
Ecco la sentenza a firma del Giudice per i Rimedi Straordinari Prof. Vitaliano Esposito del 13 giugno 2019.
NEL NOME DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO
IL GIUDICE PER I RIMEDI STRAORDINARI
IN MATERIA PENALE
Letta l’istanza di ricusazione (iscritta al registro unico 8/19) nei confronti del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani (giudice inquirente nel procedimento n.90/2018) presentata il 5 marzo 2019, a ministero dell’avvocato Paolo Mazzanti del foro di San Marino, dal signor Alberto Buriani qualificatosi parte nei procedimenti penali n. 574/2017 RNR e n.90/2018 RNR;
Visto l’intervento in causa del signor Gabriele Gatti, denunciante nel procedimento n.90/2018, effettuato in data 8 marzo u.s. mediante dichiarazione di costituzione parte civile;
Vista la nota dell’8 marzo u.s. con cui il citato Commissario della Legge nel disporre la trasmissione degli atti alla Cancelleria di questo Giudice, ha ritenuto di dover formulare le osservazioni ivi esposte;
Visto il decreto del 13 marzo 2019 con cui questo giudice ha assegnato alla parte istante, alla parte interveniente ed al Magistrato ricusato il termine di 10 giorni per il deposito di memorie deduzione e delle prove documentali, nonché il successivo decreto del 21 marzo con cui è stato autorizzato il signor Antonio Fabbri – prevenuto nel procedimento penale 90/2018, assistito dal suo difensore avvocato Enrico Carattoni – ad accedere agli atti del procedimento di ricusazione ed a svolgere nel termine assegnato alle Parti del predetto procedimento, le proprie deduzioni;
Rilevato che in prosieguo del decreto di questo giudice del 13 marzo u.s. hanno presentato memoria la Parte istante in data 28 marzo (con allegati) ed il Magistrato ricusato e la parte interveniente Gabriele Gatti in data 26 marzo 2019;
Visto il decreto di questo giudice 29 aprile 2019 di apertura della seconda fase del procedimento e lette le memorie presentate in data 13 maggio u.s. dalla Parte istante/ con allegati, dal Magistrato ricusato (con allegati) e dalla parte interveniente Gabriele Gatti;
Visti: l’articolo 3 della legge costituzionale 30 ottobre 2003, n.144; l’articolo 10 della legge qualificata del 30 ottobre 2003, n.145 (come modificato dall’articolo 9 della legge qualificata 16 ottobre 2011, n.2) e l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e l’articolo 2 della legge 16 settembre 2011, n.139;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale n.90/2018 (n.8 Registro unico 2019)
premesso in fatto
- Il Sig. Alberto Buriani qualificatosi ”parte nei procedimenti penali n.574/2017 RNR e 90/2018 RNR” – con distinti atti dal contenuto del tutto analogo, sottoscritti anche dall’avvocato Paolo Mazzanti del Foro di San Marino e depositati in cancelleria il 5 marzo 2019 – ha proposto l’istanza di ricusazione nei confronti del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani, giudice inquirente in entrambi i predetti procedimenti, per i rapporti di amicizia che lo legano all’ex Magistrato dirigente Valeria PierFelici e per l’inimicizia nutrita nei suoi confronti. Le istanze di ricusazione risultano iscritte ai nn.9 e 8 del registro unico rispettivamente per i procedimenti penali n.574/2017 e 90/2019.
- Con atto depositato in Cancelleria il 29 aprile 2019 il Magistrato ricusato ha chiesto di essere sollevato dalla trattazione del procedimento 574/2017 per sopraggiunte ragioni di opportunità e questo Giudice, con sentenza 22 maggio u.s. (n.12/2019) – accolta l’istanza di astensione (iscritta al n.14/2019 del registro unico) concernente quel procedimento (574/2019) – ha dichiarato estinto il relativo procedimento di ricusazione (Registro unico 9/2019).
- Il procedimento incidentale n.8 del 2019 (concernente il procedimento penale n.90/2018) si è svolto, quindi, secondo i tempi e le modalità in epigrafe indicate
osserva in diritto
4. Va preliminarmente chiarito che l’istante è effettivamente parte del procedimento penale (n.90/2018), su cui si innesta il presente procedimento incidentale di ricusazione, essendo stato lo stesso iscritto, come indagato, nel registro delle notizie di reato sin dal febbraio 2018 (come risulta dalla copertina, dalla scheda di iscrizione e dall’indice del relativo fascicolo processuale). L’istanza, però, non può trovare accoglimento.
4.1 Ed, invero, la prospettazione con cui l’istante ha posto in discussione, nella sua originaria unica istanza, l’imparzialità dell’inquirente per i rapporti di amicizia che lo legano all’ex Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici e per l’inimicizia nutrita nei suoi confronti – seppur astrattamente rilevante nel procedimento penale n.574/2017, instaurato su impulso proprio dell’ex Magistrato Dirigente – non trova alcuna base fattuale, né sul piano dell’amicizia né su quello dell’inimicizia nel procedimento 90/2019, che concerne, come parti, soggetti diversi (oltre all’istante, il signor Antonio Fabbri, quale indagato, ed il signor Gabriele Gatti, quale denunciante).
