San Marino. Giudiziaria. Condannata ad un mese e alla multa di 250 euro la Sig.ra ROMANETTO Joelle Camille per atti persecutori alla compagna del suo ex marito

stalking-5PROCESSO DEL 15.10.2015 – GIUDICE AVV. ROBERTO BATTAGLINO – TRIBUNALE UNICO SAN MARINO

Proc. 69/RNR/2014 – ATTI PERSECUTORI

Imputata: ROMANETTO Joelle Camille P., contumace

Difesa: Avvocato d’ufficio Avv. Martina Mazza

Parte Civile: Avv. Maria Antonietta Pari. Annalisa D’angelo, cliente, dichiara di costituirsi parte civile.

Testimoni:

Mancini Patrizio

Merli Andrea

Vicebrigadiere Claudio Biordi

Le parti rinunciano all’escussione dei testimoni.

Nessuna questione in via preliminare.

Parte civile.

Avv. Maria Antonietta PARI (parte civile).  La questione è chiara ed oltremodo, purtroppo, ripetitiva. La Sig.ra Romanetto ricasca ancora negli atti persecutori che l’avevano vista già condannata, sempre per atti persecutori, in primo grado tempo fa.

E’ una persona – afferma l’Avv. Pari – nota in Repubblica per gli innumerevoli atti persecutori nei confronti del suo ex marito.

La Sig. Annalisa D’Angelo, che assisto, ha l’unica colpa di essere la compagna del suo ex marito e per questo oggetto delle ‘‘attenzioni’’ della Sig.ra Romanetto.

Agli atti ci sono prove dove la Romanetto è protagonista di telefonate anonime, scritte infamanti in luoghi pubblici ed altri atti persecutori sempre contro la mia assistita ed il suo compagno.

Chiediamo pertanto un risarcimento simbolico di euro 5.000 sperando che la signora Romanetto, non potendo pagare questo importo, si limiti in questi comportamenti.

Chiediamo altresì il divieto di poter rientrare in Repubblica a tutela di tutte le persone che vengono continuamente disturbate da questa signora.

Si chiede, inoltre, che venga accertata la penale responsabilità della signora Romanetto e sia condannata al pagamento delle spese ed onorai della parte civile oltre al predetto risarcimento di 5.000 euro.

Procuratore Fiscale Avv.Giovanni Belluzzi. La Sig.ra Romanetto è stata rinviata a giudizio per l’art. 181 c.p. cioè per atti persecutori reiterati alla Sig.ra Annalisa D’Angelo ed al suo ex marito, compagno di quest’ultima.

E’ indubbio, ed è stato accertato, che gli atti perpetrati dalla Romanetto siano stati persecutori e che la Sig.ra Annalisa D’Angelo abbia subito ingiuste molestie, le quali hanno provocato in lei un forte stato di ansia e frustrazione.

Ci sono prove di offese tramite sms, scritte a mano in luoghi pubblici per più di un anno e cioè da luglio 2013 aluglio 2014

Nel rilevare che la condotta della Sig.ra Romanetto sia una condotta penalmente perseguibile chiede che la stessa venga condannata alla prigionia per mesi 4 ed ad una multa per euro 600.

Dato che esiste una precedente condanna per lo stesso reato ci si oppone ai benefici di legge.

La difesa d’ufficio e cioè l’Avv.Mazza contesta la penale responsabilità dell’imputato perchè non viene provata la condotta della Romanetto; non ci sono prove che questi manifesti siano stati attaccati dalla Sig.ra Romanetto, anzi in una video di un bar di Dogana non si riconosce nella persona ripresa l’imputato.

Dall’acquisizione dei tabulati telefonici si evince che tra i tanti sms oggetto delle offese e delle reiterate persecuzioni solo uno dei numeri era della sig.ra Romanetto, quello con il prefisso 334, e che i messaggi inviati da tale utenza non hanno contenuto ingiurioso.

Quanto infine alle telefonate ricordo che in proposito si sono solo le dichiarazioni della parte civile in merito al contenuto alla provenienza di tali telefonate. Non è stato provato in alcun modo che tali telefonate abbiano avuto tali condotte persecutorie.

Pertanto chiede l’assoluzione in forma dubitativa dell’imputata per insufficienze di prove e qualora venga accertata la penale responsabilità dell’imputato la condanna sia comminata nel minimo con i benefici di legge, evidenziando che la precedente condanna per atti persecutori fu solo in primo grado stante la remissione di querela del querelante.

Il Giudice di primo grado, Avv.Roberto Battaglino, visti gli art.161 ccp e segg. condanna l’imputato alla pena della prigionia per mesi 1 e la multa per euro 500 senza i benefici di legge. Condanna inoltre l’imputato al pagamento delle spese processuali ed alla costituzione civile. Le spese ed onorari sono da liquidarsi in sede civile.

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