Comma 10. Progetto di Legge “Disposizioni in materia di maltrattamenti in famiglia e di minori”
Anna Maria Muccioli, Pdcs, relatore unico: “Il progetto di legge posto all’attenzione del Consiglio Grande e Generale mira ad introdurre nell’Ordinamento della Repubblica di San Marino nuove norme o a modificare norme già esistenti al fine di recepire le raccomandazioni in materia di tutela dei diritti umani formulate a San Marino dagli Stati membri ed osservatori del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU nel 2010, in occasione della revisione universale periodica, procedura in virtù della quale tutti li paesi membri dell’ONU debbono sottoporsi ad un esame periodico per valutare la situazione dei diritti umani al loro interno. Occorre ricordare inoltre i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (Convention on the Rights of the ChiId – CRC) ratificata da San Marino con Decreto del 18 settembre 1991 n.116. Il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, organo di monitoraggio della convenzione sui diritti dei minori, ha recentemente sottolineato come l’art.19 della detta convenzione che impegna gli Stati parte ad adottare “ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali…”, non lasci spazio ad alcuna forma di violenza per quanto lieve contro i bambini.
Il progetto di legge esaminato dalla Commissione Consiliare, introduce delle sostanziali modifiche a norme già esistenti nell’intendimento di garantire la libertà dei bambini da qualsiasi forma di violenza; innalza dagli odierni 12 anni ai 14 anni il limite di non imputabilità, inoltre introduce una nuova norma nell’ambito della legge sul Diritto di Famiglia volta a garantire il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini.
Esaminando l’articolato si evidenzia come la proposta di legge, nel testo emendato in sede di esame da parte della Commissione Consiliare preposta, all’articolo 1 riformula l’art.234 del codice penale rubricato come “Divieto di punizioni corporali”. Vengono inasprite le sanzioni penali.Eccellenze, Signori Segretari di Stato e Colleghi Consiglieri, nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione Consiliare Permanente , dato atto che nel corso della seduta si è avuto un ampio e articolato dibattito che, in un clima costruttivo, ha portato all’accoglimento di alcuni emendamenti proposti dai consiglieri di minoranza e di maggioranza giungendo quindi all’approvazione del presente testo del progetto di legge, chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione”.
Gian Carlo Venturini, segretario di Stato per la Giustizia: “Questo provvedimento va a completare quelle sei raccomandazioni che erano state accordate e che impegnavano il nostro Paese al recepimento nel confronto periodico con l’organismo Onu in materia di diritti umani. Dopo questa norma e quella sul genocidio, resta un ulteriore provvedimento richiesto, quello di eliminare distinzione tra figli legittimi e naturali, è stato costituito un gruppo tecnico per portare anche questa norma nel nostro ordinamento.
Si è colta poi l’occasione di andare a integrare questo provvedimento di un’altra raccomandazione di un altro organismo, l’Ecri: dare la possibilità ai figli adottati di conoscere proprie origini. Ringrazio le forze politiche per esito del confronto anche su questa materia”.
Gian Nicola Berti, Ns: “E’ un provvedimento che parte da rilievi mossi da un organismo internazionale al nostro ordinamento, ma temo non sia stato adeguatamente valutato nella sua complessità. A me pare che, a parte la soglia di punibilità da 12 a 14 anni, che è opinabile ma può apparire discutibile, è anche vero che il sistema punitivo nel nostro sistema è all’avanguardia. Per esempio, la perizia biopsichica si esegue da circa 50 anni, siamo ben più avanti di altri Paesi. Il problema sorge sulle problematiche dei sistemi di correzione e quindi nell’abuso delle forme di correzione. Il testo parla di violenze e atti gravosi per i ragazzi e la scelta della commissione giusta, perché viene punito l’abuso non l’uso, cioè viene lasciato alla famiglia la possibilità di interferire sulla libertà dei minori per dissuadere tramite mezzi coercitivi, come impedire al minore di uscire la sera. Sulla distinzione tra figli naturali e figli legittimi stiamo però sbagliando, in materia privata a San Marino si sono già parificati i diritti, ritengo anche questa richiesta di modifica non sia necessaria”.
