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  • San Marino. IL GIUDICE PREGIUDICATO ALBERTO BURIANI. Il decreto penale. Parte2^ – Premessa

    Continuiamo la pubblicazione del decreto penale del 12 novembre a firma del Commissario della legge Simon Luca Morsiani dove viene condannato per diffamazione il Commissario della Legge Alberto Buriani.

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    SECONDA PARTE

    Premessa – Come si evince integralmente dagli atti in fascicolo, il corrente procedimento risulta a stralcio di quello originariamente iscritto dalla Cancelleria al Registro notizie di reato, al n.574 del 2017, in adempimento delle disposizioni allora impartite dal Magistrato Dirigente con nota di pugno in data 07.11.2017, attesa, tra l’altro, la descritta posizione di parte lesa del Commissario della Legge Alberto Buriani (ivi, sic), in base al contenuto di una missiva che appariva indirizzata alla stessa dott.ssa Pierfelici ed al dott. Buriani.

    Va rimarcato che gli atti del p.p. 574/RNR/2017 sono stati tempo per tempo interamente conoscibili dall’odierno imputato, sino evidentemente al momento dell’intervenuto stralcio.

    L’ipotesi di reato indicata era descritta quale ”reati contro lo Stato”; il fascicolo era così trasmesso, in base ai criteri determinati, a questo Giudice Inquirente in data 9 novembre 2017; con decreto in data 13.11.2017, questo Giudice appurava, disposta la segregazione degli atti per le ragioni ivi meglio motivate, necessario acquisire elementi integrativi allo scopo di definire compiutamente gli stessi profili oggettivi delle condotte come rappresentate, conducendo poi, personalmente e per delega (come consta del rapporto di p.g. 17/G41/17 in atti), attività istruttorie funzionali allo schiarimento dei fatti;

    in data 10.01.2018, poi , il Cancelliere penale, stante esplicita richiesta (nel contesto di una ”esposizione” di fatti, condotte, comportamenti) di trasmissione al Giudice Inquirente competente, visto il Registro delle notizie di reato, trasmetteva a questo Giudice ed in relazione agli atti del p.p. 574/2017, la nota protocollata dall’allora Magistrato Dirigente  con il n. 117MD/PV/18 e diretta al Cancelliere penale;

    per quanto in seguito, pur brevemente, sarà necessario puntualizzare, è utile sin d’ora rilevare come la correlazione tra la nota del 10 gennaio 2018, in funzione delle attività istruttorie da condursi, sia parsa – anche al sottoscritto Inquirente – assolutamente evidente.

    Sul punto, limitatamente a quanto qui rileva per ragioni di inquadramento organico del giudizio, si tratta del messaggio – diretto alla dott.ssa Pierfelici come all’avv. Buriani, almeno stando a quanto risulta dall’apparenza documentale e, da dichiarazioni in atti – con cui un terzo comunica che, proprio quando si trovava casualmente a discutere con l’amico Commissario della Legge Penale Gilberto Felici, (”al quale ho riferito la richiesta”, sic) aveva ricevuto la chiamata di tale CLAUDIO PODESCHI (già imputato, all’epoca in un procedimento penale (c.d. ”conto Mazzini”) nel quale il titolare del dibattimento aveva pronunciato condanna, in attesa del deposito della sentenza), con richiesta di un incontro. All’incontro effettivamente tenuto, per quanto emerso in atti e descritto dall’interessato, Podeschi chiese al mittente della comunicazione citata di farsi latore di un messaggio, e cioè che ”… lui avrebbe smesso di combattere contro di Lei, si sarebbe ritirato all’estero se in qualche modo gli si fosse garantito un esito positivo sul processo di secondo grado. Naturalmente Lui in via indiretta avrebbe Contribuito anche a fornire informazioni rilevanti sul comportamento del Dott. Buriani …”.

    In tale contesto – non consueto – il terzo si sarebbe determinato, con il proprio invio a rivelare l’episodio sia alla dott.ssa Pierfelici che all’avv.Buriani.

    In concreto, Valeria Pierfelici ha trasmesso quanto in oggetto alla Cancelleria per l’apertura di un procedimento penale; ipotizzato un ruolo di parte offesa in capo all’avv. Buriani, ha altresì previsto l’assegnazione del procedimento secondo il turno di reperibilità.

