ECCO IL TESTO DELLA MODIFICA
“Modifica della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e sue successive modifiche”
Art. 1
(Modifica all’articolo 2 della Legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e sue successive modifiche)
II comma 5 dell’articolo 2 della Legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e sue successive modifiche è così modificato:
“L’azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l’azione di responsabilità civile. I Giudici per l’azione di responsabilità civile sono inoltre competenti a giudicare su un procedimento civile, penale o amministrativo, qualora tutti i competenti giudici si siano legittimamente astenuti o siano stati legittimamente ricusati o comunque non possano più giudicare per essersi già pronunciati.”
Art. 2
(Modifica all’articolo 7 della Legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e sue successive modifiche)
II comma 2 dell’articolo 7 della Legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e sue successive modifiche è così modificato:
“L’azione di responsabilità civile dei magistrati viene esercitata avanti i Giudici per l’azione di responsabilità civile, nominati due per il primo grado, uno per l’appello e uno per la terza istanza, con i relativi supplenti che subentreranno nella trattazione delle cause in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento dei titolari”
Art. 3
(Disposizioni di coordinamento)
“In tutte le disposizioni di legge in cui si fa riferimento alla nomina, alle funzioni, ai poteri dei sei Giudici per la responsabilità civile dei Magistrati, queste devono intendersi riferite al numero di Giudici per la responsabilità civile dei Magistrati previsto ai sensi della presente legge “.
Art. 4
(Entrata in vigore)
“La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.”