San Marino. L’Autorità Garante per la Privacy riconosce con apposita ordinanza il diritto di cronaca ai blogger

Finalmente dopo essere stati citati dal sottoscritto in un procedimento amministrativo ancora pendente, dopo l’emanazione di un provvedimento – su richiesta dell’avvocato Tania Ercolani – volto a togliere l’articolo di GiornaleSM con il nome di Tonino Ceccoli protagonista di una tentata mediazione con una donna oggetto di percosse da parte del suo amico gendarme Capicchioni (Caso del gendarme violento, che picchiò la sua compagna e la sua bambina, rinviato a giudizio dal Commissario Roberto Battaglino) volta a togliere (o a non presentare alle autorità) la querela della donna, ora l’Autorità Garante della Privacy ci ripensa.

Infatti con il provvedimento di qualche tempo fa, su richiesta di Pietro Berti, respinge la richiesta di cancellazione degli articoli di cronaca di GiornaleSM. Infatti scrive: ”nel caso di specie, il diritto all’oblio deve considerarsi recessivo rispetto al diritto di cronaca in ragione della grande notorieta? del soggetto rappresentato che giustifica il perdurante interesse della collettivita? sammarinese alla conoscenza della sua vicenda personale – almeno per quanto riguarda le informazioni relative alla sua condanna in via definitiva ed alla successiva espiazione della pena a mezzo dell’affidamento in prova ai servizi sociali – da ritenere prevalente rispetto al contrapposto interesse di chi chiedeva a questa Autorita? il riserbo sulla medesima; PER QUESTI MOTIVI L’AUTORITA? GARANTE Respinge il reclamo presentato dall’Avv. Benedetta Maglio in nome e per conto del Sig. Pietro Berti, con il quale chiedeva a questa Autorita? di ordinare la rimozione degli articoli in cui compare il nome del Sig. Pietro Berti.”

Ergo GiornaleSM, pur non essendo volontariamente una testata giornalistica, ed il sottoscritto, avendo restituito volontariamente in data 31.03.2018 la tessera di giornalista, può scrivere di cronaca – come peraltro previsto dall’aggiornamento della legge sull’editoria e dalle varie sentenze in ambito europeo – e quindi anche il nome dei protagonisti degli stessi fatti di cronaca essendo ”il diritto all’oblio recessivo rispetto al diritto di cronaca”.