivo pagamento, deve successivamente trasmettere all’Ufficio Tributario, sempre telematicamente, la predetta documentazione attestante il pagamento senza necessità di fare una dichiarazione rettificativa ma semplicemente allegando nel relativo quadro di spettanza tali documenti alla dichiarazione già trasmessa in precedenza.
Si evidenzia che l’allegazione alla dichiarazione della predetta documentazione è obbligatoria per il riconoscimento del credito d’imposta estero.
Ricordiamo altresì che eventuali successive rettifiche del reddito prodotto all’estero comportano la conseguente rettifica della dichiarazione entro tre anni dall’esercizio di competenza.
L’applicativo informatico di compilazione e trasmissione della dichiarazione prevede nei vari QUADRI compilativi appositi righi per le diversi tipologie di reddito estero (suddivisi per Paese), ma si evidenzia che è il contribuente che nell’allegato obbligatorio in forma libera di cui sopra, deve riportare il calcolo del credito d’imposta estero, calcolo da lui effettuato secondo le disposizioni vigenti, e il credito d’imposta così calcolato va poi riportato nel rigo 80 del QUADRO P della dichiarazione, che va in detrazione dell’imposta dovuta.
Si ricorda inoltre che possono essere portate a credito le imposte definitive pagate all’estero, non ripetibili, fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo.
Giova inoltre mettere in evidenza – come principio e regola generale – che tutti i redditi soggetti a tassazione separata (inclusi quelli a tassazione separata su opzione del contribuente) non danno diritto al credito d’imposta assolta all’estero.
Unica deroga è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo e d’impresa ( inclusi i redditi da società di persone, es. S.n.c. o S.a.s. ) in quanto assimilati alle stabili organizzazioni, e che pur soggetti a tassazione separata del 17% (limitatamente, lo ricordiamo, per il periodo transitorio 2014-2017) danno diritto al credito d’imposta estero.
Le imposte assolte all’estero a titolo definitivo o da ritenersi tali, comunque non ripetibili, su redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono essere ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta per tali redditi prodotti a San Marino; tale detrazione è ammessa sino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i ricavi prodotti all’estero e i ricavi complessivi, considerando eventuali perdite di esercizi precedenti ammesse in detrazione.
Si richiama altresì l’attenzione sul fatto che, nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito, anche l’imposta estera detraibile va ridotta nella misura corrispondente (comma 10 art. 18 Legge n. 166/2013) .
Infine, con riferimento al credito d’imposta estero, si ricorda che eventuali ritenute/tassazione subite nel paese della fonte, sono recuperabili come credito d’imposta estero solo nell’ipotesi di tassazione ordinaria e nei casi e nei limiti previsti dalla normativa dello Stato estero e/o da una eventuale normativa convenzionale
Di seguito l’illustrazione per la compilazione della dichiarazione MOD IGR “L” relativamente alle principali e più frequenti tipologie di redditi esteri, trattati in ordine rispetto ai quadri compilativi della dichiarazione.
QUADRO A: redditi da capitale.
1) interessi da Titoli di Stato esteri.
Vista la frequenza di casisitiche si rammenta che, con riferimento alle disposizioni di cui alla Convenzione Italia – San Marino, non deve essere applicata alcuna ritenuta sugli interessi percepiti dai soggetti residenti e corrisposti dallo Stato italiano su titoli di Stato italiani ( es. B.O.T. ) e nel caso in cui sia stata applicata sui predetti interessi una ritenuta alla fonte ( es. 12,5% sui B.O.T) la stessa non può essere portata quale credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ma il contribuente dovrà richiedere il relativo rimborso all’Amministrazione Finanziaria italiana (c/o l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pescara). Per la tipologia di interessi in trattazione il contribuente persona fisica residente potrà, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera vi di cui all’art 148 comma 8 optare per la tassazione sul netto frontiera dell’8% oppure per la tassazione progressiva per scaglioni .
2) interessi da depositi in conti correnti bancari e postali in Italia:
in base alla disposizione interna italiana sono esenti da tassazione se corrisposti a soggetti non residenti.
Il contribuentre persona fisica residente potrà, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera vii di cui all’art 148 comma 8 optare per la tassazione dell’11% sul netto frontiera oppure per la tassazione progressiva per scaglioni .
