Fonte: http://www.consob.it/main/documenti/hide/afflittivi/pec/mercati/2014/d18856.htm
Mps, sanzioni per oltre 4 milioni di euro verso esponenti ed ex vertici
(*) La Corte di Appello di Firenze con decreto n. 1129/2016 del 9 luglio 2016 ha ridotto la sanzione da 2.395.000 euro a 2.392.000 euro imposta alla Banca in qualità di responsabile in solido. Delibera n. 18856 Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima banca, per violazioni degli artt. 21 e 8 del d. lgs. n. 58/1998 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”); VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni; VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza condotta nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche la “Banca”) e, in particolare, della verifica ispettiva svolta nei confronti della predetta Banca nel periodo dal 24 gennaio 2012 al 30 ottobre 2012; VISTE le lettere del 19 aprile 2013, notificate ai destinatari tra il 22 aprile 2013 ed il 15 maggio 2013, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari (Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari, dal 10 giugno 2013 Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione), ha contestato, ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF, le seguenti violazioni: – la violazione dell’art. 21, comma 1-bis, lettera a), del TUF e degli artt. 23 e 25 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse e di gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti (periodo della violazione 1° settembre 2010 – 30 ottobre 2012); – la violazione del combinato disposto dell’art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nonché dell’art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza (periodo della violazione 1° settembre 2010 – 30 ottobre 2012); – la violazione, con riferimento alle modalità di pricing dei prodotti emessi dal Gruppo, del combinato disposto dell’art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, dell’art. 21, comma l, lettera d), del TUF e dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure, anche di controllo interno idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività (periodo della violazione 13 gennaio 2011 – 30 ottobre 2012); – la violazione dell’art. 8, comma 1, del TUF che attribuisce alla Consob il potere di chiedere, nell’ambito delle proprie competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti (periodo della violazione 7 luglio 2010 – 5 settembre 2011); RILEVATO che la sopraindicata violazione n. 1 è stata contestata, tra gli altri, ai sig.ri Giuseppe Mussari, Turiddo Campaini, Frédéric Marie De Courtois d’Arcollières, Lorenzo Gorgoni, Francesco Gaetano Caltagirone, Ernesto Rabizzi, Fabio Borghi, Andrea Pisaneschi, Graziano Costantini, Alfredo Monaci, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Carlo Querci (componenti il Consiglio di Amministrazione), Tommaso Di Tanno, Marco Turchi, Paola Serpi (membri effettivi del Collegio Sindacale), Antonio Vigni …, Leandro Polidori (Responsabile della Funzione di Compliance), Nicolino Romito (Responsabile della Direzione Commerciale Privati), Arturo Pisapia e Massimo Fontanelli (Responsabili dell’Area Commerciale Privati), Giancarlo Barbieri (Responsabile della Direzione Rete), Enrico Totaro (Responsabile dell’Area Territoriale Toscana Nord), Marco Maccianti (Responsabile della Direzione Territoriale Private Firenze, poi Direzione Territoriale Mercato Firenze Ovest); RILEVATO che la sopraindicata violazione n. 2 è stata contestata, tra gli altri, ai sig.ri Giuseppe Mussari, Turiddo Campaini, Frédéric Marie De Courtois d’Arcollières, Lorenzo Gorgoni, Francesco Gaetano Caltagirone, Ernesto Rabizzi, Fabio Borghi, Andrea Pisaneschi, Graziano Costantini, Alfredo Monaci, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Carlo Querci (componenti il Consiglio di Amministrazione), Tommaso Di Tanno, Marco Turchi, Paola Serpi (membri effettivi del Collegio Sindacale), Antonio Vigni …, Leandro Polidori (Responsabile della Funzione di Compliance), Giovanni Conti (Responsabile dell’Area Risk Management) …; RILEVATO che la sopraindicata violazione n. 3 è stata contestata, tra gli altri, ai sig.ri Giuseppe Mussari, Turiddo Campaini, Frédéric Marie De Courtois d’Arcollières, Lorenzo Gorgoni, Francesco Gaetano Caltagirone, Ernesto Rabizzi, Fabio Borghi, Andrea Pisaneschi, Graziano Costantini, Alfredo Monaci, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Carlo