Venerdì sera al termine dell’ultima seduta il Congresso di Stato ha emanato il decreto legge 10 aprile 2015 n.47 “Misure urgenti in materia di lotta al terrorismo”.
Come spiegato tra le premesse questa norma è stata creata vista “la necessità di adeguare la normativa vigente in materia di cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria al fine di rafforzare la sicurezza e sviluppare la cooperazione tra gli Stati nell’ambito della lotta al terrorismo e di disciplinare nuove fattispecie di reato” e vista “l’urgenza di dare immediato riscontro alla predetta necessità per un rapido adeguamento agli standard internazionali più recenti”.
Nella pratica con il decreto si aggiungono due articoli alla legge contro il terrorismo del 2013 e alla legge per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 2008.
Nel primo caso viene inserito il capo III bis “Repressione degli atti terroristici mediante ordigni esplosivi” che prevede che “chiunque, allo scopo di causare la morte o gravi lesioni personali ovvero di recare danni rilevanti a luoghi, edifici o impianti, consegna, colloca, aziona o fa esplodere materiale esplosivo o altri ordigni letali in un luogo aperto al pubblico, in un edificio adibito ad uso pubblico, contro beni, infrastrutture o risorse ad uso pubblico o su mezzi o impianti di pubblico trasporto o nelle relative strutture di servizio è punito con la prigionia di settimo grado”.
La prigionia diventa di ottavo grado e l’interdizione di quarto grado “se dai fatti indicati nel comma precedente deriva la morte di una o più persone”.
Nell’altra legge viene precisato che “costituisce ‘terrorismo’ o ‘atto terroristico’ qualunque altra condotta prevista e definita nelle convenzioni internazionali in materia di contrasto al terrorismo di cui alla Convenzione Europea per la Repressione del Terrorismo ed ai relativi allegati”.
Davide Giardi, La Tribuna