Per la predetta tipologia di redditi da capitale il contribuente non si porta alcun credito d’imposta estera .
Es.: interessi percepiti da c/c bancario detenuto in Italia: € 1.000,00:
Ip.a) tassazione separata : il contribuente li indica nel QUADRO H (rigo 80): € 1.000,00 x 11% = € 110,00 ( imposta dovuta a San Marino )
Ip b) tassazione progressiva (ordinaria). Il contribuente indica l’ammontare degli interessi percepito nel QUADRO A (rigo 140), che concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente medesimo.
3) Interessi da titoli obbligazionari (diversi dalle azioni).
Anche per tale tipologia, come per la precedente sub punto 2) la disposizione normativa di cui all’art. 13 comma 2 lettera vi) di cui all’art. 148 comma 8 della L. 166/2013 prevede la possibilità di opzione di tassazione separata dell’8% sul netto frontiera, oppure della tassazione progressiva per scaglione.
Ip a) tassazione separata : il contribuente li indica nel QUADRO H ( rigo 70): € 1.000,00 x 8% = € 80,00 ( imposta dovuta a San Marino ) .
Ip b) tassazione progressiva (ordinaria).
Il contribuente indica l’ammontare degli interessi percepiti nel QUADRO A (rigo 130), che concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente medesimo.
4) Dividendi di fonte estera (ad es. soggetti da tassazione convenzionale con l’Italia a tassazione del 15% alla fonte).
Anche per tale tipologia, la disposizione normativa di cui all’art. 13 comma 2 lettera v) di cui all’art. 148 comma 8 della L. 166/2013 prevede la possibilità di opzione di tassazione separata del 3% sul netto frontiera oppure della tassazione progressiva per scaglione.
Ip a) tassazione separata di dividendi provenienti dall’Italia: il contribuente li indica nel QUADROH (rigo60):€(1.000,00–15%)x 3%= €850,00×3%=€25,5(imposta dovuta a San Marino ).
Ip b) tassazione progressiva (ordinaria).
Il contribuente indica l’ammontare degli interessi percepiti nel QUADRO A (rigo 120), che concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente medesimo.
QUADRO C: redditi da fabbricati ( destinati sia a civile abitazione che ad attività economiche ).
Si precisa, vista l’entità e frequenza di casistiche, che l’IMU vigente in Italia (e comunque per imposte analoghe vigenti in altri Stati) ha natura prettamente patrimoniale e non è considerata equivalente ad un’imposta sul reddito e pertanto non è imputabile nel credito d’imposta sui redditi esteri.
I sottoindicati casi esemplificativi prendono in esame:
a) fabbricati detenuti, non concessi in locazione.
La relativa rendita catastale deve essere dichiarata nel QUADRO C nel RIEPILOGO (rigo 17), anche in una unica indicazione in un solo rigo (mantenendo comunque la suddivisione per Paese), indicando la somma delle singole rendite catastali, le quali, si ricorda, non partecipano all’esenzione prevista per legge per la sola abitazione principale del contribuente.
b) fabbricati concessi in locazione.
Per tali redditi si applicano le regole della normativa interna e pertanto i relativi canoni di locazione devono essere abbattuti secondo le disposizioni della L. 166/2013: se fabbricati destinati all’esercizio di attività economiche (v.art. 23 comma 3 lettera a) della L. 166/2013 per i locatori che non hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili di cui al
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titolo VII della legge n. 166/2013) l’abbattimento è del 25% , se fabbricati destinati a civile abitazione l’abbattimento è del 40% .
Dal momento che per tali redditi in Italia il contribuente deve pagare l’I.R.P.E.F. tramite tassazione ordinaria o cedolare secca, ai fini del calcolo dell’imposta estera, l’imposta assolta in Italia, ai sensi dell’art. 18 comma 10 L. 166/2013, deve essere ridotta in maniera corrispondente all’abbattimento del reddito previsto dalla normativa interna.
