La norma è molto chiara (legge qualificata n.1 dell’11 maggio 2007) quando parla di presentazioni delle liste nelle elezioni elettorali.
Infatti l’articolo n.7 al primo comma di tale legge recita: ”Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a sessanta né inferiore a dodici. In ciascuna lista non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere con eventuale arrotondamento per difetto.”
L’Art. 8 – (Compiti della Commissione Elettorale) al primo articolo si legge: ”Elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che violino le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 15 (che sarebbe poi l’articolo 7 che abbiamo riportato sopra) o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;’‘
Che cosa vuol dire? Vuol dire che la lista che non ha rispettato per eccesso la proporzione (due terzi, un terzo) di genere per i candidati presentati è automaticamente eliminata come previsto dall’articolo 8 della legge qualificata n.1/2007. La legge consente invece il difetto. Ad esempio se si sono presentati n.14 candidati si dovevano avere almeno 5 candidati di un genere per avere 9 candidati dell’altro genere. Cioè ad esempio 5 donne per 9 o più uomini.
E sembra che ce ne siano diverse che potrebbero essere eliminate. Ovviamente se non lo saranno e se la legge non verrà rispettata ci saranno liste che già hanno annunciato che faranno ricorso per il rispetto della legge.
Qui sotto mettiamo la copia della legge con i riferimenti.