Ecco la relazione al decreto 30 aprile 2018 n. 44. Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le modalità di pagamento dell’imposta ed il termine, salvo rateizzazione, previsto per il 31 ottobre 2018. In caso di mancato pagamento sono previste dall’art. 7 sanzioni pecuniarie amministrative e la facoltà di rettifica da parte del soggetto passivo entro 180 giorni dalla scadenza.
Asserragliati dietro alla linea Maginot dell’equilibrio di bilancio, governo e maggioranza hanno tirato dritto e approvato venerdì scorso, con soli 29 voti a favore, il decreto che introduce la patrimoniale: imposta che andrà ad incidere sul patrimonio immobiliare e anche su quello mobiliare.
“La base imponibile è costituita – si legge nella relazione al decreto – dalla titolarità di diritti reali di proprietà o godimento di fabbricati e terreni siti nella Repubblica di San Marino; dal possesso di attività finanziarie, e dal patrimonio netto delle persone giuridiche. Va precisato che come previsto dall’art. 8 (elencante le esenzioni) l’imposta sul patrimonio immobiliare è alternativa e non si cumula con quella relativa al patrimonio netto delle imprese.
Il primo capo del Decreto Delegato contiene le norme in materia di imposta straordinaria sul patrimonio immobiliare. In particolare gli articoli 1 e 2 determinano l’imponibile in relazione ai dati dei fabbricati come emergenti dalle registrazioni catastali. L’articolo 3 prevede le relative detrazioni di imposta. Sono previste detrazioni per la abitazio- ne di residenza, anche in relazione al nucleo familiare e per la sede dell’impresa. L’articolo 4 contiene le modalità di determinazione della imposta per i terreni.
L’imposta dovuta è corrispondente al 50% del saldo determinato con le modalità previste dagli articoli sopradescritti.
Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le modalità di pagamento dell’imposta ed il termine, salvo rateizzazione, previsto per il 31 ottobre 2018. In caso di mancato pagamento sono previste dall’art. 7 sanzioni pecuniarie amministrative e la facoltà di retti ca da parte del soggetto passivo entro 180 giorni dalla scadenza. Il secondo capo riguarda le attività finanziarie ovunque detenute.
L’art. l I esenta dall’ imposta: le azioni o quote di partecipazioni di soggetti tenuti al pagamento dell’imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società; la raccolta diretta detenuta presso banche sammarinesi; soggetti tenuti al pagamento dell‘imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società; i soggetti di minore età. Nello stesso articolo sono altresì previste le modalità di riscossione ed accertamento.
Il terzo capo prevede una imposta straordinaria in capo alle persone giuridiche avente come base di calcolo il patrimonio netto determinato in base all’articolo 77 della Legge 47/2006 diminuito dell’utile di esercizio al 31/12/2017. L’articolo 12 prevede le modalità di riscossione ed accertamento.
Le disposizioni finali prevedono particolari forme di esenzione per coloro che hanno acquisito la residenza per motivi economici o elettivi. Inoltre per le persone siche che hanno acquisito la residenza dopo il 1 gennaio 2015 è prevista l’esenzione sulle disponibilità – finanziarie detenute all’estero al ne di tener conto dei tempi necessari al consolidamento”.
La cosiddetta patrimoniale è una legge che le forze di opposizione hanno definito per come è stata redatta e approvata, profondamente iniqua.
Per questo Dim ha deciso di restare fuori dall’aula durante la sua approvazione mentre le altre forze di opposizione non hanno nemmeno ritirato le schede pur presenziando alla discussione in aula.
Non è così passato l’emendamento che avrebbe introdotto la progressività sugli immobili già giudicato però una presa in giro dagli stessi sindacati visto che era stato chiesto al governo di ritirare il decreto per poi eventualmente presentarne un altro. L’emendamento sulla progressività – fa notare il Pdcs – era già stato presentato ed era stato poi bocciato dalla maggioranza la quale ora non può che assumersi il peso della responsabilità dell’approvazione del decreto.