Es: reddito percepito nel 2014 per locazione di un immobile di civile abitazione sito in Italia : € 10.000,00,
Imposta assolta in Italia mediante cedolare secca:
€ 10.000,00 x 21% = € 2.100,00
Dichiarazione del predetto reddito a San Marino:
il reddito estero è da inserire nel QUADRO C sezione RIEPILOGO (rigo 27): il contribuente inserisce il reddito lordo di € 10.000,00 che abbattuto del 40% diventa reddito imponibile di € 6.000,00, e nell’ultima colonna del rigo 27 il contribuente non deve indicare come imposta estera € 2.100,00 bensì € 1.260,00 vale a dire € 2.100,00 abbattuto del 40%. La predetta imposta estera è così stata ricalcolata e tale valore di € 1.260,00 deve essere utilizzato per il calcolo finale del credito d’imposta.
QUADRO D: reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero.
Va indicato nel QUADRO D SEZIONE 1 (rigo 25) .
Deve essere indicato l’importo così come risultante dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro ( es. mod. CUD) .
L’applicativo informatico effettua già in automatico il calcolo del 7% (si ricorda previsto fino al limite massimo di € 2.800,00) e il relativo importo è indicato nella colonna “reddito imponibile”.
Il contribuente deve completare la colonna “ritenuta/imposta estera” considerando, prendendo ad esempio come riferimento l’Italia, L’I.R.P.E.F., l’Addizionale regionale e l’Addizionale comunale che ha subito, abbattendo le predette imposte del 7%, ai sensi del comma 10 dell’art. 18 della L. 166/2013.
QUADRO D: redditi esteri da pensione.
I redditti da pensione esteri vanno indicati nella SEZIONE 3 del predetto QUADRO D (RIGO 40) .
Si ricorda che la norma interna sammarinese ai sensi dell’art. 26 della legge n. 166/2013 prevede che i redditi da pensione devono essere abbattuti del 20%.
Con riferimento alle disposizioni Convenzionali con l’Italia giova ricordare ai contribuenti la distinzione tra redditi da pensione settore privato (art. 18 della Convenzione) e settore pubblico ( art. 19 della Convenzione).
Salvo comunque l’applicazione delle norme convenzionali per i singoli casi concreti (es. con riferimento al DTA con l’Italia per le pensioni pubbliche, private, pensioni rientranti nel regime di Sicurezza Sociale, le pensioni integrative) il contribuente residente che percepisce una pensione dall’estero deve indicare l’importo come certificato dal datore di lavoro o sostituto d’imposta nel rigo 40 del quadro D sopra citato.
L’applicativo informatico effettua automaticamente l’abbattimento del 20% sul reddito imponibile e nell’ultima colonna il contribuente deve indicare le eventuali imposte pagate all’estero, a titolo definitivo e non ripetibili, ma riproporzionate sulla base dell’abbattimento della normativa interna ( nel caso del 20%).
Se si tratta invece di reddito da pensione con tassazione esclusiva nel paese della fonte il predetto reddito va indicato, per i soggetti tenuti alla compilazione della dichiarazione, nel QUADRO N.
Trattamenti di fine rapporto redditi similari, percepiti per rapporti di lavoro dipendente all’estero.
Vanno dichiarati a San Marino a tassazione separata ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera c) di cui all’art. 148 comma 8 della L.166/2013 sino alla concorrenza di € 5.000,00 ad aliquota del 2,5%, sulla parte eccedente al aliquota del 5% (lettera iii del comma 2 del precitato articolo) e vanno indicati nel QUADRO H (non c’è per tale reddito il netto frontiera).
Si ricorda che essendo un reddito soggetto a tassazione separata l’imposta assolta all’estero non può essere portata a credito d’imposta.
QUADRO E: redditi da esercizio arti e professioni.
Nel caso in cui il reddito sia prodotto all’estero mediante una base fissa, deve essere utilizzato il rigo 17 della SEZIONE 1 del QUADRO E per indicare i profitti e il rigo 65 per i costi, mentre le eventuali imposte estere effettivamente pagate vanno indicate nel rigo 240.
Poiché nello Stato della fonte l’imposta assolta (da intendersi sempre l’imposta netta) potrebbe essere influenzata nella sua progressività da altri redditi nel medesimo Stato estero (ad es. reddito professionale da base fissa più redditi da affitti) l’imposta da indicare nel rigo in trattazione (rigo 240) deve essere quella ricalcolata attraverso il riproporzionamente della stessa:
es.
utile base fissa: € 20.000,00
affitti: € 20.000,00
totale redditi esteri € 40.000,00; imposta complessiva pagata all’estero: € 10.000,00
riproporzionamento: € 20.000,00 x € 10.000,00 = € 5.000,00 ( imposta estera € 40.000,00
relativa alla base fissa).