Inoltre il preteso sviamento di potere denunciato dall’istante – secondo cui sarebbe in corso un vero e proprio linciaggio giudiziario verso un magistrato responsabile di aver indagato un ”politico” eccellente – si risolve in una serie di apodittiche affermazioni, prive, tra l’altro, di alcuna rilevanza in questa sede, in cui, come è noto, possono trovare ingresso fatti, determinati e verificabili, che autorizzino a sospettare dell’imparzialità del giudice.
Mancano, invero, del requisito della specificità le doglianze dell’istante – esposte esclusivamente e sinteticamente al folio 4 dell’originaria istanza – secondo cui l’animosità del dott. Morsiani verso il dott. Buriani, tuttavia, non si è solo manifestata nel procedimento 574/2017 RNR, ma risulta palese anche alla trattazione di altri fascicoli. In particolare le cadenze investigative delle indagini avviate su denuncia di Gabriele Gatti (procedimento penale n.90/2018 RNR) appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del procedimento n.574/2017 RNR. Il dott. Morsiani, ancora una volta, sta conducendo indagini che hanno quale inevitabile fine quello di deligittimare il collega. Il Giudice Inquirente Morsiani sembra aver catalizzato sui propri procedimenti penali l’avversione di quanti hanno rivendicazioni, antipatie, astio verso il Commissario Buriani. Le pretestuose denunce di tali soggetti sono divenute, nei fatti, uno strumento che colpisce e delegittima il collega.
4.2. Questo fondamentale rilievo svolge i suoi effetti anche in ordine alle doglianze esposte nella memoria che ha concluso la prima fase del procedimento, la quale, però introduce quale elemento di novità, la pretesa violazione del principio del giudice naturale precostituito, sotto il profilo di una arbitraria auto-assegnazione del procedimento da parte del dott. Morsiani.
Pur, invero, a voler seguire il ragionamento dell’istante secondo cui – pacifica essendo la sua incompatibilità (per essere il destinatario della denuncia presentata dal Signor Gabriele Gatti), il procedimento avrebbe dovuto essere assegnato, secondo la regola suppletiva a quel momento vigente, al Commissario della Legge Volpinari, che quel giorno risultava essere il Giudice Inquirente reperibile – resta la decisiva considerazione della incompatibilità alla trattazione di quel procedimento anche da parte di quest’ultimo magistrato.
E’, infatti, lo stesso Istante che – nel segnalare come la denuncia del Signor Gabriele Gatti (proc.to 90/2018) lo indichi come autore di reati, in relazione ad un fascicolo penale, le cui indagini sono state condotte assieme ad altri giudici inquirenti – precisa che in quel procedimento penale (n.310/2015 a carico di Gabriele Gatti) le funzioni inquirenti erano state svolte dallo stesso unitamente al Commissario Volpinari. (Cfr.fol. 8 della memoria del 28 marzo 2019, con specifica indicazione negli atti allegati, e a foll. 11 e 12 della memoria conclusionale).
Giustamente, quindi, il Cancelliere provvide, lo stesso giorno dell’arrivo della notizia di reato (8 febbraio 2018), all’assegnazione del fascicolo – secondo i criteri allora vigenti sulla base di una consolidata prassi applicativa, che solo di recente risulta in parte innovata (Ordine di servizio del Dirigente del Tribunale del 28 marzo 2019 prot.140/UD/GG/19 sui Criteri di distribuzione del lavoro giudiziario, punto 5) – dando al contempo atto nelle note della scheda di iscrizione della incompatibilità del Commissario Buriani e del Commissario reperibile Volpinari, come risulta in modo inequivocabile, dal certificato storico rilasciato dalla Cancelleria (Cfr. allegato 2 alla memoria conclusionale del Magistrato ricusato).
5. Le ulteriori doglianze del ricorrente – secondo cui l’inquirente, anziché adoperarsi in una doverosa e imparziale istruttoria, ha preferito appiattirsi sulle posizioni del denunciante di cui ha fatto proprie le valutazioni (analiticamente esposte, tra l’altro al foll. 7 e 8 della memoria del 28 marzo u.s.) – si risolvono sostanzialmente in censure all’istruttoria che potranno, se del caso e secondo la loro concreta progettazione, formare oggetto di eventuale valutazione nell’ulteriore corso del giudizio.
PQM
Il Giudice per i rimedi straordinari in materia penale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- RIGETTA l’istanza di ricusazione proposta nei confronti del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani dal Signor Alberto Buriani nel procedimento penale n. 90/2018
MANDA
Alla Cancelleria per la notifica del presente atto alle Parti e per la comunicazione al Procuratore del Fisco
DISPONE
la restituzione del fascicolo processuale (n.90/2018) al Commissario della Legge, giudice inquirente Simon Luca Morsiani affinché prosegua nell’esercizio delle sue funzioni.
Rocca Cilento di Lustra-San Marino, 13 giugno 2019
Il Giudice per i rimedi straordinari in materia Penale
Vitaliano Esposito