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  • San Marino. IL GIUDICE PREGIUDICATO ALBERTO BURIANI. Il decreto penale. Parte7^ – la condanna per diffamazione

    Continuiamo la pubblicazione del decreto penale del 12 novembre a firma del Commissario della legge Simon Luca Morsiani dove viene condannato per diffamazione il Commissario della Legge Alberto Buriani.

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    SETTIMA PARTE

    Il dott. Morsiani conclude scrivendo:

    Ritenuto. Vaglio decisorio – la condotta ipotizzata a carico del dott. Alberto Buriani, ad esisto dell’istruttoria scaturita dalla denuncia di Valeria Pierfelici, nei termini e limiti sopra indicati, appare provata.

    Con riferimento al trattamento sanzionatorio, il misfatto in oggetto è punito, ai sensi dell’arti. 183c.p., a querela di offeso, con arresto o multa a giorni di secondo grado. Avuto riguardo ai criteri stabiliti dagli artt. 88 e 89 c.p. appare ampiamente adeguata, al caso in esame, l’applicazione della multa, in luogo della pena detentiva.

    Ai sensi dell’art.85 c.p. comma terzo, numero 2), la multa a giorni ha il grado secondo nei limiti dal minimo di dieci giorni al massimo di quaranta giorni.

    In ragione della consistenza dell’offesa e soprattutto delle circostanze nelle quali la stessa risulta pronunciata, tenuto conto del concreto disvalore percepito, appare possibile applicare nel minimo la pena della multa a giorni.

    Si ritiene pertanto equo quantificare la pena della multa a giorni in euro 1.000,00 (mille) pari a 10 giorni di multa per 100 ognuno.

    Osservato pertanto ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 marzo 2014 n. 42 ”il Commissario della Legge quando in seguito all’esame degli atti e alle investigazioni compiute ritiene di dover applicare la multa, la multa a giorni e l’interdizione, ovvero l’una o l’altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all’arresto, può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento”

    Visto l’articolo 3 della legge 31 marzo 2014 n.42

    CONDANNA

    Il dott. Alberto Buriani per il capo d’accusa di cui imputato, riportato in premessa, alla pena della multa a giorni quantificata nella somma di euro 1.000,00 (10 giorni per 100 euro) ed al pagamento delle spese di giustizia che si determinano in 15 euro, oltre alla somma di 80 euro ai sensi dell’art.49 primo comma lettera a), della legge 29 ottobre 1981 n.86 e successive modifiche.

    Visto l’art. 116 del codice penale.

    CONCEDE

    il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

     

    IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

    Simon Luca Morsiani