Querci (componenti il Consiglio di Amministrazione), Tommaso Di Tanno, Marco Turchi, Paola Serpi (membri effettivi del Collegio Sindacale), Antonio Vigni …, Leandro Polidori (Responsabile della Funzione di Compliance), …, Giovanni Conti (Responsabile dell’Area Risk Management e componente del Comitato Finanza), …; RILEVATO che la sopraindicata violazione n. 4 è stata contestata, tra gli altri, al sig. Antonio Vigni (Direttore Generale); VISTA la lettera del 19 aprile 2013, notificata il 23 aprile 2013, con la quale le sopraindicate violazioni sono state altresì contestate a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in qualità di soggetto responsabile in solido con gli autori delle violazioni, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF; VISTE le note presentate fra il 30 aprile 2013 e il 20 maggio 2013, con le quali i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di accesso agli atti e di proroga dei termini per la formulazione delle deduzioni difensive; RILEVATO che dette istanze sono state accolte con note trasmesse fra il 16 maggio e il 4 giugno 2013 e che gli accessi sono stati esercitati fra il 28 maggio e il 27 giugno 2013; VISTE le note del 13 giugno 2013 e del 12 luglio 2013, con le quali il sig. Gian Luca Baldassarri ha formulato due istanze di proroga per la presentazione delle deduzioni, a cui è stato fornito positivo riscontro con note del 21 giugno 2013 e del 23 luglio 2013; ESAMINATE le deduzioni difensive presentate da tutti i destinatari delle contestazioni nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 2 ottobre 2013; VISTA la nota del 12 novembre 2013, con la quale la Divisione Intermediari ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative, unitamente al Fascicolo Istruttorio, la Relazione istruttoria, nella quale ha ritenuto le deduzioni presentate dai suindicati esponenti aziendali inidonee a confutare le contestazioni formulate nei loro confronti; VISTE le note del 4 dicembre 2013, con le quali l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato l’avvio della “parte istruttoria per la decisione” relativa al presente procedimento a tutti i soggetti destinatari delle lettere di contestazione, trasmettendo loro copia della Relazione istruttoria; VISTE le note pervenute tra il 17 ed il 20 dicembre 2013, con le quali, la Banca e taluni dei suindicati esponenti aziendali hanno chiesto l’accesso agli atti prodotti successivamente alla predisposizione della Relazione istruttoria o comunque non oggetto della prima ostensione e alle deduzioni difensive prodotte nel corso della prima fase del procedimento, nonché la proroga del termine per la presentazione di deduzioni integrative; VISTE le note trasmesse alle parti tra il 19 dicembre 2013 ed il 14 gennaio 2014, con le quali l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro sia alle richieste di accesso, conseguentemente consegnando alle parti la relativa documentazione, sia alle richieste di proroga, assegnando alle parti che ne avevano fatto richiesta, un nuovo termine per la presentazione di memorie difensive integrative; RILEVATO che con nota del 20 gennaio 2014, i sig.ri Tommaso Di Tanno, Marco Turchi e Paola Serpi, nel formulare deduzioni integrative in merito ai fatti oggetto di contestazione, hanno chiesto, tra l’altro, di ricevere copia di ulteriore documentazione che è stata loro ostesa in data 11 marzo 2014; ESAMINATO il verbale di audizione tenutasi su richiesta della Banca in data 27 gennaio 2014; ESAMINATE le note pervenute tra il 19 dicembre 2013 ed il 3 marzo 2014, con le quali tutti i destinatari del procedimento, ad eccezione del sig. Totaro, hanno svolto deduzioni difensive integrative; VISTA la Relazione per la Commissione del 24 marzo 2014, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le seguenti violazioni da parte degli esponenti aziendali sopra indicati in relazione a ciascun illecito contestato: – violazione dell’art. 21, comma 1-bis, lettera a), del TUF e degli artt. 23 e 25 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, per avere la Banca, nell’ambito del collocamento sul mercato primario dei titoli Casaforte e nella successiva negoziazione degli stessi sul mercato secondario, omesso di identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interessi che, già insiti nell’impianto e negli obiettivi dell’operazione, hanno assunto rilevanza e dimensioni