€ 20.000 x 17% = € 3.400,00 imposta dovuta San Marino su reddito da base fissa.
Quanto precede limitatamente al periodo transitorio fino al 31/12/2017.
Il credito d’imposta estero per la base fissa sarà € 3.400,00 ( da indicare nel rigo 80 del QUADRO P) in quanto inferiore all’imposta estera di € 5.000,00 attribuibile a tale reddito e la differenza non può essere recuperata su altri redditi.
L’imposta invece pagata all’estero sugli affitti (pari a € 5.000,00) deve essere riproporzionata come da abbattimento previsto dalla normativa interna a San Marino per quella tipologia di reddito.
Qualora il professionista sammarinese percepisca compensi (ad es. tramite ritenuta alla fonte) tali compensi vanno indicati al rigo 16 , mentre la relativa imposta andrà indicata al rigo 210 ( ritenuta alla fonte su reddito estero).
Ai fini del conteggio del credito d’imposta su tali ricavi (conteggio da indicare in un allegato al QUADRO P) il contribuente dovrà utilizzare la seguente formula, ai fini del calcolo dell’imposta massima estera rimborsabile :
COMPENSI ESTERO (rigo 16) X IMPOSTA RSM data da reddito netto (rigo 170) x 17% COMPENSI COMPLESSIVI (rigo 40)
Contributi previdenziali obbligatori esteri.
Eventuali contributi obbligatori esteri pagati da professionisti nello Stato estero potranno essere detratti dai redditi della sede fissa portandoli ad incremento delle spese che vanno indicate ricordiamo nel rigo 65 (costi).
QUADRO F: reddito d’impresa estero.
Nel caso in cui il reddito d’impresa sia prodotto all’estero mediante una stabile organizzazione i ricavi vanno indicati nel QUADRO F SEZIONE 1 rigo 16 mentre i relativi costi vanno indicati nel rigo 168 (costi eventualmente aumentati dei contributi previdenziali obbligatori) mentre le imposte estere effettivamente pagate vanno indicate nel rigo 350 (in allegato alla dichiarazione dei redditi deve essere posto il conto economico della stabile organizzazione ) .
Qualora l’imprenditore individuale sammarinese percepisca ricavi esteri (es. tramite ritenuta alla fonte) tali ricavi vanno indicati nel rigo 15 SEZ.1 del QUADRO F (ricavi lordi prodotti all’estero), mentre la relativa imposta va indicata al rigo 340.
Per il relativo conteggio dell’imposta estera massima rimborsabile si rimanda all’esempio di cui al QUADRO E .
Qualora un contribuente sammarinese sia titolare di quote di società italiane di persone (es. S.n.c. o S.a.s. ) dove il reddito viene imputato per “trasparenza” vale a dire indipendentemente dalla effettiva percezione, deve compilare la SEZIONE II rigo 11 del QUADRO F indicando separatamente gli eventuali contributi previdenziali obbligatori.
Tale rigo va compilato anche qualora il reddito attribuito sia negativo o pari a 0.
La relativa imposta netta pagata all’estero (sempre intesa al netto ed eventualmente riproporzionata se si ricade nei casi sopra indicati, es. redditi plurimi) va indicata nel rigo 11 colonna “imposta estera” .
QUADRO G: redditi diversi.
In riferimento ad eventuali redditi prodotti all’estero indicati ed elencati nel QUADRO G , che godono di eventuali abbattimenti interni, le eventuali imposte assolte all’estero devono essere riproporzionate ai sensi del comma 10 art. 18 L. 166/2013.
Nel quadro P infine va indicato l’eventuale credito d’imposta su redditi esteri (da indicare nel rigo 80).
Alcuni esempi pratici. N.B.: gli esempi sono illustrati con valori numerici ipotetici, non necessariamente corrispondenti alle effettive tassazioni, e non tengono conto delle detrazioni d’imposta .
1) Contribuente residente, che percepisce redditi da lavoro dipendente in Italia e altresì a San Marino .
