Il Decreto 153/1991, agli articoli 3 e 14, definisce l’attività libero professionale.
Nello specifico viene consentita l’attività di consulto e consulenza al corpo sanitario presso strutture pubbliche o private fuori orario di servizio. Viene inoltre stabilito che l’attività intramuraria è possibile esclusivamente nel confronti di utenti non assistiti e che gli introiti derivanti dal suo esercizio verranno divisi con l’ISS. La Legge 150/2013 prevede due forme di attività libero professionale, intramuraria e intramuraria allargata, così come previste dal precedente Decreto, ma introduce sostanziali novità:
• ogni attività è subordinata alla preventiva autorizzazione del Direttore UOC, Direttore di Dipartimento e Comitato Esecutivo;
• ogni professionista deve munirsi di polizza assicurativa per colpa grave;
• viene previsto un monte orario massimo per la libera professione;
• l’attività in forma allargata è possibile solo presso strutture convenzionate;
• le strutture convenzionate rendicontano periodicamente accessi, prestazioni erogate e compensi maturati dai professionisti;
• l’ISS, attraverso i suoi uffici, effettua controlli su prestazioni erogate dai propri professionisti;
• l’attività viene subordinata al rispetto delle liste di attesa, cosÌ come definite dal vigente Piano Sanitario;
• indica prestazioni che non possono essere oggetto di libera professione (emergenza urgenza, terapia intensiva, prestazioni senza validità scientifica, eccetera);
• indica i periodi in cui non può essere esercitata (in orario di servizio, di reperibilità, ferie, permessi straordinari, aspettativa, eccetera);
• definisce i soggetti che non possono fare libera professione (Comitato Esecutivo, Direttori di Dipartimento);
• definisce violazioni e relative sanzioni;
• definisce come ed in che misura l’ISS partecipa alla ripartizione dei ricavi.
Fonte: La Tribuna