    Appare dunque che ciò sia avvenuto nell’ambito dell’esercizio delle prerogative di Dirigente. Non stupisce più di tanto, a voler tacere quindi di altre meno logiche supposizioni, la circostanza per cui la stessa Valeria Pierfelici nel formulare una ”esposizione” inerente un complesso ed articolato teorema – la cui affidabilità va sondata – avente comunque ad oggetto manovre di pressione e condizionamento sull’esercizio delle funzioni giudiziarie, quale quella – va detto per quanto qui rileva – contenuta nella citata nota prot.11 MD/PV/18, abbia fatto esplicito ‘‘seguito alla trasmissione al Giudice Inquirente della segnalazione a firma di (A.R.)”.

    Non per questo viceversa deve necessariamente stupire il fatto che l’avv. Buriani, a propria volta, non abbia ritenuto di dare seguito alla medesima comunicazione, se ricevuta, verosimilmente – si potrebbe desumere – non ravvisando alcuna rilevanza nella (prevedibile) inimicizia di Claudio Podeschi come pure in una (non certo coram populum altrettanto scontata) ipotetica ostilità da parte di Valeria Pierfelici.

    Evidentemente a fronte di ipotesi inerenti strumentalizzazioni ed influenze sull’esercizio delle funzioni giudiziarie – si ricordi l’intervenuta condanna di Podeschi e la contestuale fase di attesa del processo di secondo grado – i due Magistrati hanno condotto apprezzamenti diversi.

    Ma il presupposto in base al quale la nota del 10 gennaio di Piefelici poteva essere ricondotta allo scritto era, all’epoca, ragionevolmente intelligibile, come rimane del resto oggi, a distanza di tempo, altrettanto convincente (anche in ragione della complessa stagione poi vissuta dalla Magistratura sammarinese, nel quadro dell’avvicendamento nella figura del Dirigente).

    Il tema del rapporto tra istituzioni politiche e magistratura, sullo sfondo dell’ulteriore celebrazione del processo (primo) c.s. Mazzini, è ben presente in entrambi gli scenari, e tutt’altro che superato come minaccia apparentemente intangibile quanto potenzialmente devastante.

    Tale ragionevole percezione, ove fosse necessario, e venendo al merito istruttorio più concreto, fornisce ulteriore fondamento al provvedimento in data 11.01.2018 con cui questo Giudice Inquirente, considerati ed ivi sommariamente descritti i contenuti della nota di Piefelici, disposta l’allegazione degli atti dell’ ”esposizione” e della unita documentazione, riservava determinazioni in merito alla ricognizione di compiute notizie di reato, eventualmente ulteriori ed a precisazione di quel come già scritte (peraltro in quella fase molto genericamente, quali reati contro lo Stato) quantomeno all’esito di una più approfondita valutazione della documentazione prodotta e di quella ulteriore richiamata, contestualmente disponendo l’avvio degli accertamenti preliminari necessari.

    Per inciso, con provvedimento istruttorio in data 25.01.2018, questo Giudice dava conto di ulteriori sopravvenute circostanze per cui organi d’informazione avevano pubblicato (”Buriani querelato dalla Pierfelici”) contributi che apparentemente sembravano ricondursi a circostanze oggetto del corrente procedimento non con mera valenza informativa ma quasi come iniziative consapevolmente dirette ad interferire sulla serenità del lavoro giudiziario del Commissario della Legge: di nuovo era la posizione del Commissario della Legge Buriani ad assumere le caratteristiche della parte offesa, in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 344-346 c.p., apparendo plausibile una correlazione tra le catene causali pregiudizievoli esposte nell’originaria missiva ed i termini della pubblicazione in oggetto.

    Non rileva qui dar conto degli ulteriori sviluppi di indagini che hanno coerentemente permesso l’estensione della base documentale utile al vaglio nel corrente giudizio. Piuttosto, richiamato il citato decreto istruttorio in data 11.01.2018, ove erano state riservate determinazioni in merito alla ricognizione di ulteriori circostanziate notizie di reato, sia detto che in data 12 aprile 2018 questo giudice Inquirente scioglieva le riserve in proposito e provvedeva per quanto di competenza alla ricognizione di ipotesi di reato sufficientemente definite nei fatti e coerenti, almeno in via indiziaria, con il tenore delle risultanze proposte ed acquisite, da poter essere iscritte a più circostanziato oggetto della corrente istruttoria.

    Tra le stesse, la contestazione ora formulata nel corrente procedimento, a stralcio del fascicolo originario.

     

    Fine seconda parte

     

    …. continua