Al punto 17 del Consiglio Grande e Generale che si sta riunendo in questi giorni, va un importantissimo progetto di legge dal titolo “Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione”.
Come si evince dalla relazione, tale misura è volta a dare concreta attuazione al principio di ragionevole durata del processo. Principio riconosciuto sia l’articolo 15, comma terzo, della Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico sammarinese e sia dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nuovi obblighi in capo allo Stato
L’articolo 1 pone in capo allo Stato l’obbligo generale di adottare i rimedi effettivi per assicurare la ragionevole durata del processo ed in capo alla parte il dovere di esperire i rimedi preventivi alla violazione della ragionevole durata (comma 1). Soltanto le parti che, pur avendo esperito i rimedi preventivi, abbiano subito un irragionevole ritardo nella definizione del procedimento che li riguarda, avranno diritto ad un’equa riparazione (comma 2). Infatti (articolo 2 comma 1) l’esperimento di detti rimedi è condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione. In questo modo il progetto contempera, da un lato, il diritto delle parti alla ragionevole durata e dall’altro l’effettiva intenzione delle stesse ad avvalersi di detto diritto con comportamenti processuali diligenti.
I rimedi preventivi
I rimedi preventivi variano a seconda della tipologia del rito. Nei processi penali (comma 4) e amministrativi (comma 5) il rimedio preventivo consiste in un’istanza di accelerazione – da parte, nel primo caso, dell’imputato o della parte civile e nel secondo caso del ricorrente o del controinteressato – proponibile almeno sei mesi prima che siano decorsi termini di ragionevole durata meglio specificati all’articolo 2. Per quanto attiene ai giudizi civili (comma 3), invece, l’adempimento atto a garantire la ragionevole durata è duplice: alle parti spetta proporre istanza di accelerazione; mentre il Giudice – in parziale mitigazione del principio dispositivo – adotta officiosamente, sentite le parti, ogni provvedimento necessario all’effettiva accelerazione del processo, anche in deroga alle ordinarie cadenze temporali del rito.
Disposizione comune a tutte le tipologie di rito è quella prescritta al comma 6: il Giudice che riceve l’istanza di accelerazione deve darne tempestiva comunicazione al Magistrato Dirigente, il quale ha potere di sorveglianza, e altresì provvedere all’effettiva accelerazione del processo nel rispetto dei termini di cui all’articolo 2.
I termini di ragionevole durata
L’articolo 2 individua i termini di ragionevole durata, nei singoli gradi, per i giudizi civili (comma 3), penali (comma 4) e amministrativi (comma 5). Tuttavia, nonostante ogni rito debba celebrarsi nella durata così prescritta, il comma sesto introduce una deroga generale per effetto della quale si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni per i giudizi civili e penali e a tre anni per i giudizi amministrativi. Va comunque considerato che il Giudice chiamato a decidere circa il rispetto della ragionevole durata dovrà valutare altresì la complessità del caso, l’oggetto del procedimento e il comportamento delle parti, del giudice, di ogni soggetto chiamato a concorrere e a contribuire nella definizione del giudizio. Infine, ai fini del computo della ragionevole durata, si individuano (comma 7) sei casi in cui il computo della ragionevole durata è sospeso.
La misura dell’indennizzo
La misura dell’indennizzo dovuto per il mancato rispetto della ragionevole durata è individuabile da parte del Giudice ai sensi dell’articolo 3 ed in particolare secondo le proporzioni stabilite al comma primo. L’indennizzo può essere riconosciuto solo una volta in caso di riunione di giudizi che coinvolgono la stessa parte (comma 2) e la sua misura non può essere, in ogni caso, superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (comma 6).
Nell’individuare la somma dovuta a titolo di equa riparazione, il Giudice dovrà tener conto non soltanto dell’elemento temporale, ossia il mero “calcolo del ritardo”. Sarà coinvolto, infatti, il più ampio potere discrezionale del Giudice di apprezzare alcuni elementi del processo (comma 3), quali: l’esito del processo in cui si è verificata la violazione della ragionevole durata; il comportamento ivi tenuto dalle parti e dal giudice; la natura degli interessi coinvolti; nonché il valore e la rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte.
Fondamentale sarà il comportamento processuale
Il comma quarto esclude che possa essere concessa riparazione in alcune ipotesi, che sottintendono, anche alternativamente, un comportamento scorretto delle parti in giudizio, l’opportunità di porre termine al giudizio mediante una proposta transattiva, il conseguimento, da parte delle stesse, di vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo dovuto, l’inattività delle parti nel corso del giudizio e la conseguente dichiarazione della perenzione d’istanza, la dichiarata estinzione del processo per rinuncia all’azione o al ricorso.
Il quinto comma, pur dando facoltà all’imputato di fornire prova contraria, esclude la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata qualora sia intervenuta, con riguardo all’imputato, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
L’escussione dei testimoni
Gli articoli 8, 9 e 10 introducono meccanismi atti a temperare la rigorosa informazione del processo civile al principio dispositivo, per effetto del quale al Giudice sono attribuiti soltanto compiti di regolazione dell’iter processuale e non poteri di impulso ex officio. I tre articoli modificano e integrano la Legge 17 giugno 1994 n. 55 succ. mod. in materia di “Disposizioni in materia di procedura civile e penale”.
L’ articolo 9 interviene sulla disciplina di escussione dei testimoni qualora questi non si presentino all’udienza. L’articolo distingue tra i testimoni che, non presentandosi all’udienza, adducano ragioni oggettivamente integranti giustificato motivo alla loro assenza e coloro i quali, invece, non adducano motivazioni sufficienti. Nel primo caso, il Giudice provvede a rinviare l’udienza, mentre nel secondo caso il testimone viene dichiarato assente senza giustificato motivo. Si mantiene la regola per la quale quest’ultimo, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste, è passibile di essere tradotto dinnanzi all’Autorità dalla Forza pubblica. L’articolo introduce, infine, una sanzione processuale: una volta che il teste non si sia presentato per più di due udienze senza giustificato motivo, il Giudice ne dispone la decadenza.
Conclusioni
Al di là dei tecnicismi, possiamo parlare di un ulteriore importante risultato introdotto dal Segretario Massimo Ugolini, per avere una giustizia più giusta a San Marino.
Il presente progetto di legge ricalca la cosiddetta “Legge Pinto” introdotta in Italia per cercare di dare una risposta a coloro che hanno a che fare con una irragionevole durata di un processo. La sua doppia finalità è ormai nota.
La prima è quella di stimolare una maggiore velocità da parte dei Tribunali nel giungere ad una decisione definitiva; la seconda, strettamente legata alla prima, consiste nel fornire al cittadino lo strumento per ottenere un indennizzo — qualora a causa delle lungaggini della giustizia subisca un danno — sia patrimoniale che non patrimoniale.
In questo modo inoltre verranno evitati ricorsi alla Cedu, dove San Marino, da questo particolare punto di vista, è spesso e volentieri soccombente.
La speranza dunque è che si possa arrivare al più presto alla definitiva approvazione dell’articolato.
Così il Segretario Ugolini a La Serenissima: “Si tratta di un ulteriore tassello per migliorare l’efficienza del Tribunale e per garantire ai cittadini una giustizia più celere equa. Sono soddisfatto di questa misura che certamente a San Marino mancava, e mi auguro che il Consiglio possa approvarla”.
David Oddone
(La Serenissima)