L’art.18 della legge 18 ottobre 1992 n.83 stabiliva che ai Magistrati spettasse il trattamento retributivo di cui all’allegato F alla Legge 22 dicembre 1972 n.41 e succ. mod.; l’art. 19 della stessa legge testualmente stabiliva: “A domanda del magistrato interessato, sentito il Consiglio Giudiziario competente, il Consiglio Grande e Generale può tuttavia disporre che il trattamento retributivo previsto dall’art.18 della presente legge sia corrisposto nell’ambito di un rapporto regolato da una apposita convenzione”.
Il dott. Emiliani ha richiesto che il suo trattamento retributivo fosse regolato da apposita convenzione: si è reso tuttavia necessario Decreto Reggenziale 9 marzo 2000 n.26 ad personam perché gli fosse riconosciuto un aumento retributivo (rispetto a quello indicato nell’allegato F) “pari al 48% della retribuzione attuale ivi compresi i conseguenti aggiornamenti e le altre indennità istituite per i Commissari della Legge”, e la pensionabilità di tale indennità, tra l’altro con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2000.
Di conseguenza, il dott. Emiliani sino a che è rimasto in servizio (22 maggio 2003) ha percepito una retribuzione superiore del 48% rispetto a quella degli altri Commissari della Legge; una volta collocato a riposo, ha mantenuto tale trattamento (escluse ovviamente solo le indennità di dirigenza e di reperibilità).
Il pensionamento era a “regime stato” , permettendogli non solo di eludere il tetto delle pensioni a regime ISS, ma anche di svolgere altre attività (precluse, invece, ai pensionati in regime ISS).
Dal 2005 è stato nominato Giudice per la terza istanza, e gode di un compenso pari a euro 1.178 per ogni procedimento trattato e deciso in via definitiva (art.4 L. n. 4 del 21 gennaio 2004), che va a sommarsi alla pensione.
L’art.48, comma 6, della L. 20 dicembre 2013 n.174 ha eliminato la possibilità per i pensionati a regime stato di svolgere attività lavorative, tranne per coloro che esercitano funzioni pubbliche (“Ai titolari di pensione regime stato che svolgano un’attività lavorativa autonoma o dipendente, si applicano le stesse incompatibilità previste per il regime ISS, ad esclusione delle funzioni pubbliche. E’ data facoltà ai soggetti di cui al presente comma di esercitare l’opzione fra la titolarità della pensione e lo svolgimento dell’attività lavorativa entro il 30 giugno 2014”): il dott. Emiliani – ancora una volta con trattamento ad personam, essendo l’unico che svolge una funzione pubblica – ha potuto continuare l’incarico di Giudice per la terza istanza oltre a beneficiare della pensione.
RIEPILOGO
Il dott. Emiliani ha percepito dal 1 gennaio 2000 (con una legge ad personam) una retribuzione aumentata del 48% rispetto agli altri Commissari della Legge.
L’aumento del 48% gli è stato mantenuto anche nella pensione a regime stato dal mese di maggio 2003 (attualmente più di €.90.000 annui netti).
Dal 2005, anno in cui è stato nominato Giudice di terza istanza, percepisce per ogni procedimento deciso €. 1.178 (possibili anche 15 procedimenti all’anno).
Dal 2013 può continuare a percepire sia la pensione (€. 90.000 netti) sia i compensi (€. 1.178 per ogni procedimento: ipotesi n.10 procedimenti anno €. 11.780) sempre con una legge ad personam. (mentre per tutti gli altri pensionati ciò non è possibile).
Ora che, si vocifera, andrà a fare il Magistrato Dirigente su richiesta del Governo, percepirà circa ulteriori €.2.000 mensili, sempre senza dover rinunciare alla pensione.
Sommando tutto, in un anno quindi potrebbe percepire più di €. 10.000 netti mensili!!!!
Un dato di fatto: ha avuto ottimi risultati in tutti i governi!