Alcuni anni fa venne pubblicato un articolo di un cittadino sammarinese, il quale lamentava di aver subito, a seguito di un procedimento penale pendente a suo carico, la chiusura unilaterale da parte delle banche dei propri conti correnti. Il processo si è protratto per oltre una decina d’anni e si è assurdamente concluso per prescrizione in istruttoria, senza neppure il rinvio a giudizio, nonostante le reiterate istanze presentate dallo stesso imputato affinché venisse fissata l’udienza dibattimentale e riconosciuta la sua innocenza. In questi lunghi dieci anni, tuttavia, il cittadino, nonostante il principio costituzionalmente garantito della presunzione di innocenza, non ha potuto disporre di un conto corrente sul quale accreditare lo stipendio, poi la pensione, pagare le utenze, avere una carta di credito o un bancomat e, quindi, compiere le normali operazioni per la gestione quotidiana sua e della propria famiglia. Tutto questo è stato possibile poiché alle banche, essendo aziende private (anche se una di queste è di proprietà dello Stato), sino ad oggi gli è stata riconosciuta dalla legge la discrezionalità di aprire o meno un conto corrente. In Italia, la settimana scorsa è stata approvata all’unanimità dalla Camera dei Deputati la proposta di legge C. 1091-1240-A (anche noto come DDL conti correnti), volta ad introdurre al codice civile l’art. 1857-bis e a modificare l’art. 33 del Codice del consumo ( D. Lgs. 206/2005 ), in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. La legge si compone di un unico articolo, che introduce l’art. 1857-bis C.c., rubricato “Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente”, prescrivendo, in capo alla banca: 1) l’obbligo di apertura di un conto corrente (“la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda“) 2) l’impossibilità di recedere prima della scadenza del termine dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato, in presenza di un saldo attivo per il cliente (“La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al primo comma”). Il DDL conti correnti, in ogni caso fa salve le previsioni nazionali ed UE in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili agli intermediari, con riguardo sia all’obbligo di apertura del conto corrente sia al divieto di recesso (“Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo“) e introduce un obbligo per le banche di: i) comunicare alla controparte l’eventuale diniego alla stipula del contratto di conto corrente derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio ed antiterrorismo (“La banca comunica l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente“); ii) fornire le motivazioni del diniego per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente (“[…] motivandolo per iscritto“). A San Marino, attualmente, in materia di attività bancaria vige la legge LISF n. 165/2005 ed il Regolamento 2007-07, che consentono alle banche sammarinesi di poter aprire e chiudere conti correnti a proprio piacimento, senza fornire alcuna giustificazione al cliente. In tale modo, se una persona ha avuto problemi in passato (protesti, fallimento, condanne penali, proprie o di familiari), o se la persona è cittadino straniero, la banca può liberamente negargli l’apertura del conto corrente, così come può cessarlo, anche se il saldo è in attivo e non vi sia un motivo grave. Stesso discorso vale per le società o le aziende. Benché la legge 26.02.2006 n. 47 preveda l’obbligo per le società sammarinesi di versare il capitale sociale presso un istituto di credito sammarinese, le banche sovente si rifiutano di aprire loro il conto corrente, impedendo alle società (regolarmente costituite ed aventi i requisiti di legge), di poter avviare la propria attività, in barba al principio della libertà di iniziativa economica riconosciuta dalla Carta dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali. È noto, ed è giusto ribadirlo a giustificazione dell’atteggiamento apparentemente incomprensibile delle banche, che i “rifiuti” all’apertura dei conti correnti derivino principalmente dal timore delle pesanti sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo n. 92/2008. Non si spiega altrimenti il motivo per il quale le banche (che sono società a scopo di lucro) si rifiutino di aprire rapporti contrattuali che procurerebbero loro entrate economiche a beneficio dei loro bilanci. Per le argomentazioni sopra esposte, quale membro del Consiglio Grande e Generale e della Commissione Consiliare Finanze, mi farò promotore di un disegno di legge affinché anche a San Marino venga introdotta una norma simile a quella italiana, con il duplice obiettivo di dare dignità alle persone e, non ultimo, sviluppare le attività economiche sammarinesi, ritenendolo quantomai opportuno ed utile, soprattutto in un momento in cui ci stiamo apprestando ad una riforma dell’IGR per incrementare le entrate fiscali.
Luca Della Balda Consigliere della Repubblica