San Marino. Giudice Alberto BURIANI, Carlo FILIPPINI (L’Informazione) e Antonio FABBRI (L’informazione) rinviati a giudizio per violazione continuata del segreto istruttorio. Visione atti coperti dal segreto bancario, pubblicazione verbali sedute Congresso di Stato e testimonianze ex Segretari di Stato (Renzi, Guidi e Zanotti+Buriani). BURIANI per violazione segreto d’ufficio (PRIMA PARTE)

Pubblichiamo integralmente, ma a puntate, il rinvio a giudizio del Giudice Buriani, di Carlo Filippini (l’Informazione) e di Antonio Fabbri (L’Informazione) per violazione continuata del segreto istruttorio. Visione atti coperti dal segreto bancario e pubblicazione pubblicazione verbali sedute Congresso di Stato e testimonianze ex Segretari di Stato (Renzi, Guidi e Zanotti+Buriani). Anche violazione del segreto d’ufficio (solo Buriani).

Ecco quanto scritto nel dispositivo di rinvio a giudizio: 

”Visti gli atti dei procedimenti penali riuniti nn. 474 e 485/2020 R.N.R., formati a carico di:
BURIANI Alberto, (…) domiciliato presso lo studio dell’avv. Gian Luca Mularoni, che lo assiste congiuntamente all’avv. Michela Vecchi del foro di Rimini;

FILIPPINI Carlo, (…) , Direttore responsabile del quotidiano “L’Informazione di San Marino”, domiciliato presso lo studio del difensore d’ufficio, avv. Marco Berardi;

FABBRI Antonio, (…), domiciliato presso lo studio del difensore d’ufficio, avv. Marco Berardi;

a seguito della denuncia sporta il 14 agosto 2020, integrata in data 17 agosto 2020, da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco Mancini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Tania Ercolani – costituitasi parte civile – ed a seguito dell’esposto 20 agosto 2020 del Congresso di Stato, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato;

PREMESSO
Il procedimento 474/2020 si apriva a seguito di denuncia sporta il 14 agosto 2020 da Banca Centrale in relazione alla pubblicazione sul quotidiano “L’Informazione di San Marino” (d’ora in poi, brevemente, L’Informazione), in data 13 e 16 agosto 2020, di articoli aventi ad oggetto dati e informazioni estrapolati dal procedimento penale n. 735/RNR/2018, assegnato al Commissario della Legge Alberto Buriani, aperto a carico del Presidente di Banca Centrale avv. Catia Tomasetti e del dotto Sandro Gozi, consulente di Banca Centrale, conclusosi con un provvedimento di archiviazione.

L’ente denunciante ravvisava una supposta violazione del segreto istruttorio ex art. 192 bis del codice penale, in quanto il Commissario della Legge aveva autorizzato il giornalista Antonio Fabbri – che ne aveva fatto richiesta – a visionare il fascicolo del p.p. n. 735/RNR/2018, senza individuare gli affogliati coperti da segreto bancario e dal regime di segretezza che l’art. 29 dello Statuto di Banca Centrale prevede per gli atti afferenti l’attività svolta dall’ente e per i dati di sua proprietà o comunque sotto il suo controllo.

In data 17 agosto 2020 Banca Centrale integrava la denuncia in relazione ad ulteriori articoli pubblicati sul quotidiano L’Informazione il 14 agosto 2020 ed il 17 agosto 2020, recanti estratti di atti processuali contenuti nel p.p. n. 73S/RNR/2018, coperti da uno speciale regime di segretezza. Sentito in udienza per la prestazione del giuramento di calunnia, l’avv. Francesco Mancini, nella veste di Vice Presidente di Banca Centrale, confermava integralmente il contenuto delle denunce previamente depositate a nome e per conto dell’Istituto di Vigilanza.

Il procedimento n. 485/RNR/2020 si originava dall’esposto datato 20 agosto 2020 con cui l’Avvocatura dello Stato, su mandato del Congresso di Stato, denunciava l’avvenuta pubblicazione nei giorni compresi fra il 16 luglio 2020 ed il 17 agosto 2020, sul quotidiano L’Informazione, di plurimi articoli recanti informazioni ed estratti di atti estrapolati dal p.p. n. 735/RNR/2018, fra cui il verbale della seduta 8 aprile 2019 del Congresso di Stato e stralci delle deposizioni testimoniali rese da alcuni ex Segretari di Stato nell’ambito del succitato procedimento, a proposito di fatti descritti nel verbale dell’organo esecutivo.

