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  • San Marino. IL GIUDICE PREGIUDICATO ALBERTO BURIANI. Il decreto penale. Parte6^, la Pierfelici non rinnega i rapporti e contatti con i giornalisti

    Continuiamo la pubblicazione del decreto penale del 12 novembre a firma del Commissario della legge Simon Luca Morsiani dove viene condannato per diffamazione il Commissario della Legge Alberto Buriani.

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    SESTA PARTE

    Il dott. Morsiani continua nel suo decreto penale di condanna a Buriani, e scrive:

    Non si dimentichi in ogni caso che nella stessa esposizione di Pierfelici i rapporti con Marco Severini non sono certo rinnegati (”… E’ a tutti noto che chiunque voglia parlare con me lo può fare senza appuntamento e tale regola vale anche per i giornalisti, ai quali non ho mai negato colloqui..”), al netto di ogni ulteriore considerazione sulla opportunità o l’effettivo interesse del Tribunale all’esistenza di tale disponibilità.

    Ad onor del vero, altro è il colloquio con il giornalista, ben altro l’ipotesi di un esercizio del lavoro giudiziario corrotto dall’influenza interessata del rapporto con chicchessia, ivi incluso nel caso di specie un preciso giornalista, o plurimi, indeterminati, di loro.

    Le dichiarazioni del dott. Buriani appaiono dunque offensive proprio in questa loro specifica, ed oggettiva, accezione.

    Per completezza d’analisi, nel merito dei fatti, non appare che le dichiarazioni pronunciate possano costruire reazione in un unico contesto di azione, atteso a tacer d’altro, che l’intervento del dott. Buriani appare nell’insieme , almeno nell’impianto generale preordinato e logicamente strutturato.

    Non varrebbe, ai fini dell’art. 186 c.p., intendere le stesse come reazioni non tanto a dichiarazioni provocatorie immediatamente pronunciate, quanto ad un atteggiamento di ostilità appalesato in precedenza da parte di Valeria Pierfelici, o come tale percepito nei materiali sottoposti a valutazione del Consiglio Giudiziario.

    Va rimarcata, piuttosto, che l’intrinseca veridicità delle affermazioni offensive non osterebbe alla residua penale rilevanza, al di fuori delle condizioni sopra espressamente richiamate.

    Come detto, l’assenza di specifiche incolpazioni poi mosse, sul punto, a carico di Valeria Pierfelici, da parte del consesso del Consiglio Giudiziario – in presenza invece di altri, e puntuali rilievi, organicamente formulati – impedisce poi di ritenere che gli argomenti pronunciati dal dott. Buriani, in sede di Consiglio giudiziario, possano integrare e corrispondere a rilievi dovuti (motivati e rilevanti) e pertanto funzionali ad un dovere intrinseco che ne avrebbe ipoteticamente potuto costituire causa di giustificazione, nel contesto di un vaglio organico dell’operato.

    Fine parte sesta

     

    … continua.