San Marino. La Federazione non infierisce. Mano leggera sul calcioscommesse

Prima i deferimenti, ora le squalifiche. Sul Titano si torna a parlare di calcioscommesse con quello che potrebbe essere soltanto il primo capitolo di un libro poco edificante per il calcio sammarinese. La Commissione disciplinare della Federcalcio della Repubblica ha accolto i deferimenti della Procura Federale e ieri ha emesso le sentenze. Un anno di squalifica e 1.000 euro di ammenda per il laterale della Virtus Mirko Bucci, sei mesi e 400 euro di ammenda per il difensore della Virtus Andrea Righi. Poi tre mesi di squalifica e 300 euro di multa per il capitano della Nazionale e centrocampista della Libertas Matteo Vitaioli e per il centrocampista della Juvenes/Dogana Nicola Zafferani. Per tutti la motivazione del deferimento e ora della squalifica è: «violazione dell’articolo 5 del regolamento Federale». Articolo che parla chiaro. Divieto per tutti i tesserati di scommesse e obbligo di denuncia. Tutti hanno, però, collaborato dopo l’autodenuncia e per questo le squalifiche sono state ‘addolcite’. E per quel che riguarda Vitaioli e Zafferani la Commissione disciplinare non ha accolto il deferimento per omessa denuncia. PER responsabilità oggettiva ‘pagano’ anche i club nei quali i giocatori erano tesserati la passata stagione: 300 euro di multa per la Virtus, 150 per Libertas e Juvenes/Dogana. «Le richieste sanzionatorie formulate – dicono dalla Fsgc – in misura inferiore al minimo previsto dal Regolamento di disciplina trovano fondamento nell’articolo 32 del medesimo regolamento, precisate: l’eccezionalità e la novità del procedimento disciplinare, le dichiarazioni autoaccusatorie rese dai soggetti deferiti, che hanno spontaneamente ed utilmente confessato gli addebiti contestati loro, presentandosi spontaneamente in Procura – in due casi – senza che la stessa stesse svolgendo alcun tipo di indagine nei loro confronti, la collaborazione fattiva con la Procura Federale ed il pentimento da parte dei tesserati deferiti». INSOMMA, sanzioni ridotte per i calciatori che hanno collaborato, proprio come recita l’articolo 32. «Tali richieste – precisano però dalla Federcalcio – non potranno costituire un precedente se non per situazioni del tutto identiche a quelle di cui al presente procedimento disciplinare». Il Resto del Carlino

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