Non c’è limite all’incredibile. O, forse, meglio: non c’è limite all’incomprensibile. O, ancora meglio, talvolta, vengono posti dei limiti, almeno per i non addetti ai lavori, incredibili… La vicenda, che spegne la sua prima candelina e quindi siamo legittimati a definirla annosa, è sempre la stessa: una delle pagine più controverse della storia giudiziaria sammarinese moderna, ovvero quell’inchiesta che vede l’ex ministro Claudio Podeschi e l’imprenditore del caffé Biljana Baruca, detenuti in regime di custodia cautelare nel carcere dei Cappuccini da un anno.
Oggi era prevista l’udienza di Terza Istanza, se volessimo fare un parallelismo con il sistema giudiziario italiano potremmo equipararla alla discussione in Corte di Cassazione, sull’ennesimo ricorso che la difesa ha presentato contro la detenzione cautelare dei dei due, indagati per riciclaggio di denaro.
Ebbene, quando la razionale e imparziale analisi degli atti dissecretati (di cui si è parlato ieri su queste stesse pagine elettroniche di Giornalesm.com) lasciava credere che la permanenza in cella di Podeschi e della Baruca fosse agli sgoccioli, un ennesimo scontro fra Tribunale e avvocati difensori ha portato ad un rinvio della stessa udienza e, quindi, della probabile scarcerazione dei detenuti.
Ma che è successo? Lo vediamo subito. Ma prima è necessario ricordare -oltre al merito di una precedente sentenza di Terza Istanza, la n.5 del 2014, dove la palesata “fondatezza” delle accuse riportate in atti all’epoca coperti dal segreto istruttorio, furono addotte nel dispositivo della stessa sentenza depositato l’8 settembre dello stesso anno, quale motivazione, o perlomeno co-motivazione, del rigetto dell’istanza medesima avanzata dalla difesa per richiedere la scarcerazione di Podeschi…
Ma prima – si diceva – è necessario ricordare cosa sanciscono gli articoli n.6 relativo al “giusto processo” e, di riflesso, n.1, “diritti dell’uomo”, della Carta dei diritti dell’uomo (CEDU) che la Repubblica di San Marino ha sottoscritto e le cui disposizioni prevalgono su eventuali leggi e procedure nazionali diverse.
Al comma 1 dell’art.6 dello stesso testo, infatti, si legge: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta…”.
Memorizziamo bene: esaminata anche nella fondatezza di ogni accusa penale. Lo dice il Cedu, che a San Marino è legge, avendolo la Repubblica sottoscritto.
Okay, non sono un esperto del foro… Ma il significato di quella disposizione mi appare chiarissimo. Eppure, così “chiarissimo” non sembra essere visto il contenuto del provvedimento sottoscritto dal Giudice di Terza Istanza e notificato ieri ai difensori, dove si anticipa che a nessuna delle parti in causa verrà permesso di esprimere “ogni giudizio seppur provvisorio sul fondamento delle accuse”. Accuse che, non si dimentichi, sono alla base del provvedimento di carcerazione preventiva…
Ma riprendiamo il filo della vicenda. Se ho ben compreso oggi in Tribunale il Giudice di Terza Istanza avrebbe dovuto esprimersi sulla legittimità di un provvedimento di custodia cautelare e, se anche la difesa avesse avuto modo di smontare in maniera definitiva ogni accusa, portando elementi incontrovertibili, riconosciuti paradossalmente certi anche dall’accusa, questi non avrebbero avuto alcun peso nella decisione del Giudice di Terza Istanza che, ignorando questi nuovi decisivi elementi, avrebbe potuto confermare la detenzione di due individui ormai nei fatti e nelle prove non più presunti innocenti ma innocenti accertati? Non ci voglio credere…
Attenzione. Non voglio dire che la difesa abbia elementi così decisivi, chiari e incontrovertibili a discolpa degli imputati (starà a un giudice terzo e imparziale e non a me o ad altri riconoscerlo), visto che l’esempio sopra è esasperato per rendere estremamente comprensibile ciò che mi pare una palese irrazionalità. Ma se li avesse? Perchè -se la decisione del Giudice di Terza Istanza fosse corretta e conforme a legislazione e procedure, come l’esperienza del medesimo giudice lascerebbe intendere- un sistema giudiziario equo dovrebbe negare l’analisi anche di questi elementi in una decisione così delicata? Per quale motivo la chiara disposizione dell’art.6 del CEDU non sarebbe applicabile a questa causa generata dal ricorso della difesa? Credetemi, da cittadino non posso capirlo ricorrendo alla sola razionalità…
Come non posso capire -se ho ben compreso il senso della sentenza di Terza Istanza n.5/2014- perchè la palesata fondatezza degli elementi di accusa può essere addotta a motivazione di rigetto di una istanza di scarcerazione mentre, poi, in un procedimento identico, ad appena un anno di distanza, per giunta retto dallo stesso Giudice, non possa essere oggetto del dibattimento e quindi della sentenza, la medesima fondatezza delle accuse, non contestabile all’epoca della prima sentenza perchè gli atti erano secretati.
Misteri della procedura penale sammarinese… O semplice ignoranza giuridica di chi scrive… In ogni caso, la cosa -se dovesse essere legalmente conforme- appare nel concreto irrazionale.
E una giustizia con procedure irrazionali può essere una giustizia giusta?
Come me, comunque, devono averla pensata anche i difensori, visto che immediatamente hanno sollevato una eccezione di costituzionalità contestando il divieto di produrre nuove prove e testimonianze che, secondo loro, avrebbero smontato pezzo a pezzo tutte le accuse che sono costate già un anno di galera ai loro assistiti, “smascherando” il più clamoroso errore giudiziario della storia della Repubblica di San Marino, peraltro già caduta in fallo, a suo tempo, con il caso Jean Marc Tierce, che per vedersi riconoscere giustizia giusta ha dovuto attendere la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e con il caso Licenzopoli che ha visto protagonista, suo malgrado, il Direttore di questo giornale clamorosamente archiviato dopo essere stato oggetto di custodia cautelare senza aver commesso alcunché.
Queste prove che la difesa definisce decisive sono realmente tali? Potrei dirvi, e ve ne ho parlato sommariamente ieri, che sono concrete e pesanti… Ma il mio parere -non essendo un professionista della materia, come ho più volte ricordato- conta poco o nulla. Sarebbe quindi stato interessante saperlo oggi direttamente da un giudice autorevole. Ma così non sarà perché la procedura sammarinese, secondo l’interpretazione contestata dagli avvocati difensori, non lo permetterebbe…
Orazio, che visse ai tempi di Gesù Cristo, sosteneva che “c’è una misura nelle cose; vi sono precisi confini, oltre i quali e prima dei quali non può sussistere il giusto”; questi confini, almeno questa volta, forse non legalmente, ma razionalmente sembrano essere stati ampiamente superati…
Enrico Lazzari, opinionista di Giornalesm.com