La sentenza di terza istanza relativa all’opposizione del Pf Cesarini si può leggere integralmente in questo PDF.
Da questa sentenza, per rendere più agevole la lettura ai nostri lettori, estrapoliamo le conclusioni della sentenza del Commissario Emiliani.
”Conclusioni. Le considerazioni fin qui esposte, viste nell’insieme degli elementi che sorreggono il quadro complessivo del caso in giudizio, inducono in primo luogo ad annullare quella parte dell’ordinanza in cui il Giudice d’Appello ‘‘escluso, sia pur dubitativamente, che i comportamenti e i fatti attribuiti a Stefano Ercolani siano sussumibili nella fattispecie di reato di cui all’art. 346 codice penale, reputa preferibile la loro astratta riconduzione nella fattispecie disciplinata dall’art.181 codice penale” e in secondo luogo a disporre che resti ferma la contestazione del reato di cui all’art.346 del codice penale, posto a carico dell’inquirente a carico di Stefano Ercolani ”perché tramite minacce e pressioni nei confronti del Segretario di Stato Simone Celli, interferiva con lo svolgimento delle funzioni di membro del Congresso di Stato allo scopo di provocare le dimissioni dello stesso Segretario di Stato ed indurlo a far cessare le ”attenzioni” di Banca Centrale nei confronti di Asset”. Con le avvertenze di cui si è detto al paragrafo 6 di questa sentenza.
Le medesime considerazioni impongono di dichiarare legittimo quanto deciso dal Giudice d’appello in ogni altra parte della sua ordinanza, di respingere nel suo complesso il ricorso avanzato dal Procuratore del Fisco e perciò di porre a carico di parte ricorrente le spese di questa fase del giudizio.
Infine una precisazione. E’ bene ripetere ancora una volta che il controllo di legittimità in terza istanza non riguarda la responsabilità penale della persona indagata e nemmeno la fondatezza dell’accusa; non richiede una valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: riguarda piuttosto la verifica della verosimiglianza dell’ipotesi investigativa formulata dall’inquirente, concernente (a) la commissione del reato per il quale si procede e (b) la sua ascrivibilità al prevenuto.
Questo giudizio si svolge ovviamente allo stato degli atti quale risulta al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato. Le ragioni che sorreggono provvedimento e misura cautelare, con tutte le questioni che ne derivano, ben possono modificarsi col mutare della situazione e dello stato della procedura. In concreto: se esistono altre prove di fatti connessi all’imputazione, siano esibite e saranno prese in considerazione nelle sedi competenti; così come saranno prese in considerazione prove di fatti di diverso rilievo penale, se ritualmente acquisite.
Per questi motivi
Respinge perché infondato il ricorso avanzato dal Procuratore del Fisco avverso l’ordinanza resa il 31 agosto 2017 dal Giudice d’appello. Tuttavia – con decisione non richiesta nel ricorso (né in via principale né in via subordinata) ma implicita nelle considerazioni sottese all’impugnazione – annulla come sprovvista di adeguata ed esauriente motivazione quella parte dell’ordinanza di cui il Giudice d’appello, ”escluso, sia pur dubitativamente, che i comportamenti e i fatti attribuiti a Stefano Ercolani siano sussumibili nella fattispecie di reato di cui all’art.346 codice penale, reputata preferibile la loro astratta riconduzione nella fattispecie disciplinata dall’art.181 codice penale.”
Dispone che resti ferma la contestazione del reato di cui all’art.346 del codice penale, posto dall’inquirente, con decreto 20 giugno 2017, a carico di Stefano Ercolani ”perché tramite minacce e pressioni nei confronti del Segretari di Stato Simone Celli, interferiva con lo svolgimento delle funzioni di membro del Congresso di Stato allo scopo di provocare le dimissioni dello stesso Segretario di Stato ed indurlo a far cessare le attenzioni di Banca Centrale nei confronti di Asset”.
Dichiara legittimo quanto deciso dal Giudice d’Appello in ogni altra parte della sua ordinanza.
Pie le spese di questa fase del processo a carico della parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la notifica di questa sentenza al Procuratore del Fisco e ai difensori delle parti private (avvocati Gian Nicola Berti, Filippo Cocco, Elia Santi) anche per le persone rappresentate.
San Marino, 11 dicembre 2017
Il Giudice per la terza istanza penale – L. Emiliani –