All’improvviso è tornato alla ribalta il voto di scambio.
Un video di due anni fa infatti ha dettagliato come all’interno di un partito all’opposizione ci sia stata una trattativa per la ripartizione delle preferenze in occasione delle ultime elezioni politiche.
Una situazione kafkiana. Non solo per luogo, personaggi e tenore della trattativa; ma per il ritardo con cui il filmato è saltato fuori: chi il manovratore della telecamera? Quali i motivi di questa improvvisa uscita? Perché ora? Perché partecipante alla tavola- ta? Tutte domande cui toccherà alla magistratura dare una risposta. Non appena scatteranno le relative denunce.
Ma è il ritorno del ‘voto di scambio’ in primo piano che incuriosisce dopo le tante cacce effettuate da alcuni partiti a cittadini residenti all’estero (soprattutto argentini e statunitensi) per scardinare la loro omertà su chi avesse loro pagato, ad esempio, il viaggio In merito c’è una ricca narrativa su biglietti aerei rimborsati, di crociere nel mediterraneo come premio, di rincorse alla “Striscia la notizia” nei viali di Misano per intervistare gli elettori esteri, di conteggi su quanti taxi salivano dalla riviera e con quanti passeggeri da portare direttamente ai seggi. Insomma da scrivere un romanzo.
Una letteratura, dunque, ampia e dettagliata cui nel 2007 si cercò di mettere freno con una modifica all’articolo 24 della Legge Elettorale qualificata n. 1 del’11 maggio.
E’ in sostanza la modifica all’articolo 394 del codice penale: “Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto”.
L’articolo prevede la prigionia di terzo grado per entrambi, corrotto e corruttore. L’elettore, o corruttore, però se si pente e rende una confessione spontanea e utile gode di una immunità”.
In sostanza si è introdotto nella giurisprudenza sammarinese la figura del ‘pentito’.
L’articolo 394 c.p. parla di prigionia di terzo grado (da due a sei anni) e se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici aumenta di un grado. Il quarto. da 4 a 10 anni. (…) La Tribuna