Comma 10. Progetto di Legge “Disposizioni in materia di maltrattamenti in famiglia e di minori”. Approvato con 48 voti a favore, contrari 0 astenuti 4.
Franco Santi, C10: “Con questo provvedimento si chiede più che un adeguamento normativo, si persegue un cambio culturale sugli aspetti che riguardano l’educazione dei minori.
Si allarga a 360 gradi la tutela dei diritti della parte debole, ritengo che l’intenzione del legislatore e della norma vada nella direzione giusta, sempre più necessario condannare atteggiamenti aggressivi o il ricorso a metodi correttivi violenti per educare. Mi compiaccio di questa modifica del nostro ordinamento”.
William Giardi, Upr: “Intervengo per esprimere il mio favore a una legge che tutela il minore impedendo maltrattamenti che sono da escludere, cercando un modo diverse per educare i nostri figli. I nostri padri spendevano meno tempo a spingere altalene nei parchi, ma sapevano indicarci le norme. Oggi l’educazione è intesa in senso affettivo, ma ciò non può distogliere dall’insegnamento della norma. Ben venga questa legge e la tutela che viene data in ambito giuridico con la previsione dei una perizia biospichica per tutti i quattordicenni che commettono reato”.
Francesco Morganti, Psd: “Il progetto di legge è volto ad introdurre nel nostro ordinamento nuove norme o a modificare norme già esistenti in materia penale e di diritto di famiglia.
In particolare, mira a garantire la libertà dei bambini da qualsiasi forma di violenza; innalza dagli odierni 12 anni ai 14 anni il limite di non imputabilità; introduce una nuova normativa nell’ambito del diritto di famiglia volta a garantire il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini.
Tali interventi normativi vanno a recepire le raccomandazioni in materia di tutela dei diritti umani formulate alla Repubblica di San Marino nel 2010 dagli Stati membri ed osservatori del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU. Viene, in primo luogo, riformulato l’art. 234 del codice penale intitolato “Divieto di punizioni corporali”. Con questa modifica vengono inasprite le sanzioni penali in materia. Le punizioni fisiche sui minori sono ancora consentite nel sistema penale di più di 40 paesi, e nel sistema scolastico in oltre 90 paesi. Solo 32 paesi in tutto il mondo, 23 dei quali europei, hanno completamente vietato il ricorso alle punizioni fisiche in qualsiasi contesto, compreso quello familiare. Larga parte dei bambini, delle bambine e degli adolescenti di tutto il mondo vive quindi in paesi in cui nessuna legge vieta la punizione fisica nel contesto familiare.
Questi interventi normativi rappresentano, oltre che un allineamento agli standard internazionali, anche un opportuno adeguamento dell’Ordinamento sammarinese alle indicazioni più avanzate provenienti dalla ricerca in campo psico-pedagogico”.
Lorella Stefanelli, Pdcs: “Attraverso quanto previsto dal progetto di legge, viene riconosciuto il valore dell’adozione per cui al ragazzo è necessario dire che si tratta di un figlio adottivo. Mi collego al passaggio del consigliere Berti sulla distinzione che va fatta tra figli naturali e legittimi. Dobbiamo essere fieri, abbiamo introdotto ante tempo l’equiparazione, diversamente da altri ordinamenti come l’Italia. Forse la terminologia che ci si chiede di cambiare ha però in sé una connotazione non più rispondente alla parità”.
Dichiarazioni di voto:
Gian Matteo Zeppa, Rete: “Come gruppo ci troviamo in situazione spiacevole, come si fa a non votare una legge del genere che tutela minori. Ma rispetto la convenzione dell’Aia firmata da San Marino nel 2004, l’articolo 30, comma 2, dice che le autorità assicurano accesso a minori con assistenza appropriata a tali informazioni sulla propria origine. Fa fede quello che hanno detto di portare in ratifica o quello che è stato ratificato nel 2004? E’ una convenzione sulla protezione minori e cooperazione in materia adozione internazionale, vorrei che il segretario mi rispondesse, ma mi pare che non si sia tenuto conto di quello che è stato firmato. Mi dica lei segretario se devo votare una falla, un’armonizzazione venuta male”.