San Marino. Il Referendum propositivo (quello di cui parla Beccari) non si potrà fare dopo la firma trattato associazione EU, ecco perchè … di un lettore

Una precisazione rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal Segretario Beccari qualche giorno fa alla trasmissione “Palazzo Pubblico”, in cui ipotizza un referendum propositivo (o di indirizzo) sull’accordo di associazione.

Ora, è sufficiente dare un’occhiata alla legge in materia di referendum (Legge qualificata 29 maggio 2013 n. 1) per rendersi conto che “il referendum propositivo o d’indirizzo è ammesso … per le stesse materie per le quali è ammissibile il referendum abrogativo” (art. 20.1). Dato che non si può fare un referendum abrogativo su un trattato internazionale, non si può fare neanche un referendum propositivo.

 

In pratica la legge sammarinese sul referendum (Legge qualificata 29 maggio 2013 n. 1) stabilisce che il referendum abrogativo non è ammesso “su leggi o atti aventi forza di legge con contenuto specifico in materia di … ratifica di convenzioni e trattati internazionali” (art. 3.1). Quindi come ha giustamente detto il Segretario Beccari a Palazzo Pubblico non si potrà fare un referendum abrogativo sull’accordo di associazione (che è un trattato internazionale). Beccari però ha anche detto che il referendum sull’accordo di associazione sarà propositivo, perché quello invece si può fare.

Ma la stessa legge dice anche che “il referendum propositivo o d’indirizzo è ammesso … per le stesse materie per le quali è ammissibile il referendum abrogativo” (art. 20.1).
MA COSA DICE L’ARTICOLO 2, AL COMMA 2?
Quindi se non si può fare un referendum abrogativo sull’accordo di associazione, come si fa a fare un referendum propositivo, come dice il Segretario Beccari? A me sembra che la legge sia molto chiara: se non si può fare uno, non si può fare neanche l’altro. 

Un lettore

NON SI PUO’ FARE QUELLO PROPOSITIVO UNA VOLTA FIRMATO L’ACCORDO DI ASSOCIAZIONE, CHE E’ UN TRATTATO INTERNAZIONALE.

SE NON E’ FIRMATO L’ACCORDO NON ESISTE ANCORA E QUINDI PROBABILMENTE IL REFERENDUM PROPOSITIVO SI PUO’ FARE, MA SOLO PRIMA DELLA FIRMA.