L’articolo 41 del Codice penale recita: “Non e? punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessita? di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che il diritto minacciato non sia di minima importanza rispetto al diritto leso e vi sia proporzione tra i mezzi di difesa usati e quelli disponibili”.
Poi a seguire altri due articoli: stato di necessita? e uso legittimo della forza.
Ed e? su questa parte del codice che interverra? l’Upr con un suo progetto di legge relativo a modificare, appunto, l’articolo 41.
Modifiche dettate pure dall’onda lunga che una serie di reati contro la persona e i suoi beni sta preoccupando non solo in Territorio ma anche oltre confine.
L’unione per la Repubblica nella sua relazione fa presente che la norma debba essere chiara e circoscritta per evitare che: “Con il pretesto della legittima difesa, sia legittimato, di fatto, il farsi giustizia da se?.”
Quindi nella relazione che presentera? in Aula evidenzia subito come vari elementi concorrano a circoscrivere l’ambito di applicazione della legittima difesa: “Anzitutto l’uso delle armi puo? essere considerato legittimo solo nel proprio domicilio. Cio? in linea con la tradizione sammarinese che autorizza la detenzione di armi solo presso l’abitazione”.
Aggiunge: E? noto che in altri ordinamenti l’uso di armi a scopo di difesa e? stato esteso anche ai luoghi di esercizio individuale di attivita? (negozi, uffici e aziende private) rientranti nel concetto di domicilio”.
Ci sono pero? alcune considerazioni che non convincono pienamente e su cui occorre fare attenzione:
“Queste estensione, tuttavia, rischierebbero di produrre effetti deleteri se si consentisse un porto indiscriminato delle armi anche fuori casa . D’altro canto proprio nelle abitazioni si verifica il maggior numero di reati contro il patrimonio”.
Serve dunque maggiore chiarezza sul tema. Infatti la nuova norma considera legittimo l’uso delle armi soltanto se l’arma e? legittimamente detenuta. Che sia vittima che aggressore si trovino entrambi in uno dei luoghi di privata dimora e sia usata per difendere la propria o l’altrui incolumita?, o beni propri o altrui. Infine che non vi sia evidente desistenza da parte dell’aggressore o un minimo pericolo.
In conclusione il pensiero di Upr e?: “Chi spara al ladro, colpendolo, che si e? dato alla fuga non e? giustificabile essendo venuto meno ogni pericolo di aggressione e, conseguentemente, ogni esigenza di protezione dei propri beni”.
Si legge nella relazione che accompagna il progetto di legge (e? in Prima Lettura): “Per mettere precisi paletti. Limiti alla riforma dell’attuale disciplina impone per evitare pericolose discrepanze in- terpretative. L’introduzione della valutazione della proporzionalita? basato su parametri prefissati, assottiglia la discrezionalita? del giudice e restituisce certezza al diritto”.
Upr fa presente altre considerazioni: “La funzione della norma di cui si chiede l’approvazione e? quella di accordare una tutela rafforzata al domicilio contro indebite intrusioni che possono porre in pericolo l’incolumita? delle persone presenti”.
In sostanza la nuova disciplina e? necessaria per un efficace contrasto alla criminalita?, sempre piu? temuta in ragione della frequenza con cui vengono commessi reati. Ma ci sono anche i pericoli per una eccessiva liberta? di utilizzo della legittima difesa per via che la stessa si presta a varie interpretazioni.
Infatti c’e? una non facile valutazione della proporzione tra difesa ed offesa. Implica una valu- tazione e un bilanciamento degli interessi da tutelare, delle offese, ma anche dei mezzi a disposizio- ne dell’aggredito.
Sara? un Progetto di Legge che, comunque, dovra? essere perfezionato tra la prima e la seconda lettura.
Nell’ordinamento sammarinese e? fatto divieto per chiunque di portare armi fuori dalla propria abitazione. Ad esempio al gioielliere non e? permesso tenere armi in negozio. Stesso discorso per il dipendente postale, per il benzinaio.
In sostanza Upr avverte la difficolta? di poter attuare una riforma piu? ampia senza disciplinare il porto d’armi: “Attualmente, l’arma in molti casi non e? legittimamente detenuta”.
Gian Maria Fuiano, La Tribuna