San Marino. L’archiviazione sotto stress di Buriani. L’esposto era di Annibali!

Dalle motivazioni in fatto e in diritto per promuovere l’azione di sindacato nei confronti del Commissario della Legge Dott. Alberto Buriani, inviate al Prof. Roberto Bin, l’Avvocatura dello Stato, contrariamente a quanto detto da Bin in altri passi della sua sentenza, era – almeno nel caso dell’archiviazione da stress – stata molto precisa e puntuale.

Si vede proprio sui fatti relativi ”all’archiviazione da stress” sottoscritta da Buriani, un comportamento di quest’ultimo totalmente di sfida nei confronti delle disposizioni del Magistrato Dirigente. Non cede i suoi fascicoli ai suoi colleghi nominati inquirenti, quindi contrariamente a lui titolari di fascicoli della fase inquirente, e addirittura archivia Grandoni non potendolo fare abusando del suo potere. L’esposto era del noto imprenditore sammarinese Annibali.

Ma c’è di piu’ anche il Commissario del Fisco approva l’archiviazione e da il suo parere positivo. (!!!) Ci domandiamo se anche lui era cosciente di questo abuso, se lo sapeva, se se ne era accorto e lo ha avallato? C’è stata un’indagine su questo? Perchè non farla ora?

Ecco cosa scrive giustamente l’Avvocatura dello Stato su questo procedimento archiviato vergognosamente, in quanto non lo poteva fare e lo ha fatto abusando del suo potere, da Alberto Buriani:

Tra i procedimenti, precedentemente assegnati al dott. Buriani e trasferiti ad altri Magistrati, vi è il procedimento n. 438/2018, istruito dal dott. Buriani ed assegnato, in ottemperanza alla Disposizione impartita successivamente dal Magistrato Dirigente Pierfelici, al Commissario della Legge dott. Simon Luca Morsiani (il quale non risulta tra i sottoscrittori della nota indirizzata al Consiglio Giudiziario Plenario), per la prosecuzione dell’attività istruttoria.

Il Commissario Morsiani apprendeva, così, che il procedimento veniva iscritto in data 3 agosto 2018, per il reato di cui all’art. 373 c.p. (corruzione), a seguito di esposto inoltrato al Magistrato Dirigente del Tribunale dalla Segreteria di Stato, Affari Interni, sulla base di una missiva sottoscritta da tale Luigi Annibali.

Il Giudice Inquirente, dott. Buriani, dopo aver compiuto attività istruttoria, in data 18 agosto 2020 (quindi dopo la nuova disposizione organizzativa impartita dalla Dirigente Pierfelici) trasmetteva gli atti al Procuratore del Fisco, per chiedere il di lui parere in ordine all’archiviazione del procedimento, e in data 19 agosto 2020 il Procuratore del Fisco esprimeva parere favorevole all’archiviazione degli atti.

Ricevuto il fascicolo, il dott. Morsiani rilevava di non poter assumere la titolarità del procedimento, e pertanto domandava, con atto del 20 agosto 2020, al Giudice per i Rimedi straordinari, di essere sollevato dalla trattazione del procedimento, anticipando che, si sarebbe in ogni caso attenuto alla decisione del Giudice adito.

Sul piano generale, il Commissario Morsiani sottolinea come la querelle sorta a seguito dell’adozione del provvedimento organizzativo, rischi di ingenerare la convinzione di un contrasto tra magistrati, a sua volta idonea ad inficiare il principio di terzietà ed imparzialità del giudice, nonché le ulteriori garanzie processuali (tanto che, nell’istanza al Giudice dei Rimedi Straordinari, viene citato un comunicato dell’Ordine degli Avvocati che preannuncia la presentazione di istanze di ricusazione verso i nuovi assegnatari dei fascicoli già pendenti), minando quella fiducia che il Giudice – in questo caso il nuovo Giudice Inquirente –  deve, anche nella sua apparenza esteriore e non soltanto nell’intimo convincimento, ispirare alle persone sottoposte ad indagine.

