San Marino. La Cedu condanna nuovamente la Repubblica di San Marino. Avv. Fabbri: “Ora lo Stato ne prenda atto e si muova di conseguenza”

La Cedu condanna nuovamente la Repubblica di San Marino, in questo caso in base all’Art. 6 § 1 (civile) ovvero “Accesso al tribunale – Impossibilità per i ricorrenti, parti lese in procedimenti penali, di ottenere l’accertamento delle loro pretese civili come previsto dalla legge, a causa della totale inattività delle autorità giudiziarie che ha portato alla prescrizione dell’azione penale”. Si tratta dei ricorsi (nn. 345/21, 6319/21, 6321/21 e 9227/21) contro la Repubblica di San Marino presentati alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali da tre cittadini sammarinesi e da una cittadina italiana. La sentenza è arrivata nella giornata di oggi. In sostanza i ricorsi riguardano “l’interruzione di un procedimento penale contro terzi perché le indagini sono cadute in prescrizione a causa dell’inerzia delle autorità”. Pertanto, i ricorrenti (che erano parte del procedimento in qualità di parti lese) hanno lamentato, “ai sensi dell’articolo 6, di non aver potuto ottenere l’accertamento delle loro pretese civili durante il procedimento penale, come previsto dalla legge”. Entrando più nel dettaglio, i ricorrenti lamentavano che l’eccessivo ritardo nelle indagini aveva portato alla prescrizione delle accuse penali. Di conseguenza, erano stati privati del diritto di accesso al tribunale per determinare le loro richieste civili, in linea con la giurisprudenza della Corte Edu. Hanno osservato che quest’ultima prevede che una volta che l’ordinamento giuridico interno consente all’interessato di tutelare un diritto detenuto in un tribunale penale, questo dovrebbe essere garantito anche nel caso in cui sia possibile utilizzare un’altra via consentita dall’ordinamento. Pertanto, nel caso di specie, il fatto che i ricorrenti avrebbero potuto tutelare la loro posizione davanti a un giudice civile non giustificava il comportamento inerte delle autorità sammarinesi. La Corte Edu dal canto suo “ribadisce che il diritto a un equo processo deve essere interpretato alla luce dello Stato di diritto, che richiede che tutti i contendenti dispongano di un rimedio giudiziario effettivo che consenta loro di far valere i propri diritti civili. Ogni individuo ha il diritto di far valere davanti a un tribunale qualsiasi richiesta relativa ai propri diritti e doveri civili”. Passando al caso di specie, “la Corte osserva che non è contestato che le indagini penali, nei casi in questione, erano state interrotte a causa della totale inattività del giudice istruttore. Ne consegue che il mancato esame delle richieste di costituzione di parte civile dei ricorrenti è dovuto a circostanze imputabili esclusivamente alle autorità giudiziarie, che hanno causato la prescrizione dell’azione penale. Di conseguenza, al secondo, terzo e quarto ricorrente è stata negata la possibilità di far valere le proprie pretese civili attraverso la via che avevano scelto di percorrere e che era stata messa a loro disposizione nell’ordinamento giuridico interno. Durante tale periodo non avrebbero potuto avviare un procedimento civile separato”. Con quattro voti contro tre, la Corte dunque ha deciso che vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione ai ricorsi nn. 6319/21, 6321/21 e 9227/21 (uno è stato cassato per motivi procedurali, avendo presentato la prima denuncia nella Repubblica italiana, ndr).

Così l’avvocato di uno dei ricorrenti Rossano Fabbri (foto), del foro di San Marino: “Si tratta di questioni in Repubblica abbastanza note e di un periodo storico in cui il Tribunale anche per l’accumulo di indagini importanti non ha indagato su tutte una fattispecie di reato. Le parti civili a questo punto per tutelarsi hanno inteso rivolgersi alla Corte Europea di Diritti dell’Uomo per la denegata giustizia. Credo che la Repubblica di San Marino dovrebbe prendere atto e muoversi con coloro che ricadono in questa situazione – come peraltro da me sollecitato a suo tempo – ben prima che arrivino le condanne della Cedu, perché questo tipo di decisioni fanno molto male al Paese”.

David Oddone