Commissario della Legge Roberto Battaglino
Imputato: PRANDINI LUCA, Eurocom Srl.
Reato: APPROPRIAZIONE INDEBITA AUTOVETTURA – Bmw 320d
Parte Civile: Fincompany
La difesa viene assunta dall’Avv. Martina Mazza, difensore d’ufficio.
La parte civile Fincompany viene assunta dall’Avv. Francesco Mazza
Si rileva la contumacia dell’imputato non essendo presente in aula. Non ci sono questioni preliminari, si procede alle arringhe finali delle parti.
Arringa parte civile – Avv.Francesco Mazza.
Dalla risultanza istruttoria dell’appropriazione indebita l’autovettura in oggetto è stata rinvenuta in Romania dopo diversi passaggi di proprietà. Venduta su mercati esteri come se il conduttore del leasing ne fosse il proprietario, anche se c’è da dire che l’autovettura era stata interamente pagata tranne che il riscatto finale.
Quindi Prandini dopo aver pagato tutte le rate non procede a riscattare il bene e non se lo intesta.
La tardiva presentazione della querela – dopo ben due anni dalla richiesta di intestazione – viene perchè la Fincompany non aveva nessun interesse a recuperare il bene, infatti il cliente contattato più volte – dice l’avvocato Mazza – non è venuto a sottoscrivere il passaggio di proprietà. La situazione non presentava criticità, quindi la Fincompany non ha ”accellerato” per la definizione della pratica. Dopo diverso tempo si verifica per Fincompany l’esigenza di procedere al passaggio di proprietà, come da lettera agli atti.
Nel richiamare il contenuto dell’istanza depositata in data odierna, nel ravvisare la responsabilità dell’imputato per il misfatto per lui ascritto, risultando Prandini aver venduto il veicolo in Romania evidenzia come non possa esserci dubbi anche sulla tempestività della querela. Nel riepilogare la vicenda in questione nel ricordare che Prandini aveva sempre onorato la scadenza delle rate del leasing (tanto da ultimare il pagamento delle medesime ad eccezione delle 300 euro del riscatto dell’autovettura) evidenzia che l’unica anomalia fu rappresentato da questo mancato riscatto.
Prandini fu sollecitato più volta da Fincompany. Rammenta che in diverse occasioni Prandini avesse preso tempo, portando diverse scuse, ma senza paventando l’ipotesi che volesse appropriarsi del bene.
Il 9 Febbraio 2012 venne inviata la raccomandata per la restituzione del bene dal Prandini, questi non aveva ottemperato solo perchè indicato come irreperibile dove aveva sede la società. In sostanza Prandini non aveva ricevuto l’intimazione da parte della Fincompany.Solo successivamente ad ulteriore richiesta di restituzione, inviava una raccomandata alla residenza di Prandini, e non presso la società, lo stesso non restituiva l’autovettura. Questa raccomandata era andata in compiuta giacenza.
In conclusione, l’avvocato Francesco Mazza chiede la condanna al risarcimento del danno subito con una provvisionale.
Procuratore Fisco. Avv.Giovanni Belluzzi.
Nell’evidenziare che l’appropriazione indebita si consumò già diverso tempo prima dell’ultima raccomandata da Fincompany, richiamando in particolare le condizioni contratttuali, nel sostenere che la finanziaria non potè che avere consapevolezza dell’integrazione del reato, quantomeno riscontrando l’irriperibilità dell’imputato all’indirizzo presso il quale dovevano giungere le comunicazioni, come previsto nel contratto, chiede la non procedibilità per tardiva presentazione della querela.
La Difesa d’ufficio Avv.Martina Mazza si associa alle considerazioni del Procuratore del fisco dato che la finanziaria ha inviato un’ulteriore comunicazione al domicilio di Prandini ed alla sede della società dopo addirittura due anni dalla prima comunicazione.
Il Commissario della Legge Avv.Roberto Battaglino proscioglie, per improcedibilità, il Sig. Prandini Luca per tardiva presentazione della querela.