Reddito lordo (da intendersi al netto dei contributi obbligatori) da lavoro dipendente Italia: € 15.000,00 (modello CUD);
Reddito lordo (da intendersi al netto dei contributi obbligatori) da lavoro dipendente San Marino: € 20.000,00;
Imposta netta/ritenute Italia: € 4.000,00 (comprensivi della imposta addizionale comunale e regionale );
Calcolo deduzione 7% su reddito complessivo da lavoro dipendente : (€ 20.000,00 x – 7%) + (15.000,00 x -7%) = (20.000,00 – 1.400,00 ) + ( 15.000,00 – € 1.050,00) = € 32.550,00.
L’imposta estera da indicare potenzialmente recuperabile è pari a : € 4.000,00 x -7% = € 3.720,00.
Calcolo reddito imponibile:
€ 32.550,00 – € 9.000,00 (quota smac) – € 2. 000,00 (passività deducibili varie di cui All. A e B) = € 21.550,00.00 al quale corrisponde un’imposta progressiva per scaglioni pari a € 2.543,50 ( IMPOSTA NETTA DI CUI AL RIGO 60).
Il massimo credito d’imposta estera è dato da:
13.950,00 X 2.543,50 = € 1.090,07 (credito d’imposta estero) 32.550,00
Imposta netta da pagare su dichiarazione a San Marino: € 2.543,50 – € 1.090,07= € 1.453,43.
2) contribuente residente sammarinese: reddito da lavoro dipendente a San Marino, immobile destinato a civile abitazione San Marino (abitazione principale dellostesso contribuente), proprietario di immobile civile abitazione a disposizione in Italia e altresì di un terreno sempre in Italia a disposizione, e titolare di un conto corrente presso Istituto bancario italiano .
– Reddito lordo da lavoro dipendente : € 30.000,00;
– immobile civile abitazione in San Marino (abitazione principale): rendita catastale di € 1.600,00;
– civile abitazione in Italia a disposizione (non locata, da indicare altresì nel quadro M) : rendita catastale di € 800,00;
– terreno in Italia a disposizione (non affittato, da indicare altresì nel quadro M ) = reddito dominicale di € 500,00 + € 500,00 di reddito agrario = € 1.000,00 con imposta I.R.P.E.F. pagata di € 100,00 ( così come calcolata in base alla normativa italiana QUADRO RA, già rivalutato +75% reddito agrario, + 80% reddito dominicale );
– conto corrente che al 31/12/2014 ha un saldo positivo di € 24.000,00 (da indicare altresì nel QUADRO M) e che nel corso del 2014 ha maturato interessi attivi pari a € 200,00.
Calcoli :
reddito imponibile del contribuente :
€ 27.900,00 (reddito da lavoro dipendente dato da 30.000,00 – 7%) + € 100 ( da rendita catastale RSM abitazione principale perchè esente sino a € 1.500,00) + € 800 ( fabbricato Italia civile abitazione, da inserire nell’apposito rigo del QUADRO C ) + € 1.000,00 (terreno estero da inserire nel QUADRO B apposito rigo per estero)= € 29.800,00.
In riferimento agli interessi da c/c il contribuente opta per la tassazione separata all’ 11% sul netto frontiera : € 200 x 11% = € 22 ( a titolo quindi di tassazione separata, senza portarsi pertanto alcun credito d’imposta estero per tale reddito).
Reddito al netto delle passività deducibili= € 29.800,00 – € 9.000,00 (quota smac) – 1.000,00 (altre passività)= € 19.800,00;
imposta progressiva per scaglioni su € 19.800,00= € 1.940+ € 306= € 2.246,00.
Calcolo credito d’imposta estera (da effettuarsi solo sui terreni per I.R.P.E.F perchè ricordiamo relativamente agli immobili, l’IMU non può essere conteggiata nel credito d’imposta estera, così come per i redditi esteri soggetti a tassazione separata ):
1.000,00 x 2.246,00 = € 113,43; 19.800,00
ma in realtà il credito d’imposta massima che il contribuente può decurtare è € 100,00 che è l’imposta effettivamente pagata all’estero sui terreni esteri ( quindi € 100,00 da riportare nel Quadro P rigo 80).