Stante la connessione oggettiva e soggettiva fra i due procedimenti, con decreto 24 marzo 2021 si disponeva la loro riunione.

Nel corso dell’ istruttoria:
a) si acquisivano esemplari delle edizioni del quotidiano L’Informazione recanti gli articoli contestati, alcuni degli allegati anche dagli stessi denuncianti, nonché copia digitale integrale del p.p. 735/RNR/2018;
b) si procedeva all’interrogatorio dei prevenuti e all’escussione testimoniale del Cancelliere Silvia Mainardi, in servizio il giorno in cui Antonio Fabbri aveva preso del fascicolo inerente il p.p. n. 73S/RNR/2018i
c) si allegavano estratti delle dichiarazioni testimoniali rese avanti la Commissione d’Inchiesta istituita ai sensi della L.e. n. 2/2019 dagli ex Segretari di Stato Eva Guidi, Guerrino Zanotti, Nicola Renzi e dallo stesso Alberto Buriani, afferenti la richiesta di inoltro, l’individuazione e la trasmissione del verbale del Congresso di Stato 8 aprile 2019 all’autorità giudiziaria, poi confluito nel p.p. 735/RNR/2018;

d) si acquisivano gli estremi delle utenze di Antonio Fabbri e di Carlo Filippini ed i tabulati delle utenze in uso ad Alberto Buriani, per verificare se fossero intercorsi contatti fra gli indagati nel lasso temporale di interesse;

e) si acquisiva copia della Relazione della Commissione d’Inchiesta istituita ai sensi della L.e. n.2/2019.

Dalle prove documentali e testimoniali assunte, è risultato che Antonio Fabbri richiedeva la visione degli atti del procedimento n. 735/RNR/2018 – dei cui estremi era già a conoscenza – per via telematica alla Cancelleria penale in data 3 e 6 luglio 2020.

Il Commissario della Legge Alberto Buriani il 7 luglio 2020 dapprima autorizzava il richiedente in via generica e senza alcuna motivazione (ancorché prescritta, quest’ultima, dall’art. 8, comma 2, della L. n. 93/2008 e ss. modifiche) alla visione del fascicolo e, dopo alcuni minuti, aggiungeva la precisazione”con esclusione delle parti coperte da segreto bancario”, senza indicare gli affogliati da espungere dagli atti ostensibili al richiedente.

Nessuna preclusione alla ostensione del fascicolo veniva invece disposta dal Giudice in relazione ad atti coperti da un regime di segretezza speciale diverso da quello bancario, benché presenti.

Il Cancelliere Mainardi dichiarava che il fascicolo degli atti processuali (e non anche quello degli allegati, in quanto non richiesto) veniva lasciato nella piena disponibilità del giornalista, sia prima che dopo l’integrazione effettuata dal magistrato al proprio provvedimento autorizzativo.

Dal contenuto degli articoli pubblicati sul quotidiano L’Informazione, recanti stralci del verbale del Congresso di Stato 8 aprile 2019 e delle dichiarazioni testimoniali rese nel p.p. 735/RNR/2018, si evinceva che Antonio Fabbri non si era limitato a prendere visione degli atti processuali del procedimento sopra citato – come disposto dal Commissario della Legge Alberto Buriani – ma ne aveva altresì estratto copia.

RILEVATO
– che in base all’art. 29 della legge 29 giugno 2005 n. 96 e ss. modifiche (“Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino”), “[…} Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca Centrale in ragione della sua attività di vigilanza sugli intermediari sono coperti dal segreto d’ufficio. […] Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque rapporto con la Banca Centrale, acquisiscano – anche involontariamente – informazioni sulla Banca Centrale, sulla sua attività, sui dati di sua proprietà o sotto il suo controllo. […];

– che in base al Regolamento del Congresso di Stato 22 marzo 2017 n. 3 “[…] I verbali del Congresso di Stato sono atti riservati. Possono prenderne visione presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, in ogni momento, i Capitani Reggenti in carica ed i Membri del Congresso di Stato in carica. Possono altresì prenderne visione, previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni, i soggetti esterni al Congresso di Stato, intervenuti ai sensi dell’articolo 6, limitatamente ai punti dell’ordine del giorno della seduta a cui il singolo verbale si riferisce e per i quali si è avuta la loro presenza. Gli ex Reggenti e gli ex Segretari di Stato possono in ogni momento prendere visione dei verbali delle sedute che hanno avuto luogo nel corso del loro mandato presso l’Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato, previa formale richiesta al Dirigente della stessa. Il Congresso di Stato può autorizzare altri soggetti a prendere visione del verbale, in relazione a singoli punti dell’ordine del giorno”;

