San Marino. Italiano residente a Monte Grimano introduceva in territorio banconote false. Prescritto

La sentenza è stata pubblicata solo il 24 ottobre anche se è del 24 giugno 2021. I fatti risalgono al settembre 2017.

Si legge nella sentenza: ”Con atto in data 28 settembre 2017, la Guardia di Rocca segnalava che alle ore 17,25 del giorno prima, una pattuglia nel corso di un ordinario controllo, aveva riscontrato che ”UN ITALIANO RESIDENTE A MONTE GRIMANO”, conducente dell’autovettura xxxxx, stava trasportando, unitamente a denaro originale, anche alcune banconote false, precisamente una da 100,00 euro, una da 50,00 euro, e quattro da 20,00 euro (contenute in una busta bianca) oltre ad un’altra banconota da 50,00 custodita nel portafoglio unitamente al denaro originale.

Precisava che interrogato il 29 settembre 2017 pur ammettendo di essere stato a conoscenza della falsità delle banconote contenute nella busta bianca (“mi sono state date da un mio cliente a cui ho venduto un mio orologio … detto cliente si chiama XXXX“) negava di aver avuto l’intenzione di spenderle in territorio sammarinese (“non era certamente mia intenzione ad utilizzare le banconote false se avessi visto XXXXX, come speravo, gli avrei chiesto certamente conto“).

Infine negava di essere stato a conoscenza della falsità della banconota da 50 euro trovata nel portafoglio (“certamente l’ho ricevuta in pagamento ma non saprei dove e quando”).

In data 19 novembre 2020, in seguito alle disposizioni del Dirigente del Tribunale, il presente fascicolo veniva assegnato ad altro Giudice Inquirente.

In data 22 gennaio 2021 veniva disposto il rinvio a giudizio dell’imputato.

All’udienza dibattimentale del 24 giugno 2021 si addiveniva subito a conclusioni. In particolare esponeva la requisitoria il Procuratore del Fisco il quale ritenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come tentato uso di monete false (ex artt. 26 e 409 c.p.) chiedeva dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre alla confisca di quanto sequestrato.

L’avvocato difensore del prevenuto, chiedeva in via principale l’assoluzione del suo assistito con formula piena (con riferimento tanto al reato contestato quanto a quello indicato dal Procuratore del Fisco). In subordine si associava alle richieste del Procuratore del Fisco.

L’imputato è stato rinviato a giudizio per rispondere del misfatto previsto e punito dall’art. 401 del codice penale che incrimina colui che contraffà o altera monete aventi corso legale o che fa uso di tali cose contraffatte o alterate.

Dal momento che per il numero esiguo di banconote detenute e per quanto rappresentato dal prevenuto è da escludere che il predetto sia stato l’autore della contraffazione delle banconote (contraffazione questa che è indubbia) appare corretta la riqualificazione del fatto come reato ex art. 409 del codice penale, punito con la prigionia di primo grado e la multa a giorni, tra l’altro nella forma tentata (ex art. 26 del codice penale), non avendo il prevenuto compiuto l’azione, ma solo intrapreso in modo non equivoco l’esecuzione.

L’inserimento di una banconota contraffatta all’interno di un mazzetto di banconote valide, così come la mancata distruzione/consegna in banca delle banconote false da parte dell’imputato, il quale al contrario continuava a conservarle all’interno del suo veicolo (nonostante a suo dire le avesse ricevute molti mesi prima), induce a ritenere che l’imputato tentasse di impiegare le banconote contraffatte, inserendone una di tanto in tanto in mezzi ad altre valide, così da rendere più difficoltoso per il soggetto che riceveva il denaro l’accertamento della loro falsità.

A fronte di tale riqualificazione, in relazione alla pena più grave prevista (la prigionia di primo grado) ne consegue che, ai sensi degli artt. 54 e seguenti del codice penale, deve essere dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (verificatasi addirittura il 29 gennaio 2020, dunque ancor prima del rinvio a giudizio) non ricorrendo gli elementi di cui all’art.59 del codice penale (a fronte della consapevolezza della falsità delle banconote da parte dell’imputato).

Ai sensi dell’art. 147, comma 2, del codice penale, trattandosi di cose la cui fabbricazione e uso costituisce reato, ordina la confisca delle banconote oggetto di sequestro.

P.Q.M Visti gli artt. 161 e seguenti del codice di procedura penale, riqualificato il fatto contestato all’imputato ex artt. 26 e 409 c.p., dichiara non doversi procedere nei suoi confronti ai sensi dell’art. 52, primo comma, n. 3) c.p., essendo intervenuta prescrizione del misfatto contestato.

Ordina la confisca delle banconote già oggetto di sequestro.

Il Commissario della Legge Elisa Beccari”