Il Decreto Legge n. 51/2020, emanato alla luce della presente situazione emergenziale con lo scopo di tutelare il bene primario della salute, pone misure ma soprattutto conseguenze più restrittive di quelle italiane:
– la violazione delle impartizioni previste prevede, infatti, una sanzione amministrativa da € 500 (quale minimo) ad un massimo di € 2.000;
– tale importo ai sensi dell’art. 33, Legge 69/1989 potrà essere oggetto di oblazione. Tradotto significa che il contravventore potrà pagare la metà della misura minima o unica dell’ammenda nell’immediatezza della contestazione oppure, al più tardi, nei 20 giorni successivi (in tal modo sarà estinto il procedimento sanzionatorio).
Oltre alla sanzione di carattere pecuniario sopra indicata, vi sono conseguenze penali; in particolare violare le impartizioni previste dal Decreto Legge n.51/2020 significa essere denunciabili ai sensi dell’art. 259 del codice penale in vigore nella Repubblica di San Marino.
L’articolo 259 del c.p. disciplina l’inosservanza di un ordine legittimo dell’autorità, punendo con l’arresto di secondo grado chiunque non ottemperi all’ordine legittimo dell’autorità, emesso in materia di incolumità, salute, igiene ed ordine pubblico.
L’arresto di secondo grado prevede una pena edittale da 15 giorni a 2 mesi.
Considerato che l’articolo 259 del c.p. non prevede una multa in alternativa all’arresto, non è possibile la pronuncia da parte del Commissario della Legge di un decreto penale di condanna (provvedimento con il quale viene irrogata una multa, una multa a giorni e/o l’interdizione, scontata la quale e trascorsi 5 anni senza commettere una contravvenzione della stessa indole, si estingue ogni effetto penale del commesso reato).
Il consiglio è quindi quello di #restareacasa, in primo luogo per #proteggereSanMarino e in seconda battuta per evitare conseguenze penali ed amministrative che, in caso di infrazione, denuncia e successiva condanna, lascerebbero traccia nel vostro casellario giudiziario.