Intervento fiume, di ben tre ore, quello dell’avv. Pagliai durante la fase delle eccezioni preliminari nel processo Conto Mazzini che vede coinvolti diversi politici.
Pagliai contesta la NULLITA’ degli atti compiuti.
Vediamo che cosa ha detto nello specifico l’avvocato della difesa Podeschi.
Siamo andati noi avvocati – dice Pagliai – a chiedere di vedere il fascicolo, dopo che era arrivata la comunicazione giudiziaria nei confronti dei miei assistiti, per poter controdedurre. Dalla cancelleria ci dicono che il fascicolo è secretato.
Viene fissato l’interrogatorio a Podeschi-Baruca per il 5 di giugno, ed in quella sede – come diritto del Sig. Podeschi – ci si avvale della facoltà di non rispondere dicendo che dato che non si erano visti gli atti non si poteva rispondere. Facciamo un’istanza e per eccepisce la secretazione degli atti per svolgere il normale diritto di difesa e la risposta arriva con l’ordinanza di arresto sia di Podeschi che della Baruca.
Si fissa un interrogatorio il 25 giugno 2014 con atti sempre secretati. A quel punto noi avvocati – afferma Pagliai – chiediamo che gli atti vengano visti per poter far rispondere alle domande. Almeno gli atti su cui si sostanzia l’ordinanza cautelare; chiediamo che almeno quelli vengano fatti vedere. Ci rispondono di no dice Stefano Pagliai. Nemmeno quelli.
Ed allora noi eccepiamo, come violazione del diritto di difesa, la mancata esibizione degli atti e proponiamo appello, reclamo al Giudice delle appellazioni che all’inizio fa affermazioni granitiche, poi inspiegabilmente fa una virata di 180°. Ci risponde alle nostre eccezioni (cioè quelle sulla secretazione degli atti e che sia terminato il periodo in cui potevano essere secretati) il Dott. Ferroni in questo modo: ”rilevato tuttavia che sono decorsi i termini legislativi per la secretazione delle indagini”.
Ferroni dice il 30 Giugno che per i fascicoli per cui Podeschi e Baruca sono finiti in galera sono decorsi i termini massimi di secretazione. E’ scritto, ma aggiunge che ‘‘quel regime di secretazione era idoneo quanto meno a compromettere se non a frustrare del tutto l’utile esercizio del diritto alla difesa, in violazione dell’art.6 comma 3° della Cedu secondo cui Podeschi e Baruca devono essere informati dei motivi e della natura degli addebiti a suo carico sia a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa. Al prevenuto deve essere consentito di accedere agli atti di causa e di conseguire la piena conoscenza delle prove acquisite.’‘
A quel punto torniamo nella cancelleria penale e chiediamo di poter vedere questi atti e scopriamo che il fascicolo 184 è stato parzialmente dissecretato, ma le relazioni dell’Aif rimangono secretate. Se mi devo difendere dal riciclaggio e le relazioni dell’Aif sono utili. Il fascicolo 769/2012 che era stato contestato solo al momento dell’arresto anche quello viene parzialmente dissecretato ma mancano dei pezzi in quel fascicolo. Mancano anche per questo fascicolo le relazioni dell’Aif.
A quel punto sulla base di quegli atti, di cui noi contestiamo la nullità in quanto è stato leso il diritto alla difesa (gli atti ce li devono far vedere tutti sulla base anche di quello che ha detto Ferroni), rispondiamo all’interrogatorio e spieghiamo tutto ma gli inquirenti decidono per la permanenza in carcere.
Facciamo istanza al Dott. Emiliani, reclamo in terza istanza, che conferma la misura cautelare.
Facciamo l’interrogatorio ad atti secretati, dove gli assistiti danno la loro versione dei fatti.
Ma l’inquirente non ci crede, stattene in galera ci viene detto. Chiediamo in quella sede (durante l’interrogatorio) che si svolgano delle attività difensive e chiediamo che siano sentiti una serie di soggetti ai sensi dell’art. 136 del c.p.p. e NON VENGONO MAI SENTITI.
Chiediamo di poter accedere al materiale sequestrato perchè rileviamo la mancanza di un elenco del materiale sequestrato e tutto era stato buttato in uno scatolone. Al di fuori dello scatolone ci si scrive ”documentazione varia”.
Siccome i prevenuti, durante l’interrogatorio, avevano fatto riferimento a dei documenti chiediamo di poterli vedere quegli scatoloni per ricercare quella documentazione. Facciamo istanza scritta ed allegata a quell’interrogatorio; è materiale già sequestrato, è materiale sotto vostra cautela. Volevamo fare delle fotocopie e mi si risponde che vogliamo accedere a quei documenti dovevamo indicare la data, la forma ed indicare il contenuto. Ma scusate se avessi saputo tutte queste informazioni questi documenti li dovevo richiedere?
L’ELENCO DEL MATERIALE SEQUESTRATO E CIOE’ DI COSA ERA STATO PRESO E’ ARRIVATO DOPO UN ANNO DA SEQUESTRO.
Ed io per un anno non ho saputo che cosa avessero portato via ai miei assistiti. Se lo avessi appreso subito mi sarei potuto difendere subito perchè c’erano documenti importanti. Se non mi fai immediatamente un verbale del materiale sequestrato cosa posso sapere che cosa ci fai di quel materiale sequestrato?
Chiediamo – e lo dico per farle capire la violazione sistematica del diritto alla difesa – un’ultimissima cosa. I miei assistiti, nel corso dell’interrogatorio, fanno riferimento ad una certa persona tal Phua We Seng, ambasciatore di San Marino in Montenegro, e chiediamo agli Esteri di poter accedere al fascicolo di questo signore perchè ci sono state rilevate sue attività importanti dal Sig. Podeschi nel suo interrogatorio. Chiediamo agli Esteri questo fascicolo perchè ne abbiamo bisogno per la nostra difesa, e lo facciamo per fax un mercoledì. Il giorno dopo chiamo gli Esteri e chiedo se il Segretario Valentini avesse disposto la copia del fascicolo. Ci rispondono che è stato disposto un sequestro dall’autorità giudiziaria il giorno dopo. Faccio, quindi appello all’Autorità giudiziaria per aver visione di questo fascicolo. Ci rispondono che ciò è impossibile perchè tale fascicolo è sottoposto al segreto istruttorio. Quindi non posso prenderne visione e non mi posso difendere.
Proviamo ad interloquire con l’Autorità inquirente per far terminare il periodo di custodia cautelare facendoci promotori di qualsiasi istanza per far uscire dal carcere i nostri assistiti. Ci è stato risposto che aspettavano il ritorno di diverse rogatorie dall’estero, e finchè queste non sarebbero ritornate non era possibile far finire il cautelare ai due nostri assistiti. Una volta rientrate le rogatorie queste tutte hanno dato esito negativo, cioè non c’era nulla. Chiediamo di far scarcerare sia Podeschi che la Baruca ma ci viene detto che questo non è possibile.
Quindi ci rivolgiamo direttamente al Commissario Emiliani nella terza istanza, il quale converte la prigionia con i domiciliari per fare in modo – lo scrive nella sentenza – che i due imputati possano esercitare il loro diritto alla difesa e potersi preparare adeguatamente per il prossimo processo che si andrà a celebrare, cioè quello del Kursal di questi giorni. (…)
/ms