Oltre un mese per iniziare a prendere in considerazione la ricusazione, promossa l’11 gennaio scorso da Banca Centrale e della quale ancora non si sa ancora nulla, del Commissario della Legge Isabella Pasini titolare del ricorso dei soci Asset Banca contro la liquidazione coatta amministrativa della stessa banca sammarinese disposta da BCSM.
Per le dinamiche del nostro paese questo ritardo è inaccettabile!
Dal Giudice per i rimedi straordinari Ferdinando Treggiari nessuna risposta. Questo va contro la legge!
Ma la legge 16 SETTEMBRE 2011 – n.139 (norma in materia di astensione e ricusazione dei giudici) recita diversamente, ovvero c’è scritto: “Il Giudice competente per il giudizio di ricusazione, ricevuta l’istanza, entro i successivi tre giorni assegna alle parti ed al magistrato ricusato il termine di dieci giorni correnti per il deposito di memorie e deduzioni e delle prove documentali. Le memorie e le prove sono a disposizione delle parte e del giudice, che hanno facoltà di estrarne copia. Qualora siano richieste prove testimoniali, il Giudice competente provvede a fissare l’udienza per l’assunzione, che deve avvenire in contraddittorio. Scaduto il termine di cui sopra ed assunte le eventuali prove, è aperto il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie conclusionali, decorso il quale il procedimento viene trattenuto per la decisione, che deve essere depositata entrotrenta giorni. La sentenza è depositata unitamente alla copia del fascicolo del procedimento ed è notificata d’ufficio alle parti e al magistrato. La sentenza che accoglie la ricusazione dispone anche quali atti del processo tenutisi con la partecipazione del Magistrato ricusato siano da rinnovare.”
Tutto questo sembra non essere stato fatto.
E’ ora che il Magistrato Dirigente richiami all’attenzione del rispetto della normativa, anche perché i giudici, come tutti, devono sottostare – a tutela del cittadino – alla legge diversamente incorrono in sanzioni importanti.
Anche perché, oltretutto, dilatando così tanto i tempi si potrebbero verificare dei comportamenti che potrebbero gravemente nuocere alla parte attrice, in caso di vittoria nel giudizio amministrativo.
/ms
*Ferdinando Treggiari è professore di Storia del diritto medievale e moderno nell’Università di Perugia. Tra le sue opere: Minister ultimae voluntatis. Esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario, I, Napoli 2002; Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina, Perugia 2009; (cur., con C. Frova e A. Panzanelli) Maestri, insegnamenti e libri a Perugia. Contributi per la storia dell’Università (1308-2008), Milano 2009.
Allegata la legge