San Marino e Italia. Prescrizione delle bollette elettriche, gas, acqua ecc.ecc.: cosa dice la legge sammarinese e come si confronta con quella italiana

Il tema della prescrizione delle bollette elettriche e delle altre forniture domestiche genera da anni dubbi e contenziosi, soprattutto quando un’azienda tenta di recuperare importi risalenti a dieci, quindici o addirittura vent’anni fa. È allora necessario mettere ordine e confrontare il quadro normativo sammarinese con quello italiano, perché i due sistemi, pur autonomi, si fondano su una logica giuridica praticamente identica: le obbligazioni periodiche non possono essere reclamate dopo un certo limite di tempo, altrimenti la certezza dei rapporti giuridici verrebbe meno.

In Italia la materia è chiara da decenni. Le bollette di luce, acqua, gas, telefono, rifiuti e tutte le altre forniture ricorrenti si prescrivono in cinque anni, in base all’articolo 2948 del Codice Civile, che disciplina le obbligazioni periodiche. La riforma del 2018 ha poi introdotto una prescrizione biennale per alcune utenze domestiche, ma tale riduzione riguarda esclusivamente i consumatori privati e non si applica a condomìni, imprese o enti pubblici. La logica resta invariata: un credito che nasce mese dopo mese o anno dopo anno deve essere riscosso entro un termine ragionevole. Se il creditore non si attiva, la legge presume che il debito sia estinto.

Nel contesto sammarinese la struttura normativa è autonoma, ma il principio è lo stesso. La Legge 1 luglio 2015 n. 102 fissa la prescrizione generale in dieci anni, ma stabilisce anche che i crediti aventi natura periodica seguano termini più brevi. È qui che entrano in gioco le bollette.

La dottrina, tra cui quella espressa nello studio giuridico di Carlo Biagioli, e la prassi amministrativa considerano le utenze come obbligazioni periodiche, soggette quindi a prescrizione quinquennale. Anche a San Marino, dunque, le bollette elettriche, del gas, dell’acqua, dei rifiuti o del telefono si prescrivono in cinque anni, replicando in modo sostanziale il regime italiano.

LE BOLLETTE ELETTRICHE, DEL GAS, DELL’ACQUA, DEI RIFIUTI O DEL TELEFONO O COMUNQUE PERIODICHE SI PRESCRIVONO IN CINQUE ANNI

Un nodo spesso poco compreso riguarda le bollette intestate al condominio. Né in Italia né a San Marino il condominio modifica la natura dell’obbligazione. Se la bolletta è intestata al condominio e l’amministratore non ha provveduto al pagamento, l’obbligo resta un debito periodico nei confronti del fornitore. Il creditore può domandare il pagamento solo entro cinque anni dalla scadenza della fattura. Trascorso questo limite, il credito è giuridicamente prescritto e non può più essere richiesto. Questa impostazione è confermata anche dalla giurisprudenza relativa alle spese condominiali: si tratta di debiti ciclici, quindi soggetti allo stesso termine.

Le conseguenze pratiche sono nette. Se un fornitore, italiano o sammarinese, si presenta dopo dieci, quindici o vent’anni per recuperare bollette non saldate, la richiesta non ha alcun valore giuridico. La prescrizione non richiede un atto formale del giudice: opera automaticamente.

A questo punto è importante affrontare un’altra domanda frequente: cosa succede se il debito non riguarda una bolletta, ma un presunto debito verso lo Stato? La risposta richiede di distinguere la natura del credito. Se il debito riguarda una fornitura erogata da un ente pubblico, ad esempio acqua o energia fornita dall’Azienda dei Servizi, non cambia nulla: la natura dell’obbligazione è contrattuale e periodica, quindi soggetta alla prescrizione quinquennale. Un ente pubblico non può trasformare un credito di fornitura in un tributo: il regime giuridico resta quello delle obbligazioni periodiche.

Se invece parliamo di un vero tributo, come una tassa o un’imposta, la disciplina cambia, ma solo in parte. Anche a San Marino molti tributi si prescrivono in cinque anni, salvo alcuni casi in cui il termine può salire a dieci anni, ma solo se l’amministrazione ha emesso e notificato atti interruttivi che cristallizzino il credito. Un tributo per sopravvivere nel tempo richiede notifiche regolari: avvisi, ruoli, cartelle, intimazioni. Se per anni non arriva nulla, la prescrizione estingue il credito. È un punto fondamentale: nessun debito tributario può sopravvivere vent’anni senza atti interruttivi.

La legge non tutela l’inerzia dell’amministrazione, né in Italia né a San Marino.

Questo mostra come i due ordinamenti, pur diversi, convergano su una logica identica: i crediti periodici e tributari vanno riscossi nei tempi previsti. Non è ammissibile che un fornitore o un ente pubblico si ripresenti dopo decenni pretendendo pagamenti mai richiesti quando i termini lo consentivano. La certezza dei rapporti giuridici è un valore primario e non può essere sacrificata a causa di ritardi o disattenzioni del creditore.

In conclusione, la comparazione tra Italia e San Marino evidenzia un parallelismo completo. In entrambi i sistemi le bollette delle utenze si prescrivono in cinque anni, le richieste tardive sono prive di valore, e nemmeno i condomìni rappresentano un’eccezione. Se anche la richiesta riguardasse un debito verso lo Stato, senza atti interruttivi regolarmente notificati il credito è estinto dopo cinque anni, salvo i pochi casi specifici con termine decennale. Il cittadino o l’amministratore coinvolto in richieste tardive può quindi eccepire la prescrizione con piena legittimità, chiudendo definitivamente il caso e impedendo ogni forma di recupero su crediti ormai inesistenti.