San Marino. Domanda: Ma come è finanziato il Fondo Servizi Sociali?

dallo Statuto del Fondo Servizi Sociali:
NORME GENERALI E FINANZIAMENTO DEL FONDO
Art. 5
Il Fondo come sopra costituito è diviso in quattro sezioni autonome:
a) sezione dipendenti dallo Stato, Enti ed Aziende Pubbliche;
b) sezione dipendenti da aziende industriali;
c) sezione dipendenti da aziende artigiane;
d) sezioni dipendenti da altri Enti, Aziende e Datori di lavoro privati, non compresi nelle categorie indicate ai punti a), b), c) che precedono.
Art. 6
Il finanziamento del Fondo è così regolato:
a) lo Stato, attraverso apposito capitolo previsto a bilancio, in rapporto all’ammontare complessivo dei salari e stipendi annualmente corrisposti nella misura prevista dai contratti di lavoro sovvenziona la sezione relativa ai dipendenti dello Stato, Enti ed Aziende pubbliche, di cui al superiore art. 5 lettera a);
b) le aziende industriali, nella misura prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore, provvede al finanziamento della sezione relativa ai dipendenti di aziende industriali di cui al superiore art. 5 lettera b);
c) le aziende artigiane, nella misura prevista dai contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore, provvedono a finanziare la sezione del Fondo relativa ai dipendenti delle aziende artigiane di cui al superiore art. 5 lettera c);
d) gli altri Enti, Aziende e datori di lavoro privati finanzieranno la propria sezione di appartenenza di cui al superiore art. 5 lettera d), nella misura che sarà prevista nei contratti collettivi in vigore nei settori.