“I redditi dei fabbricati a destinazione ordinaria sono rivalutati moltiplicando per novanta (90) le rendite catastali adottate con Decreto Reggenziale 24 agosto 1953 n.31; I redditi dei fabbricati a destinazione speciale sono rivalutati moltiplicando per cinquanta (50) le rendite catastali adottate con Decreto Reggenziale 24 agosto 1953 n.31; I redditi dei terreni sono rivalutati moltiplicando per quindici (15) le rendite catastali adottate con Decreto Reggenziale 27 novembre 1952 n.30”
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