Approvato con 8 favorevoli e 5 astenuti in Commissione il pdl sull’ordinamento penitenziario portato dal Segretario di Stato alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini, attende ora la seconda lettura in Consiglio per entrare finalmente in vigore.
Ma che cosa prevede l’articolato? Andiamo a sviscerarlo attraverso la relazione.
Le raccomandazioni del Comitato per la prevenzione della tortura
Il Progetto prende le mosse dalle osservazioni e raccomandazioni che il Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d’Europa ha formulato nei confronti della Repubblica di San Marino in occasione della propria visita avvenuta nel gennaio 2013 e contenute nel conseguente Rapporto del marzo 2013. Un intervento legislativo del 2017 è stato prodotto con legge 26 aprile 2017 n. 45, che mira soprattutto a disciplinare il lavoro interno – e ancor più quello esterno – al carcere. Il Regolamento penitenziario, invece, è stato a più riprese emendato con successive modifiche operate con delibere del Congresso di Stato.
Le Regole penitenziarie europee
Un altro importante parametro di riferimento, nel lavoro di compilazione del Progetto di Legge, sono le Regole penitenziarie europee, (Raccomandazione R 2006), emendate da ultimo nel 2020. Tali regole testimoniano la riflessione che è stata svolta a livello europeo e rappresentano l’evoluzione della concezione stessa della detenzione e delle strutture carcerarie, in base alle quali si deve tendere a contemperare le esigenze e le peculiarità della realtà carceraria nell’ottica di un trattamento individualizzato e rispettoso della dignità umana, sempre prestando particolare attenzione ai diritti e alle garanzie del detenuto. Gli istituti penitenziari devono tendere a ricalcare il più possibile la vita nella comunità, per favorire e facilitare il reinserimento sociale, con il supporto e coinvolgimento dei servizi sociali.
I passi salienti dell’articolato
Il progetto di Legge è stato suddiviso in nove Titoli che mirano a disciplinare in modo esaustivo tutta la materia della detenzione, dal percorso di introduzione del detenuto, allo svolgimento della vita ristretta, alle condizioni della struttura, le disposizioni relative al personale, al trattamento dei dati, le procedure sanitarie, ecc.
Nel primo Titolo sono raggruppate le disposizioni generali con l’ambito di applicazione, i principi generali e le finalità del trattamento penitenziario, il quale deve tener conto delle peculiarità dei detenuti, promuovendo un processo di cambiamento attraverso un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale.
Programma rieducativo personalizzato
Al Titolo IV sono regolamentate le modalità di trattamento che comprendono il programma rieducativo personalizzato, proposto dal GOT (Gruppo Osservazione Trattamento), ma anche le assegnazioni e i raggruppamenti all’interno della struttura. Inoltre è regolamentata la partecipazione della comunità esterna all’azione risocializzante e rieducativa nella quale vengono disciplinate le modalità di colloquio e corrispondenza con l’esterno. Al Capo II sono illustrate le attività di istruzione e formazione, di lavoro interno ed esterno alla struttura. Sono anche regolamentate le attività necessarie al funzionamento della vita interna al carcere. Al Capo III si assicura al detenuto di poter professare la propria fede religiosa, le pratiche di culto e la permanenza all’aperto. Il Capo IV stabilisce i rapporti con la famiglia, i permessi di uscita ma anche le comunicazioni dello stato di detenzione, delle malattie e dei decessi.
Le norme di condotta dei detenuti
Il Titolo V disciplina le norme di condotta dei detenuti e l’obbligo di risarcimento del danno. Sono previste sanzioni disciplinari con relativo procedimento che vengono messe in atto dall’Autorità competente. I successivi articoli regolamentano le sanzioni disciplinari, il procedimento disciplinare e i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari. Viene regolamentato l’isolamento del detenuto, la perquisizione personale e delle celle, ma anche l’impiego della forza fisica e l’uso dei mezzi di coercizione che non sono consentiti salvo per prevenire o impedire atti di violenza o tentativi di evasione. In questo Titolo sono disciplinate anche le traduzioni, i trasferimenti del detenuto e la sua dimissione.
Misure alternative alla detenzione
Al Titolo VII sono disciplinate le funzioni della Direzione del carcere, del personale penitenziario e degli assistenti volontari. Il Titolo VIII è dedicato alle misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al Servizio Sociale e il regime di semilibertà.
In procinto di avvio i lavori per adeguare la struttura dei Cappuccini
Così il Segretario Ugolini a La Serenissima: “L’intenzione è di recepire le indicazioni degli organismi europei e favorire quindi anche il reinserimento sociale dei detenuti. Sono in procinto di avvio i lavori per adeguare la struttura dei Cappuccini per avere sia la parte cautelare, sia quella esecutiva di pena ma anche la separazione della sezione femminile e minorile. Continuerà ad essere la Gendarmeria a svolgere il compito di polizia penitenziaria. Si tratta di un intervento normativo importante e particolarmente sentito, mi auguro che dopo il passaggio in Commissione, il Consiglio possa recepirlo definitivamente al più presto”.
David Oddone
(La Serenissima)