Nella notte tra venerdì e sabato è stato emanato il decreto n. 78/2020 che contiene le linee guida della ripartenza la quale, come ha avuto modo di spiegare il segretario alla Sanità Roberto Ciavatta intervenendo su Rtv, sarà all’insegna della responsabilità ma, a quanto si legge nel provvedimento, anche all’insegna del massimo rigore. Multe salate per chi non rispetta le norme: in 8 pagine di decreto figura un’infinità di volte la parola sanzione mentre non vi è alcun riferimento alla scuola. E non parliamo di noccioline. Bene il rispetto delle regole ma c’è anche il rischio concreto di lasciarsi prendere la mano. Entrando nel merito del documento, il primo articolo introduce, dato il netto miglioramento della situazione in ospedale, una deroga al blocco di congedi ordinari e permessi straordinari per il personale Iss. Si passa con il secondo articolo a trattare un tema molto spinoso in maniera però assai originale. L’articolo fa riferimento alla tutela del diritto all’istruzione, alla formazione dei minori disabili, all’assistenza a persone non autosufficienti, ma anziché parlare di scuola – parola mai nominata all’interno del decreto – si apre all’attività di baby-sitting, di collaborazione domestica, di assistenza ed educazione domiciliare in caso di disabilità o di non autosufficienza. Il tutto deve avvenire nel solco di misure rigorosissime il cui mancato rispetto comporterà sanzioni di ben 1000 euro a carico di chi presta il servizio e della stessa famiglia ospitante. Si dice poi all’art. che 3 che sono riattivate le attività socio-educative, psicologiche, riabilitative, socio-sanitarie erogate dal Servizio Minori, in una prospettiva educativa, in un’ottica preventiva e di riduzione del disagio stesso. L’articolo quattro è quello che dà più la misura di come troppo spesso questi decreti somiglino piuttosto a grida manzoniane e necessitino dunque di essere ‘spiegati’ anche agli addetti ai lavori. Ragion per cui la stessa Consulta per l’Informazione ha chiesto chiarimenti. Si parla infatti di dati epidemiologici che sarebbero proprietà di Iss e di come la loro divulgazione da parte di soggetti terzi non autorizzati farebbe incorrere in una sanzione di 1000 euro. Giudizio sospeso in attesa di un doveroso chiarimento anche se nella libera stampa non può che accendersi un campanello d’allarme. All’inizio dell’emergenza un’altra ‘svista’ si era tradotta nella chiusura delle edicole che avrebbe impedito la vendita dei giornali. E questo la dice lunga sulla considerazione del lavoro dei giornalisti che sono i cani della democrazia. Proseguendo nell’analisi del decreto veniamo all’art.5 che stabilisce che le attività di riparazione e ripristino urgenti effettuate da operatori economici presso il domicilio in cui sia in corso una quarantena debbano essere preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile. L’operatore economico ha anche facoltà, prima di recarsi in un determinato domicilio, di richiedere alla protezione civile informazioni relative allo stato di salute del nucleo familiare. Chi ometta di informare gli operatori economici chiamati a domicilio sulla ragione per cui si trovino nelle condizioni di restare presso la propria abitazione incorre in una sanzione di 1000 euro. L’art. 8 introduce anche a San Marino il concetto del calmieramento del prezzo delle mascherine, fissando lo stesso a 0,52 centesimi. Ed è sempre il decreto ad escludere dall’obbligo di indossare le mascherine i bambini sotto i sei anni. L’art. 9 si addentra nel ginepraio dei tamponi regolando in maniera anche questa volta molto restrittiva la possibilità di effettuare il test sierologico presso laboratori privati che devono avere la preventiva autorizzazione dell’Athority e che in caso di positività sono tenuti a comunicare l’esito del tampone a Iss, per il soggetto positivo verrà quindi disposta la quarantena in attesa del test molecolare con costi – 100 euro – a suo carico. Se tale test risulterà negativo, la quarantena non sarà retribuita ma potrà essere interrotta e il soggetto avrà facoltà di rientrare al lavoro”. L’art. 15 torna sulla cig per causa 4 (Covid-19) specificando che i lavoratori assunti a partire dall’entrata in vigore del decreto-legge, potranno beneficiare dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni causa 4, solamente dopo aver svolto attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro per almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali. L’art.17, sempre restando in campo economico fa slittare i saldi estivi dal primo agosto al primo settembre. Tanti dunque i punti che meritano di essere approfonditi. E massima dovrà essere l’attenzione da parte dei cittadini che non solo saranno chiamati a rispettare le regole ma soprattutto dovranno rimanere vigili per non rischiare di incappare in una qualche sanzione. Nella speranza poi che chi è chiamato ad applicare queste norme riscopra un buon senso che troppo spesso è mancato.
Repubblica Sm