ancora maggiori a causa di specifiche iniziative commerciali e di pressione sulla rete distributiva; – violazione del combinato disposto dell’art. 21, comma 1, lettera d), del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, nonché dell’art. 21, comma 1, lettera a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, essendo emerse, all’esito della citata verifica ispettiva, carenze di carattere procedurale, di presidio e controllo in relazione all’attività di valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, nonché, in tale contesto procedurale, reiterate condotte irregolari in materia di profilatura dei prodotti, profilatura della clientela e corretto svolgimento della predetta attività; – violazione del combinato disposto dell’art. 21, comma 1, lettera a), del TUF, dell’art. 21, comma l, lettera d), del TUF e dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, per non essersi la Banca dotata di una procedura per il pricing dei prodotti emessi dal Gruppo oggettiva, coerente e stabile nel tempo, concedendo così alle strutture deputate ampi margini di discrezionalità nella scelta delle metodologie da utilizzare e creando i presupposti per la realizzazione di condotte non corrette, favorite dell’assenza dei necessari vincoli e di idonei presidi di controllo; – violazione dell’art. 8, comma 1, del TUF, sostanziatasi nella trasmissione alla Consob di informazioni incomplete o non veritiere in relazione a taluni profili (raccolta di manifestazione di interesse nell’ambito dell’operazione Casaforte, strategie e politiche commerciali), funzionali all’esercizio, da parte dell’Autorità, delle proprie prerogative di vigilanza; VISTO l’art. 190, del TUF, che punisce l’inosservanza delle disposizioni previste, tra l’altro, dall’artt. 21 del TUF e dalle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Consob, nonché dall’art. 8, comma 1, del TUF con una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 250.000,00; VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/81, ai sensi del quale “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”; TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell’eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza gli elementi di seguito indicati: – la natura procedurale/comportamentale delle violazioni accertate, sostanziatesi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento (violazioni nn. 1, 2 e 3), nonché limitato gli elementi informativi messi a disposizione dell’Autorità di vigilanza (violazione n. 4); – la rilevanza quali-quantitativa delle operazioni interessate dalle irregolarità e della clientela coinvolta, ancorché – allo stato – non risulta comprovato che i clienti abbiano subito danni; – la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, la relativa durata, l’effettiva funzione svolta all’interno della Banca all’epoca degli illeciti e i fatti a ciascuno riferibili in ragione del periodo di permanenza in carica; CONSIDERATO, con riferimento all’elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati, connotati quantomeno da negligenza professionale, risultano imputabili a titolo di colpa; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante; D E L I B E R A: A. per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato: 1) sig. Giuseppe Mussari, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 27 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); 2) sig. Turiddo Campaini, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 30 ottobre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00 (di cui € 50.000,00 per la violazione n. 1, € 50.000,00 per la violazione n. 2 e € 50.000,00 per la violazione n. 3); 3) sig. Frédéric Marie De Courtois d’Arcollières, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 30 ottobre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00 (di cui € 50.000,00 per la violazione n. 1, € 50.000,00 per la violazione n. 2 e € 50.000,00 per la violazione n. 3); 4) sig. Lorenzo Gorgoni, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 30 ottobre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00 (di cui € 50.000,00 per la violazione n. 1, € 50.000,00 per la violazione n. 2 e € 50.000,00 per la violazione n. 3); 5) sig. Francesco Gaetano Caltagirone, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 2 novembre 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di € 105.000,00 (di cui € 35.000,00 per la