San Marino. Il tentativo farlocco dell’acquisto di Banca Cis da parte di Stratos. L’archiviazione del reato di truffa

La sede dell’ex Banca Cis

Qui di seguito riportiamo il dispositivo di archiviazione relativo al tentativo farlocco dell’acquisto di Banca Cis da parte di Stratos. Buona lettura.

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Il Commissario della Legge – Il giudice inquirente

Visti gli atti del procedimento penale n 560/RNR/2019 iscritto nei confronti di ignoti a seguito dell’esposto (e successive integrazioni) depositato in data 5 settembre 2019 a firma dell’Amministratore Speciale della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A., Prof. Avv. Sido Bonfatti, in ordine al misfatto di truffa, previsto e punito dall’art.204, comma 1, c.p.

Premesso

 L’esponente ha rappresentato che, in data 6 agosto 2019, in ”pendenza di trattative per l’acquisto del controllo della Azienda Bancaria” da parte della società ”Stratos saarl”, tale Michael Burman aveva inviato all’attenzione dell’Ufficio Finanza della Banca Nazionale Sammarinese, Marco Paolo Tomassini, un’e-mail in cui veniva ”preannuncia(to) l’arrivo ”di un msg swift MT 199 come POF (”prova di fondi”) per una SBLC (stand by letter credit) – lettera di credito emessa -) per un importo massimo di 10 bilioni di dollari (…) con beneficiario STRATOS Sarl”.

Il successivo 12 agosto 2019 con un’altra comunicazione e-mail indirizzata, questa volta, alla responsabile della filiale di Serravalle, Silvia Zomegnan, e per conoscenza al Vice Direttore Generale, Dott. Sandro Spadoni, veniva inoltrata una ”lettera di pronta disponibilità”, apparentemente emessa da Bank of Ireland, con cui si ”confermava la presenza su un conto in Irlanda (…) la disponibilità di 25.000.000,00 (…) pagabili a prima richiesta mediante messaggio MT103 a favore della STRATOS Sarl”

L’esponente ha precisato che ”nel suffisso della e-mail emittente” era stata rilevata un’anomalia che aveva suggerito di contattare la Bank of ireland per chiedere ”conferma della veridicità dello stesso”. Alla richiesta di chiarimenti, tuttavia, non era prevenuto – alla data dell’esposto – alcun riscontro.

In data 15 agosto 2019 era pervenuta una ulteriore e-mail, sempre all’indirizzo di Silvia Zomegnan, e ”riconducibile per il nome a Deutsche Bank’‘, alla quale era stata allegata ”la schermata di un msg SWIFT M103 con dati relativi ad un trasferimento di euro 26.500.000,00 (…) a favore della STRATOS sarl con ordinante MAYBOOL FINANCIAL GROUP LIMITED a causale ”this is a payment for investiments project protocols across the world will meet and function”. Anche in questo caso veniva rilevato un ”suffisso anomalo” e Deutsche Bank confermava la ”non autenticità del messaggio”.

L’esponente ha riferito che, dalle verifiche eseguite dal RIA, Dott. Roberto Dapporto, è emerso che ‘‘la società (Maybool Financial Group Limited) non sta spendendo tramite internet alcuna forma di pagamento verso terzi; che la stessa non opera fuori dai confini USA; e che risulta che soggetti terzi stiano usando il suo nome per effettuare frodi”. 

In ogni caso – si legge nell’esposto – ”il cliente non ha contattato o preavvisato nessuno della Banca su eventuali accrediti in arrivo, il quale, visto gli importi, risulta alquanto anomalo”.

L’esponente, ritenendo che ”l’episodio non (fosse) riconducibile a schemi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, non lo ha segnalato all’Agenzia di Informazione Finanziaria, ma ha reputato opportuno informare l’Autorità Giudiziaria, in ragione del ”dato oggettivo della non autenticità del messaggio riferibile a Deutsche Bank”.

Con una integrazione (datata 18 novembre 2019), il denunciante ha riferito che, il 26 agosto 2019, quindi prima del deposito del primo esposto (datato 4 settembre 2019), ”il cliente STRATOS tramite il suo amministratore (aveva) preannunciato l’arrivo di un bonifico di euro 4,9 milioni con ordinante una società tedesca”, con il quale aveva sottoscritto un contratto.

Secondo l’esponente da tale contratto emergevano delle evidenti anomalie in relazione alle tempistiche con cui doveva essere eseguito il pagamento dell’ingente somma di denaro.

Il successivo 10 settembre 2019 – si legge ancora nell’esposto integrativo – ‘‘l’amministratore della STRATOS ha inviato ulteriore e-mail con allegata la copia di un messaggio swift MT202 riconducibile alla transazione preannunciata” e, a fronte di anomalie riscontrate, la banca aveva eseguito verifiche che avevano ”confermato la non esecuzione del trasferimento fondi”

CONSIDERATO

Dagli atti emerge che, mediante alcuni messaggi inviati per e-mail ai funzionari di Banca Nazionale Sammarinese Spa (già Banca CIS Spa), ignoti abbiano inteso simulare l’imminente accredito di una ingente quantità di fondi in favore della società Stratos Sarl, già cliente della banca. Gli accertamenti che i funzionari dell’istituto di credito hanno svolto dopo aver rilevato anomalie nelle e-mail ricevute, hanno infatti appurato che tali e-mail, così come la documentazione inoltrata in allegato, non provenivano dalle società apparentemente emittenti, le quali, interpellate, hanno confermato la non genuinità dei messaggi.

