San Marino. Marco Gatti il furbetto! Non ho procedure penali in corso! Ma non dice che per l’associazione a delinquere di stampo mafioso l’Italia esclude l’ex articolo 335! (la conoscibilità di essere indagati o denunciati)

Gatti con Mina“Ho chiesto alle procure interessate se risultava che Gatti fosse in qualche modo coinvolto nelle indagini penali in queste quattro procure – afferma l’avvocato Moreno Maresi dalla sede scudocrociata di via delle Scalette – compiendo in questo modo degli accertamenti formali” (la cosiddetta istanza per conoscere la propria posizione di indagato o meno ex articolo 335 del codice di procedura penale, ndr). Il legale afferma che “al 2 ottobre 2014 non risultavano procedimenti penali a carico di Gatti alla procura di Novara”. (…) San Marino Oggi

Il codice di procedura penale italiano prevede, all’art. 335, la possibilità, previa richiesta, di essere messo a conoscenza della circostanza di essere indagato per un certo reato. Tale possibilità conosce, tuttavia, delle eccezioni che riguardano alcuni gravi reati. Lo stesso articolo 335, infatti, prevede ed esclude il diritto di conoscere se si è indagati o meno per i reati previsti dall’art. 407, comma II, lett. a) del codice di procedura.

In tale elenco, si prevedono, tra gli altri, sia il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso sia l’associazione per delinquere prevista dall’art. 416 del codice penale.

Se quindi il Segretario del PDCS, come confermato da diversi mezzi di informazione nelle settimane precedenti, fosse effettivamente persona sottoposta ad indagini per associazione a delinquere volta, tra l’altro, all’emissione di fatture false, la richiesta di conoscere eventuali iscrizioni nel registro degli indagati sarebbe proceduralmente destinata a dare un esito nullo (“non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”).

Se, infatti, anche un’iscrizione per associazione vi fosse presso le Procure interessate questa non potrebbe venir comunicata!

335. Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito [c.p.p. 414].

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

407. Termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630];

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all’articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza (6);

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero [c.p.p. 727, 728, 729];

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 371

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati [c.p.p. 191]