– che l’art. 3, comma 13, della legge 8 luglio 1974 n. 59 e ss. modifiche (“Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese”), citato a propria difesa dal prevenuto Alberto Buriani, nel sancire “la trasparenza e la pubblicità degli atti del Congresso di Stato” si riferisce alle delibere amministrative e agli atti normativi emanati dall’organo esecutivo, e non anche ai verbali delle sue sedute;

– che non contraddice il regime di riservatezza previsto dalla normativa vigente per i verbali del Congresso di Stato, la circostanza addotta a loro difesa dai prevenuti Buriani e Fabbri, consistente nell’allegazione del verbale della seduta del Congresso di Stato 8 aprile 2019 alla relazione finale della Commissione d’Inchiesta ex L.e. n. 2/2019 (cfr. allegato 19 della stessa), posto che a quella data lo stralcio del verbale relativo alle esternazioni rese da Catia Tomasetti innanzi i membri del CCR era già stato divulgato e reso pubblico da L’Informazione (edizione 14 agosto 2020 pago 4) e che tale documento veniva richiamato dalla Commissione proprio in relazione ad apparenti pressioni esercitate dal Commissario Buriani sui vertici di Banca Centrale (cfr. aH.ti 205-211 della relazione);

– che gran parte degli affogliati del p.p. n. 735/RNR/2018 ostesi ad Antonio Fabbri sono costituiti da documenti predisposti dall’istituto di vigilanza o comunque sotto il suo controllo e dalla corrispondenza telematica intercorsa fra funzionari e collaboratori di Banca Centrale, afferente l’attività istituzionale dell’ente, ossia atti segreti ai sensi dell’art. 29 della 1. n. 96/2005 e ss. modifiche;

– che Antonio Fabbri non si limitava a prendere visione degli atti del fascicolo, ma procedeva altresì all’ estrazione di copia degli stessi, come si evince dagli stralci del verbale del Congresso di Stato 8 aprile 2019 e delle dichiarazioni testimoniali rese nel p.p. 735/RNR/2018 pubblicati su L’Informazione;

– che l’ampia e dettagliata rendicontazione del contenuto del provvedimento di archiviazione di cui al p.p. n. 735/RNR/2018 effettuata da Antoni Fabbri nel proprio articolo pubblicato sull’edizione 16 luglio 2020 de L’Informazione, non esponeva fatti e circostanze attinenti l’attività istituzionale di Banca Centrale già di dominio pubblico, atteso lo stringato contenuto delle notizie apparse sulla stampa locale ed italiana il 15 aprile 2019 – prodotte in atti dalla difesa di Alberto Buriani – che si limitavano a dar conto della pendenza di indagini a carico di Catia Tomasetti e di Sandro Gozi per una presunta consulenza fittizia fra quest’ultimo e Banca Centrale;

– che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Alberto Buriani, il procedimento disciplinare aperto a carico di quest’ultimo e conclusosi con la dichiarazione di infondatezza dell’azione promossa nei suoi confronti, aveva un oggetto distinto da quello per cui ora si procede: la Commissione per gli Affari di Giustizia, infatti, contestava al magistrato di aver autorizzato il giornalista Antonio Fabbri a prendere visione del fascicolo del p.p. n. 735/RNR/2018 con l’inciso “limitatamente agli atti non coperti da segreto bancario”, senza aver contestualmente proceduto alla compiuta indicazione degli affogliati coperti da siffatto segreto (condotta, invece, non oggetto della presente indagine). Oltre a ciò deve rimarcarsi la piena autonomia concettuale, strutturale e funzionale degli accertamenti e delle valutazioni proprie del procedimento penale – e quindi la loro non sovrapponibilità – rispetto a quelli devoluti al procedimento disciplinare, maggiormente circoscritti nei mezzi e nel fine;

CONTESTA

(FINE PRIMA PARTE)

 

aggiornamento:

San Marino. Processo Buriani-Celli-Fabbri-Filippini. Condannato il Commissario della Legge Buriani a 4 anni, 1 a Celli, assolti i giornalisti Fabbri e Filippini. Probabile appello

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