Sul piano concreto, poi, il Commissario della Legge sottolinea come le posizioni pubblica assunte dal dott. Buriani (insieme agli altri magistrati firmatari della nota), unite alla circostanza che la trasmissione degli atti al Procuratore del Fisco è avvenuta dopo l’entrata in vigore delle Disposizioni organizzative, e che quindi il Commissario Buriani non si è limitato a stigmatizzare la decisione assunta dal Magistrato Dirigente, ma ha dato seguito, nei fatti, al proposito di seguitare ad osservare le precedenti determinazioni assunte dai Professori Ferroni e Guzzetta, renda di fatto impossibile lo svolgimento dell’attribuzione delle funzioni inquirenti da parte dello stesso Morsiani.

Il che in aperto contrasto con l’art. 6 della L.Q. n. 145/2003 e ss.mm., che impone ai Commissari della Legge l’obbligo di osservare le disposizioni impartite dal Magistrato Dirigente.

Il nuovo Giudice Inquirente sarebbe infatti costretto nella morsa, se avallare acriticamente l’esito assunto dal Commissario Buriani, così privando di effettività l’assegnazione, ovvero giungere a conclusioni opposte, superando il parere positivo già espresso dal Procuratore del Fisco all’archiviazione del procedimento, e rischiando così di veder tacciata la sua decisione come precostituita e non imparziale.

Per di più, il dott. Morsiani, nell’istanza richiamata, dichiara di non condividere l’esito, legittimo nel merito, raggiunto dal precedente Commissario. In particolare, si pone in evidenza un passaggio del provvedimento Morsiani in cui lo stesso afferma che “La valutazione degli atti dimostra infatti prima facie che il mantenimento dell’iscrizioni a carico di ignoti, tenuto conto del riferimento a movimentazioni bancarie analiticamente verificate – peraltro pedissequamente descritte nel provvedimento di archiviazione, ed attribuite a Luigi Annibali, Clelio Galassi e Marino Grandoni – corrisponde ad uno dei possibili indirizzi istruttori, per legittimo, ma non necessariamente condivisibile” (v. all. 5 pag. 15)[7].

Detto questo, ciò che qui rileva è che il Commissario della Legge Buriani, a seguito dell’adozione del provvedimento di distribuzione del lavoro all’interno del Tribunale, ha disapplicato tale provvedimento ed ha proseguito nel compimento di attività istruttoria, su un fascicolo non più ad egli assegnato.

Tale comportamento necessita di un accertamento disciplinare anche in considerazione dello stallo sulla definizione del procedimento che tale condotta ha prodotto, come dimostrato dall’istanza rivolta dal Commissario della Legge Morsiani al Giudice per i Rimedi straordinari, e del nocumento all’immagine della Giustizia.

Il provvedimento emesso il 24 luglio dal Magistrato Dirigente, dott.ssa Pierfelici, per quanto oggetto di censura da parte della maggioranza dei magistrati, ha esplicato sin da subito i propri effetti, come riconosciuto dal Giudice per i Rimedi straordinari con sentenza del 18 agosto 2020, a giudizio del quale “in tale situazione normativa e processuale, caratterizzata da un provvedimento amministrativo che risulta legalmente dato dall’autorità amministrativa che aveva, a quel momento, il potere di emetterlo, si impone […] l’obbligo di dover prendere atto […] della predetta nuova situazione di fatto” (Sent. n. 16/2020).

A prescindere dalla legittimità del provvedimento organizzativo, il comportamento del dott. Buriani, oltre a porsi al di sopra della legge, non competendo al singolo magistrato il potere di disapplicare l’atto amministrativo ritenuto illegittimo, non sembra ispirato al senso di lealtà che ciascun giudice deve tenere nello svolgimento della funzione giurisdizionale, vieppiù nei confronti dell’Ufficio Giudiziario di appartenenza.

Fine terza parte