San Marino. Marco Zanotti di San Giovanni condannato a 6 mesi e 15 giorni di prigionia e 650 euro di multa per furto aggravato. Si era appropriato di un portafoglio all’autolavaggio di Cailungo

Pubblicata la sentenza di primo grado a firma del Commissario della Legge Roberto Battaglino relativa al processo per furto aggravato che ha visto condannato Marco Zanotti, di San Giovanni classe 1973, a 6 mesi e 15  giorni di prigionia e a venticinque giorni di multa per complessivi 500,00 euro.

Il 15 gennaio 2015 all’autolavaggio ”I wash car” di Cailungo la denunciante B.A. dopo essere andata alla cassa a pagare si accorgeva di non avere più il portamonete. Il giorno successivo si recava in gendarmeria per denunciare lo smarrimento del portafogli, di circa 250 euro e dei documenti che vi erano contenuti.

Di seguito la Gendarmeria evidenziava che l’autolavaggio era dotato di videocamere, erano stati sequestrati i filmati di videosorveglianza, la visione dei quali aveva consentito di accertare che la signora B.A. aveva lasciato il portafogli sul muretto e, dopo il lavaggio, si era allontanata senza riprenderlo. Un successivo cliente (poi si scoprirà essere Marco Zanotti ndr) finito il lavaggio della sua autovettura aveva raccolto il suo portafogli e se ne era impossessato.”

A questo punto la Gendarmeria dispone controlli sull’autovettura e dalla targa risale alla ditta italiana Global Service Srl., viene sentito per rogatoria il legale rappresentante che dichiara: ”La vettura di fatto la utilizzava Zanotti Marco” pertanto si appurava chi fosse stato a prendere il portamonete.

Zanotti, seppur notificato l’avviso di comparizione, non compariva nell’udienza che il giudice inquirente aveva fissato per il 5 ottobre 2016. Dopo questa assenza veniva rinviato a giudizio il 3 novembre 2016.

Nel processo del 22 dicembre 2016 Marco Zanotti era tuttavia presente e dichiarava: ”ammetto di aver preso il portafogli che si trovava sul muretto, ma preciso di aver compiuto tale gesto al solo fine di non lasciare incustodito il portafoglio”. Aggiungeva che dopo aver tentato, senza successo di infilarlo in una cassetta della posta nel Comune di Cerasolo, aveva deciso di lasciarlo proprio sulla cassetta delle lettere nel comune italiano, poiché aveva rilevato che la proprietaria era italiana”.

Il Commissario della legge Roberto Battaglino scrive: ‘‘Elemento soggettivo di tale misfatto è il dolo, che richiede la coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, con in più il fine di trarne profitto. Fattispecie poi che può essere aggravata in presenza di particolari circostanze, quali l’essere lasciata dalla proprietaria esposta alla pubblica fiducia. Venendo al caso in esame, è ampiamente provato che Zanotti si impossessò del portafogli, perchè la circostanza è emersa chiaramente dal filmato e del resto è stata dallo stesso imputato. Riguardo poi alla giustificazione data all’imputato, ossia di aver preso l’oggetto per non lasciarlo incustodito e di aver cercato di infilarlo in una cassetta della posta, è agevole rilevare che non è credibile (…) Chi trova un oggetto – continua il giudice sammarinese – apparentemente smarrito può raccoglierlo, ma semmai per consegnarlo immediatamente ad un ufficio oggetti smarriti o alle forze di polizia, non infilarlo in una buchetta o peggio lasciarlo sopra la stessa, specie se, come nella specie, nell’interno del portafoglio ci sia un documento che ne attesta la proprietà. In secondo luogo poiché il portafoglio non era per terra, ma poggiato su un muretto vicino ad un lavaggio di auto – quindi evidentemente lasciato li da un cliente dell’esercizio, che non avrebbe tardato a ritornare sui suoi passi, come in effetti avvenne (…) non si può pensare che che l’autore del fatto non abbia voluto far proprio quell’oggetto. (…) Anche perché non è credibile che Zanotti, consapevole di non avere nemmeno il tempo necessario per fermarsi dalle forze di polizia (la stessa Guardia di Rocca presente sul confine di Stato) per consegnare il portafoglio, si sia assunto l’impiccio di raccogliere il portafoglio che si è trovato momentaneamente incustodito in territorio sammarinese per poi lasciarlo incustodito in territorio italiano in un luogo in cui evidentemente il proprietario non avrebbe potuto ritrovarlo ritornando sui propri passi. In conclusione si deve senza dubbio affermare la responsabilità dell’imputato per il misfatto contestato, con l’aggravante della violazione della pubblica fiducia. 

Per la condanna poi il Commissario della Legge Battaglino scrive: ”la richiesta relativa alla sospensione condizionale della pena non può essere accolta. (…) vi è l’esistenza di alcuni di alcuni precedenti penali anche nel periodo di cui al n.3 dell’art.62 del codice penale. Per le medesime ragioni non ritiene di poter concedere il beneficio della non menzione di cui all’art.116 del codice penale. D’altra parte il condannato potrà chiedere (per evitare il carcere ndr) al Giudice dell’Esecuzioni di essere affidato al servizio sociale ai sensi dell’art. 106bis del codice penale.”

Marco Zanotti viene dichiarato colpevole per il reato di furto aggravato, previsto e punito dall’art.194, e condannato a sei mesi e 15 giorni di prigionia e a 25 giorni di multa per complessivi 500 euro. L’imputato viene anche condannato alle spese del procedimento penale.