Dal tenore delle missive si evinceva che la Società Stratos Sarl aveva (o poteva vantare) enormi disponibilità finanziarie e che tali disponibilità, dell’ordine di milioni o addirittura bilioni di dollari, sarebbero state accreditate, o sarebbero state trasferite a semplice richiesta, sul conto corrente della società presso la Banca Nazionale Sammarinese Spa.

In realtà, come indicato dallo stesso esponente, le somme di denaro che, secondo le diverse modalità prospettate, avrebbero dovuto essere accreditate in favore di Stratos Sarl, non sono mai state trasferite sul conto corrente di quest’ultima.

Va rilevato che i funzionari dell’istituto di credito, insospettiti dalle anomalie riscontrate, si sono adoperati per verificare la veridicità dei messaggi ricevuti, riscontrandone la non genuinità.

Si deve evidenziare che non sono ravvisabili, nei fatti denunciati, circostanze tali da integrare il denunciato misfatto di truffa o reati diversi, e ciò anche con riferimento al dato oggettivo della non autenticità del messaggio riferibile a Deutsche Bank”.

Nello specifico, le e-mail ricevute dai funzionari di Banca Nazionale Sammarinese contenevano in effetti, comunicazioni ed allegati non autentici; è tuttavia dirimente, anzi tutto, che tali contenuti siano apparsi icto oculi di dubbia genuinità in ragione delle evidenti anomalie riscontrate dagli stessi funzionari. La falsità è cioè risultata tanto palese che la stessa banca ha contattato immediatamente gli istituti di credito apparentemente coinvolti nelle operazioni de quibus, i quali hanno dato tempestiva conferma della non autenticità dei messaggi e della documentazione allegata. Ora, la circostanza che i messaggi inviati e la documentazione inoltrata via e-mail non fossero idonei a trarre in inganno i destinatari (funzionari di banca), esclude la sussistenza della fattispecie criminosa della truffa.

In secondo luogo, appare risolutivo che, trattandosi di mere copie, non sarebbe neppure ipotizzabile un falso materiale. Infatti, secondo autorevole giurisprudenza, ”estranee alla tutela penale sono le copie non autentiche dei documenti, in particolare le fotocopie o le riproduzioni altrimenti ottenute (es. mediante scanner), mentre possibile oggetto della condotta di falsificazione, nelle sue differenti cadenze, sono soltanto gli atti originali o quelli che tengono il luogo degli originali. Se ne ricava che una copia non autentica, per quanto perfettamente realizzata, ma pur sempre tale, non può essere alterata, non può costituire il risultato di una contraffazione, non può contenere le false attestazioni. Si può anche trattare dell’efficace mezzo di realizzazione di un artificio, valido strumento ingannatorio; ma in questo caso la tutela penale si incentra più sul risultato patrimoniale eventualmente conseguito o comunque realizzabile” (sentenza del Giudice di Appello Penale, 14 aprile 2009, p.p. 817 dell’anno 2007).

Gli elementi appena riferiti rendono la non autenticità dei messaggi e dei documenti estranea all’ambito penalmente rilevante, poiché inidonea a trarre in inganno, come in effetti dimostrato dallo svolgimento dei fatti accaduti, tali da evidenziare che gli accorti funzionari di banca hanno immediatamente colto e segnalato l’anomalia.

D’alto parte, proprio il denunciante, nel rappresentare le anomalie “tecniche” riscontrate dai funzionari, ha altresì riferito che anche gli accrediti preannunciati nelle missive, a prescindere dalle causali a dir poco “stravaganti”, erano da subito apparsi alquanto insoliti ed improbabili anche rispetto all’importo, in relazione al cliente Stratos, il cui profilo ero ben noto all’istituto di credito.

Con riferimento alla specifica fattispecie di truffa (art. 204 c.p.) per la quale risulta iscritto il presente procedimento, si deve evidenziare che, dal tenore delle e-mail incriminante, le ingenti somme di denaro ivi indicate avrebbero dovuto essere accreditate o trasferite – ma ciò non è avvenuto – sul conto corrente di Stratos. Dal momento che (come ovvio la non genuinità delle missive) le somme non sono mai pervenute, anche considerato che le comunicazioni e i documenti inoltrati fossero funzionali a realizzare un artificio, si deve in ogni caso rilevare che nel caso de quo, non è apprezzabile in fatto né dunque variabile in diritto, e peraltro neppure ventilato, alcun risultato patrimoniale.

Alla luce delle superiori argomentazioni, potendo escludere che nei fatti denunciati possano ravvisarsi condotte penalmente rilevanti, nei termini descritti, visto l’art. 135 c.p.

trasmette

gli atti al Procuratore del Fisco affinché esprima il parere sull’archiviazione del procedimento

manda

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza; e, in caso di pare favorevole del Procuratore del Fisco, per la trasmissione degli atti all’archivio, previa notifica del presente decreto  – a cura della Gendarmeria – al denunciante (presso il domicilio eletto); non che per la comunicazione del Dirigente.

San Marino, 20 gennaio 2021

Il Commissario della Legge – Prof. avv. Laura Di Bona