Appello Civile n. 20/2020
NEL NOME DI DIO E DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Giudice d’Appello per la responsabilità civile dei Magistrati in qualità di Giudice delle Appellazioni civili (per decreto del Dirigente del Tribunale 8 giugno 2022, n. 260/D/2022) Ha perunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro d’appello, iscritta al ruolo 020/2020.
da RENZI Vladimiro (avv. Cecilia Cardogna e avv. Michele Campanielo)
– appellante –
contro Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (Avv. Matteo Mularoni) appellato—
avverso la sentenza di primo grado del Commissario della Legge del 7 gennaio 2020 nella causa di lavoro n. 25/2016, promossa da RENZI Vladimiro contro la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.
FATTO
Con atto di citazione d’appello datato 23 giugno 2020 e depositato il 25 giugno 2020 al Tribunale commissariale contesta la sentenza del Commissario della Legge del 7 gennaio 2020, notificatagli il 27 maggio 2020, rese nelle causa civile di lavoro n.25 del 2016 promossa da esso RENZI con la Cassa di Risparmio di San Marino, per l’accertamento ovvero illegittimità e difetto di giusta causa del suo ”licenziamento in tronco” 22 settembre 2015 perchè ritorsivo e discriminatorio (art.7 legge n. 23 del 1977) e per la conseguente domanda di condanna della Cassa di Risparmio di San Marino alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, con le retribuzioni non erogate (base di retribuzione mensile: euro13.588,83, ovvero quella di giustizia);
in subordine, per l’accertamento della natura disciplinare del licenziamento e la mancata osservanza della procedura disciplinare ex artt. 1, 2 e 3 della legge n. 23 del 1977 o degli artt. 42 e 52 del contratto collettivo aziendale applicato presso la Cassa di Risparmio di San Marino s.p.a. e per la conseguente condanna alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, con le retribuzioni non erogate (base di retribuzione mensile: curo 13.588,83, ovvero quella di giustizia);
e poi per accertare il danno all’immagine professionale patito dal RENZI per la condotta della Cassa di Risparmio di San Marino con conseguente sua condanna al risarcimento del danno;
e poi per accertare il danno previdenziale con conseguente condanna della Cassa di Risparmio di San Marino al risarcimento dei danno (euro 78.000,00 o altra somma di giustizia) patito dal RENZI;
in ulteriore subordine, per la condanna della Cassa di Risparmio di San Marino alla corresponsione al RENZI dell’indennità di mancato preavviso per euro 81.533;
con certa delle spese processuali. IL RENZI assumeva aver lavorato presso la Cassa di Risparmio di San Marino dal 16 marzo 1979 al 23 settembre 2015, da ultimo con contratto a tempo indeterminato quale dirigente con funzioni di vice direttore vicario; e aveva lamentato il progressivo svuotamento delle sue effettive funzioni di dirigente, per un disegno ritorsivo e discriminatorio posto in essere dar senza addurre una reale motivazione, e con screditamento e svilimento delle mansioni (demansionamento) fino al licenziamento con effetto immediato, che gli aveva anche arrecato un grave danno all’immagine professionale, e comunque senza che gli venisse corrisposta l’indennità sostituiva del mancato preavviso previsto per le figure dirigenziali) e con danno<[pensionistico quantificabile in una pensione mensile inferiore ad euro 300,00 a quella che a breve (2018) avrebbe normalmente avuto.
Veniva, senza successo, espletato il preventivo tentativo di conciliazione ai sensi della legge 20 maggio 1985 n. 63.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino [poi anche: Cassa di Risparmio di San Marino], contestando in tutto, per genericità, per pretestuosità e per difetto di prova sul movente ritorsivo o discriminatorio, il ricorso;
in subordine contestava in particolare il dernansionamento; ed eccepiva che comunque, trattandosi di contratto di lavoro dirigenziale, andava in sé esclusa ogni ipotetica reintegrazione, al più competendo una indennità di sei mensilità per (eventuale) difetto di giusta causa di licenziamento (art. 44 dei contratto aziendale di lavoro); con vittoria delle spese processuali.
La Cassa di Risparmio di San Marino affermava che si era trattato dì una valutazione di …
(FINE PARTE PRIMA)
