La diffamazione e l’ingiuria perpetrati tramite social network (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ecc…) sono reati che si verificano ogniqualvolta vi sia una manifestazione di disprezzo o disistima nei confronti dell’altra persona, manifestazione che può estrinsecarsi nei modi e nelle forme più diverse, rivolgendo direttamente o indirettamente alla vittima espressioni volte ad offenderla; il tutto tramite scritti, messaggi audio, disegni (emoticons o gift) che esprimano ciò che altrimenti si sarebbe potuto dire o scrivere.
Fate attenzione anche ad allusioni subdole o dubitative, specie se nella forma dell’insinuazione, perché qualunque sia la loro forma grammaticale o sintattica ciò che conta è la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione.
Per la configurazione del reato non rileva se la vittima si sia sentita personalmente offesa (siccome particolarmente suscettibile), ciò che conta è la condotta oggettivamente offensiva, nonché la consapevolezza e volontà nel suo autore di arrecare offesa all’altrui onore. E’ inoltre necessario che l’esternazione offensiva avvenga (o sia portata) all’attenzione di due o più persone (sono pertanto escluse ipotesi di chat private, indipendentemente dal canale utilizzato: Messanger, Whatsapp, Skype o Telegram che sia).
Quanto alle scriminanti non può trascurarsi il diritto di critica per il quale non è rilevante stabilire la verità di quanto “postato”, né stabilire se la critica sia o meno fondata; la critica, del resto, per sua stessa natura si basa su un’interpretazione inevitabilmente soggettiva (si consideri, infatti, che il pensiero umano non è né giusto, né sbagliato, né vero né falso: è solo un pensiero, e come tale si sottopone al giudizio di chi lo riceve).
La prescrizione (causa di estinzione del reato) è biennale da quando è stato commesso il fatto.
Avv. Emanuele Nicolini
Fonte: Facebook.com