San Marino. Segreteria Finanze & Tributario: Medicina tradizionale cinese sì, parafarmaci no

Con l’ultima circolare l’Ufficio Tributario ha specificato quali tipi di cure non mutuabili possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. La deduzione può essere fatta per un massimo di 2.500 euro e contempla cure e medicinali consumati in territorio o fuori ed è stata introdotta dalla finanziaria. “Per consulenze diagnostiche e terapie – scrive l’ufficio- si intendono tutte le prestazioni diagnostiche, cliniche, laboratoristiche, strumentali e terapeutiche purchè non rientranti fra le cure estetiche.

Esse, per essere deducibili, devono riferirsi ad una delle seguenti specialità: medicina convenzionale; agopuntura; fitoterapia; medicina Ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; omotossicologia; medicina tradizionale cinese; osteopatia; chiropratica”.

Tutti i professionisti che prestano le consulenze e prescrivono le terapie devono essere in possesso dei titoli e delle autorizzazioni previste dalle Leggi vigenti. Per essere dedotte le spese dovranno essere documentate da fattura o documento equivalente “che dovrà riportare in maniera chiara il nominativo del professionista e l’esatta descrizione della terapia prestata”. Per i casi dubbi l’Ufficio tributario si riserva di consultare l’Authority Sanitaria per la valutazione delle prestazioni per cui si richiede la deducibiltà.

Oltre alle cure si possono dedurre anche alcuni prodotti ovvero, scrive ancora il Tributario, farmaci presenti nel prontuario farmaceutico nazionale italiano, i rimedi presenti nel prontuario dei rimedi omeopatici, gli integratori alimentari utilizzati a fini terapeutici e le sostanze naturali che rientrano nella categoria dei farmaci. Essi devono essere descritti sul documento di spesa in modo intellegibile”.

Non sono dunque deducibili parafarmaci, materiale di medicazione, pastiglie, detergenti, cosmetici, preparati emollienti e balsamici.

Il Tributario inoltre ricorda che le spese sopra elencate non vanno confuse con quelle per protesi dentarie e sanitarie (occhiali, protesi acustiche ecc.) e per cure ortodontiche ed odontoiatriche, deducibili per un importo massimo di 1.600 euro per il contribuente ed ogni suo fami- liare a carico (art.14 comma 1 lettera c) Allegato A n.15 della Legge 166/2013). Anche in questo occorre documentare le spese con fattura o documento equivalente.

La Tribuna