”San Marino fa scuola sul trust”. Dennis Cecchetti – Direttore Generale dell’Agenzia per lo Sviluppo economico – Camera di Commercio di San Marino

Denis Cecchetti* *Direttore Generale dell’Agenzia per lo Sviluppo economico – Camera di Commercio di San Marino

Il trust sammarinese è un istituto particolarmente utile nella gestione di grandi patrimoni di clientela privata e business. Vanta un modello innovativo e una piena compatibilità con gli ordinamenti di diritto civile.

Antesignano nella normazione

Vale ricordare che la Repubblica di San Marino è stato il secondo Paese di civil law a adottare nel 2005 una normativa sul trust, dopo aver aderito nel 2004 alla Convenzione dell’Aja. Le disposizioni normative, profondamente innovate nel 2010, presentano una struttura originale e semplice, frutto di una cultura giuridica civilistica che concorda con la cultura giuridica italiana. Un quadro normativo, dunque, ben diverso da quello alla base del trust di modello inglese.

Aldilà del fatto di essere scritta in italiano, la legge sammarinese sul trust deve la sua originalità a diversi elementi ed ha come principi chiave l’affidamento, la destinazione e l’autonomia patrimoniale.

La totale separazione patrimoniale tra i beni personali del trustee (colui che gestisce il trust) e i beni nel trust è uno dei punti chiave della legge sammarinese, in quanto garantisce che il trustee risponda solo con i beni del trust. Altro aspetto distintivo è la possibilità per il disponente di porre il veto allo scioglimento del trust, anche se richiesto da tutti i beneficiari. Questo privilegio conferisce al Disponente un controllo maggiore sulla destinazione finale dei beni all’interno del trust e valorizza la volontà espressa dal Disponente stesso. Principi ben diversi regolano invece il modello di trust internazionale e quello inglese.

Margini di flessibilità

Inoltre, la normativa sammarinese prevede la possibilità di costituire trust senza beneficiari (trust di scopo) o di nominare i beneficiari in un secondo momento, anche da parte del guardiano del trust. Anche questa flessibilità offre previsioni eccezionali rispetto al modello anglosassone e permette di adattare il trust alle esigenze specifiche del Disponente e ai cambiamenti nel tempo.

Un aspetto unico dell’ordinamento sammarinese è poi la Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari, istituita con la Legge Costituzionale nel 2012. La Corte ha competenza esclusiva su tutti i casi e le controversie riguardanti rapporti giuridici derivanti dall’affidamento o dalla fiducia, come trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzione di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento siano regolati.

La Corte, composta da esperti giuristi provenienti da diversi Paesi, assiste i soggetti del trust durante la sua esistenza e supporta il trustee nelle decisioni e nell’operato. Nella logica dell’ordinamento italiano, invece, il giudice interviene a posteriori, cioè, a dirimere o transigere controversie già insorte tra le parti. Le sue decisioni sono tempestive per non ostacolare, e anzi rendere più efficiente, l’operatività del trust, prospettando costi per accedervi notevolmente inferiori rispetto alle Corti straniere.

La formazione specializzata e l’aggiornamento degli operatori sammarinesi ed esteri è assicurata dall’Accademia del Trust, creata nel 2020. La Banca Centrale di San Marino è responsabile del Registro dei trust regolamentati dalla legge sammarinese e rilascia i certificati di iscrizione. Inoltre, assicura l’effettività e la tracciabilità dei principali attori coinvolti nel trust.

Gli aspetti tributari

Per quanto riguarda la fiscalità e la contabilità del trust, nell’ordinamento sammarinese sono presenti norme specifiche che attribuiscono al trust autonomia come soggetto tributario. Di conseguenza, al trust si applicano le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali in vigore, compresa quella sottoscritta tra Italia e San Marino.

Il sistema sammarinese offre sicuramente aliquote competitive prevedendo un’aliquota ordinaria del 17% e quella agevolata del 13,60%, il che pone San Marino fuori dalla lista delle giurisdizioni a “fiscalità privilegiata”. L’aliquota è ulteriormente ridotta all’1,7% nel caso in cui i proventi siano reinvestiti e non distribuiti per almeno 24 mesi dalla data della percezione.

 

In breve, si può dire che il framework normativo che disciplina il trust sammarinese, unitamente ad altre leggi altrettanto significative, fanno della Repubblica di San Marino un ambiente favorevole per i trust che fino ad oggi hanno risieduto in giurisdizioni ritenute “privilegiate”, garantendo protezione patrimoniale, flessibilità e sicurezza per tutte le parti coinvolte.

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