violazione n. 1, € 35.000,00 per la violazione n. 2 e € 35.000,00 per la violazione n. 3); 6) sig. Ernesto Rabizzi, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 27 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); 7) sig. Fabio Borghi, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 27 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); 8) sig. Andrea Pisaneschi, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 27 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); 9) sig. Graziano Costantini, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 27 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); sig. Alfredo Monaci, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 27 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); 11) sig. Massimiliano Capece Minutolo del Sasso, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 26 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); 12) sig. Carlo Querci, componente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dall’1 settembre 2010 al 27 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); 13) sig. Tommaso Di Tanno, componente del Collegio Sindacale nel periodo dall’1 settembre 2010 al 27 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); 14) sig. Marco Turchi, componente del Collegio Sindacale nel periodo dall’1 settembre 2010 al 27 aprile 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 135.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2 e € 45.000,00 per la violazione n. 3); 15) sig.ra Paola Serpi, componente del Collegio Sindacale nel periodo dall’1 settembre 2010 al 30 ottobre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.000,00 (di cui € 50.000,00 per la violazione n. 1, € 50.000,00 per la violazione n. 2 e € 50.000,00 per la violazione n. 3); 16) sig. Antonio Vigni, Direttore Generale nel periodo dall’1 settembre 2010 al 13 gennaio 2012 e membro del Comitato Finanza nel periodo dal 13 gennaio 2011 al 13 gennaio 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 155.000,00 (di cui € 45.000,00 per la violazione n. 1, € 45.000,00 per la violazione n. 2, € 45.000,00 per la violazione n. 3 ed € 20.000,00 per la violazione n. 4); 17) …; 18) sig. Leandro Polidori, Responsabile della funzione di controllo di conformità nel periodo dall’1 settembre 2010 al 30 ottobre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 90.000,00 (di cui € 30.000,00 per la violazione n. 1, € 30.000,00 per la violazione n. 2 e € 30.000,00 per la violazione n. 3); 19) sig. Nicolino Romito, Responsabile della Direzione Commerciale Privati nel periodo dall’1 settembre 2010 al 24 maggio 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000,00 per la violazione n. 1; sig. Arturo Pisapia, Responsabile dell’Area Commerciale Privati nel periodo dall’1 settembre 2010 al 6 giugno 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di € 7.500,00 per la violazione n. 1; 21) sig. Massimo Fontanelli, Responsabile dell’Area Commerciale Privati nel periodo dal 13 giugno 2011 al 28 maggio 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 7.000,00 per la violazione n. 1; sig. Giancarlo Barbieri, Responsabile della Direzione Rete BMPS nel periodo dall’1 settembre 2010 al 6 giugno 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000,00 per la violazione n. 1; 23) sig. Enrico Totaro, Responsabile dell’Area Territoriale Toscana Nord nel periodo dall’1 settembre 2010 al 14 giugno 2011: sanzione amministrativa pecuniaria di € 8.000,00 per la violazione n. 1; 24) sig. Marco Maccianti, Responsabile della Direzione Territoriale Private Firenze (poi Direzione Territoriale Mercato Firenze Ovest) nel periodo dall’1 settembre 2010 al 30 ottobre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00 per la violazione n. 1; 25) sig. Giovanni Conti, Responsabile dell’Area Risk Management nel periodo dall’1 settembre 2010 al 30 ottobre 2012, nonché componente del Comitato Finanza nel periodo dal 13 gennaio 2011 al 30 ottobre 2012: sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.500,00 (di cui € 7.500,00 per la violazione n. 2 ed € 3.000,00 per la violazione n. 3); 26) …; 27) …; 28) …; 29) …; 30) …; 31) …; 32) …; 33) … . B. è ingiunto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell’importo complessivo di € 2.395.000,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 9 aprile 2014 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas