
Da oggi, per l’Esattoria, riscuotere crediti sarà più facile. E, al contempo, per ogni cittadino, per ogni residente o per chiunque abbia una attività economica sul Titano, a prescindere dalla sua nazionalità, sarà più difficile -quasi impossibile- evitare anche pesanti disagi in presenza di un debito con lo Stato o con gli Enti pubblici.
Lo scorso 24 gennaio, infatti, il Governo ha varato il Decreto Delegato n.12 che si prefigge di potenziare e rendere più efficace “l’attività di riscossione del servizio di esattoria”. “Il presente decreto delegato -si legge all’art.1- introduce misure di potenziamento e rafforzamento dell’attività di riscossione dei crediti iscritti a Ruolo”. In parole povere, tralasciando tecnicismi di non facile comprensione, l’Esecutivo è andato a modificare non poche procedure e disposizioni della Legge n.70 del 2004 (e successive modifiche) che, fino ad ora, regolamentava la delicata questione, peraltro quanto mai sentita dalla cittadinanza.
Proprio questo “tam-tam” popolare sembra aver influenzato non poco il lavoro del legislatore, visto che alcune nuove procedure appaiono -almeno a prima vista- ben poco garantiste di diritti ed esigenze fondamentali, a cominciare dall’integrazione all’art.47 della vecchia normativa che, con un articolo “bis”, va ad introdurre per l’esattore la possibilità del sequestro cautelare, ovvero la possibilità di richiedere il sequestro “anche per ruoli per i quali non sia ancora stata elaborata oppure notificata la cartella esattoriale e per cartelle esattoriali non ancora scadute ed esecutive”.
Pur riconoscendo impellente e più che legittima l’urgenza di rendere più efficaci le procedure di riscossione per i crediti dello Stato, disporre un sequestro per un debito “non ancora scaduto ed esecutivo” mi sembra una forzatura pesante, anche in termini di Diritto… Ma non sono un giurista e, come ho ricordato più volte, il mio ragionamento è logico e non giuridico. Mi chiedo, pertanto, è logicamente corretto disporre unilateralmente un sequestro cautelare per tutelare un credito non ancora scaduto? No…
Purtroppo, quando si parla di debitori verso lo stato un po’ tutti fanno riferimento ai soliti “furbetti”, veri e propri truffatori che basano fin dalla sua ideazione e realizzazione una attività imprenditoriale sull’evasione fiscale, dimenticando però che il grosso dei debitori (almeno numericamente) sono cittadini o imprenditori onesti in un momento di difficoltà.
Vi immaginate se una impresa già in crisi, magari che sta sopravvivendo e cercando di risanarsi si ritrovasse sequestrato, ad esempio, un capannone dato a garanzia di un piccolo fido bancario -come tale non ipotecario- che le permette di affrontare il momento di crisi? La banca revocherebbe immediatamente il fido richiedendo l’immediato rientro… Scatterebbe probabilmente, per l’impresa, il fallimento. E per cosa? …Per un debito non ancora scaduto o non ancora esecutivo. Non vi sembra una cosa -logicamente se non giuridicamente- assurda? Anche in termini di riscossione, visto che si andrebbe a precludere alla stessa realtà di superare il momento di crisi e, quindi, ripianare tutti i debiti con lo Stato…
Un altro aspetto controverso è il fermo amministrativo per i veicoli dei debitori, oggi reso concreto con il “sequestro” anche materiale della carta di circolazione (il libretto per intenderci) del veicolo stesso. Infatti, se fino ad ieri il provvedimento coercitivo, altre che “punitivo” -sì, perchè concretamente di questo si tratta-, si concretizzava con una iscrizione al Registro Immatricolazione Veicoli, oggi con il nuovo decreto si va a prevedere anche il vero e proprio “ritiro della carta di circolazione e dei diversi documenti di legittimazione a questa equipollenti”. E, peraltro, ciò cozza fortemente con una importante, ma insufficiente, deroga, che permette l’utilizzo, la circolazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo “esclusivamente nel caso in cui sia comprovata l’essenzialità del mezzo per l’accompagnamento di persone con disabilità”.
Ma si è chiesto il legislatore come, in tal caso, ad un controllo stradale, il conducente possa evitare la multa per non avere con sé il libretto di circolazione dell’auto? Evidentemente no… Sta di fatto che anche questa norma, ovvero le disposizioni relative al fermo amministrativo dell’automobile, appaiono fortemente lesive del cittadino che attraversa un momento di difficoltà economica. Certo, il fermo può essere revocato, su richiesta del contribuente moroso, anche in caso di accordo per il pagamento rateale del debito, ma il novo art.64 della relativa legge non prevede le minime garanzie per il cittadino.
Mi spiego meglio. Ben venga l’introduzione della deroga in caso di auto necessaria al trasporto di un disabile, ma tutte le altre tutele indispensabili per i cittadini in difficoltà? Immaginiamo un nucleo familiare con una sola auto… Se la stessa autovettura viene fermata, in che modo può recarsi al lavoro il malcapitato, ripeto, magari onestissimo ma in un momento di pesante difficoltà economica? In autostop? O, ancora, come è possibile adempiere alle esigenze sanitarie, scolastiche o sociali di un bambino, di un figlio senza poter disporre di una automobile? E come a quelle di un anziano?
Quindi, ottimo rafforzare l’efficacia delle azioni di riscossione, ma l’estrema delicatezza della tematica imporrebbe una maggiore attenzione e sensibilità del legislatore che, in questo caso, sembra aver agito “frettolosamente”, rispondendo più alla “pancia” della gente e dimenticando che non tutti i debitori sono dei “furbetti”, piuttosto che mettere in campo una normativa e delle procedure garantiste sì dell’effettiva esigibilità dei crediti, ma, al contempo, capaci di tutelare sia la dignità che le esigenze indispensabili, vitali dei cittadini in reale difficoltà, con la recentissima “riforma” addirittura “puniti” per non essere in grado di pagare una o più multe, uno o più bolli, questo o quel tributo.
Enrico Lazzari