3 ) contribuente residente a San Marino, che svolge attività d’amministratore ed è altresì socio di una S.r.l. sammarinese (da indicare nel QUADRO M), con compenso annuo percepito (al netto dei contributi previdenziali previsti obbligatori) quale amministratore a San Marino di € 30.000,00; titolare del 50% di una S.n.c. In Italia (da indicare nel QUADRO M) con un reddito a lui imputabile pari a € 20.000,00 che ha pagato in Italia una I.R.P.E.F netta pari a € 4.000,00. Inoltre ha altresì la gestione presso Intermediari finanziari sammarinesi di strumenti finanziari che hanno prodotto plusvalenze nette (ossia plusvalenze – minusvalenze) per € 10.000,00. Lo stesso contribuente ha inoltre quote di una società di capitali in uno Stato estero che non ha DTA con San Marino ( da indicare nel QUADRO M) , che gli ha distribuito € 20.000,00 di dividendi, soggetti ad una ipotetica ritenuta alla fonte del 20% (quindi ritenuta di € 4.000,00 , netto percepito di € 16.000,00).
Calcolo imposta dovuta:
30.000,00 x – 25%= € 22.500 (reddito da compenso da amministratore soggetto a tassazione progressiva) da indicare nel QUADRO G ;
€ 20.000,00 (reddito dalla S.n.c. assoggettato a tassazione separata del 17%, che va indicato nella SEZIONE 2 DEL QUADRO F ) ;
€ 10.000,00 capital gains soggetti a tassazione separata obbligatoria (non c’è opzione) dell’ 8% , da indicare nel QUADRO H ;
€ 20.000,00 dividendi di fonte estera, per i quali il contribuente può optare per la tassazione separata sul netto frontiera del 3% (senza alcun credito d’imposta estera) oppure tassazione progressiva per scaglioni (con credito d’imposta estera).
Ipotesi a): a tassazione separata sui dividendi (da indicare quindi nel QUADRO H ):
reddito da S.n.c : € 20.000,00 x 17%= € 3.400,00 ( ricordiamo in Italia pagata imposta di € 4.000,00) ma massimo credito € 3.400,00;
€ 22.500,00 – € 9.000,00 (quota smac) = € 13.500,00 (reddito netto imponibile) ma poiché il reddito d’impresa (della S.n.c italiana di € 20.000,00) concorre al calcolo dell’imposta progressiva per scaglioni dovuta, vi corriponde la seguente imposta dovuta: € 1.360,00 + € 1.155,00= € 2.515,00.
€ 10.000,00 x 8%= € 800,00 ( tassazione separata obbligatoria per i capital gains ) ;
(€ 20.000,00 – € 4.000,00) x 3% = € 480,00 ( tassazione separata su dividendi fonte estera sul netto frontiera) ;
Imposta netta dovuta: € 2.515,00+ € 480,00 + € 800,00 = € 3.795,00 ( N.B: l’imposta RSM del 17% sul reddito della S.n.c. italiana è stata totalmente assorbita dal credito d’imposta estero).
ipotesi b) : a tassazione tutta progressiva, anche sui dividendi.
€ 22.500,00 – € 9.000,00 ( quota Smac ) + 20.000 (dividenti esteri) = € 33.500,00 ma poiché il reddito d’impresa (della S.n.c italiana di € 20.000,00) concorre al calcolo dell’imposta progressiva per scaglioni dovuta, vi corriponde la seguente imposta dovuta complessiva di € 7.440,00.
calcolo credito d’imposta estero:
20.000,00 x 7.440,00= € 4.441,79 (max. credito d’imposta estero)
33.500,00
ma poiché il contribuente ha pagato imposta estera sui dividendi per € 4.000,00 l’imposta netta da pagare è data da : € 7.440,00 – € 4.000,00= € 3.440,00.
Alla predetta imposta di € 3.440,00 devono essere sommati € 800,00 relativi alla tassazione separata sui capital gains per un totale di € 4.240,00.
Infine alcune precisazioni sulla compilazione del QUADRO M relativo all’art. 86 della Legge n. 166/2013.
Si chiarisce – con riferimento al periodo d’imposta 2014 – che :
– le azioni di società quotate in mercati regolamentati detenute per il tramite di Intermediari finanziari sammarinesi non devono essere indicate nel QUADRO M;
– le polizze assicurative stipulate con Compagnie assicurative estere ( seppur tramite agente residente) devono essere indicate nel QUADRO M;
– i finanziamenti soci non devono essere indicati nel Quadro M.
L’Ufficio Tributario è a disposizione per eventuali chiarimenti. Con i migliori saluti.
Il Direttore Dott.ssa Ida Valli