Dopo l’incontro romano, si fa chiarezza su San Marino.
Nei giorni scorsi si e? svolto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un incontro tra il governo della Repubblica di San Marino, rappresentato dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Gian Carlo Capicchioni, e il segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, Pasquale Valentini con il Ministro italiano Pier Carlo Padoan.
Nel corso dei colloqui sono stati sottolineati i progressi nei rapporti bilaterali, ed e? stata confermata la collaborazione tra i due Stati, anche in considerazione dell’operazione relativa alla Voluntary Disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero.
L’Agenzia delle entrate fa chiarezza
Dopo le prime indicazioni contenute nelle circolari (numero 10/E del 13 marzo, numero 27/E del 16 luglio e numero 30/E) dello scorso 11 agosto, l’Agenzia pubblica un nuovo documento di prassi che fornisce ulteriori precisazioni per l’applicazione delle misure introdotte dalla legge 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.
Accesso alla procedura per i contribuenti presenti nella Lista Falciani
La circolare n. 31/E, diffusa oggi,chiariscechel’indicazione di un contribuente all’interno della Lista, in mancanza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attivita? di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, non preclude la possibilita? di accedere alla voluntary disclosure.
Detenzione di attivita? nella Repubblica di San Marino
In caso di regolarizzazione nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di attivita? detenute nella Repubblica di San Marino, la normativa di favore prevista, sia con riguardo all’ambito temporale che ai profili sanzionatori, trova applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver.
La relazione non sostituisce l’obbligo di compilazione del quadro Rw di Unico 2015
L’obbligo di indicare le attivita? nel quadro Rw del modello Unico 2015 non puo? considerarsi assolto mediante l’evidenziazione delle stesse nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria. Redditi derivanti dalle attivita? finanziarie rimpatriate – Fino al perfezionamento del rimpatrio giuridico, gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attivita? e agli investimenti detenuti all’estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul contribuente, il quale deve adempiere agli eventuali obblighi dichiarativi per le annualita? 2014 e 2015.
Le altre novita? della circolare
In tema di rimpatrio giuridico delle attivita? finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, il documento di prassi chiarisce che l’attestazione rilasciata dall’intermediario puo? essere idonea a dimostrare l’avvenuto affidamento allo stesso delle attivita? rimpatriate. La circolare spiega inoltre che i benefici previsti dalla disclosure possono essere riconosciuti anche per il contributo di solidarieta? e che le societa? fiduciarie cosiddette statiche non possono applicare il regime di risparmio gestito in relazione alle attivita? oggetto di emersione nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. Vengono, infine, fornite ulteriori precisazioni con riguardo all’integrazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della stessa, ai prelievi non giustificati operati su conti correnti esteri, alla regolarizzazione dei valori contenuti nelle cassette di sicurezza e alla verifica della provenienza della richiesta dei dati concernenti le attivita? oggetto di collaborazione volontaria.
David Oddone, La Tribuna