San Marino. Modifica delle norme in materia carceraria: questione di civiltà. Sds Ugolini: “Contenti del lavoro svolto in una materia delicata” (di David Oddone)

“Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”, diceva Voltaire. E vista la situazione carceraria italiana, ci sarebbe da stendere un velo pietoso rispetto a quanto accade dai nostri vicini di casa.

Basta leggere i numeri. Mai così tanti suicidi in carcere come quest’anno in Italia. Il 2022 si preannuncia l’anno con il numero più alto di persone che si sono tolte la vita dal 2009, quando i suicidi hanno raggiunto quota 72. Da gennaio a oggi, invece, se ne contano già 66 a cui si sommano altre 60 morti per cause diverse, alcune ancora da accertare.

Secondo un rapporto di Antigone inoltre, l’età media delle persone che si sono suicidate è di soli 37 anni. La maggior parte dei suicidi si consuma nella fascia d’età tra i 30 e i 39 anni, seguita da quella tra i 20 e i 29 anni.

Dati che la dicono lunga sulla necessità di intervenire con celerità.

Anche e soprattutto per questo, per l’esempio tutt’altro che edificante che ci arriva da oltre confine, diventa importante il progetto di legge “Riforma dell’Ordinamento Penitenziario”, portato in prima lettura dal Segretario di Stato alla Giustizia, Massimo Ugolini.

 

Il gruppo di lavoro

In ottemperanza al Programma di Governo per la XXX Legislatura, il Congresso di Stato con la Delibera n. 31 del 17 maggio 2021 ha istituito un Gruppo tecnico di lavoro con l’incarico di “procedere alla revisione e modifica delle norme in materia carceraria ed in particolare della Legge n. 44 del 29 aprile 1997 “Ordinamento Penitenziario” e successive modifiche e del “Regolamento Penitenziario”, approvato con la delibera del Congresso di Stato n. 42 del 26 maggio 1997 e successive modifiche”.

L’ordinamento penitenziario è l’insieme delle norme che regolamentano l’organizzazione del carcere e il trattamento delle persone detenute; il regolamento penitenziario disciplina le misure attuative dell’ordinamento penitenziario.

 

Il Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT)

Il progetto di legge che viene depositato prende le mosse dalle osservazioni e dalle raccomandazioni contenute nel Rapporto del marzo 2013 elaborato nei confronti della Repubblica di San Marino dal Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d’Europa in occasione della visita in territorio da parte del Comitato stesso nel gennaio 2013. Un primo accoglimento delle raccomandazione del CPT si ritrovano in un intervento legislativo del 2017, la Legge 26 aprile 2017 n. 45 che mira a disciplinare, in particolare, il lavoro interno e ancor di più quello esterno al carcere. Anche il Regolamento penitenziario è stato a più riprese emendato con successive modifiche operate con delibere del Congresso di Stato.

 

Regole penitenziarie europee

Oltre alle raccomandazione del CPT, un altro importante parametro di riferimento preso in considerazione sono state le Regole penitenziarie europee, (Raccomandazione R 2006), emendate da ultimo nel 2020. Tali regole testimoniano la riflessione che è stata svolta a livello europeo e rappresentano l’evoluzione della concezione stessa della detenzione e delle strutture carcerarie, in base alle quali si deve tendere a contemperare le esigenze e le peculiarità della realtà carceraria con un trattamento, per ogni singolo detenuto, individualizzato e rispettoso della dignità umana, prestando particolare attenzione ai diritti e alle garanzie del detenuto. Gli istituti penitenziari devono tendere a ricalcare il più possibile la vita nella comunità, per favorire e facilitare il reinserimento sociale, con il supporto e il coinvolgimento dei servizi sociali.

 

Il progetto di legge sammarinese

Il progetto di Legge è suddiviso in nove titoli che mirano a disciplinare in modo esaustivo tutta la materia della detenzione, dal percorso di introduzione del detenuto nella struttura carceraria, allo svolgimento della vita ristretta, alle condizioni della struttura, alle disposizioni relative al personale, al trattamento dei dati, alle procedure sanitarie, ecc.

Nel Titolo I sono raggruppate le disposizioni generali e l’ambito di applicazione delle norme dell’ordinamento penitenziario. Contiene inoltre i principi generali e le finalità del trattamento penitenziario; quest’ultimo deve tener conto delle peculiarità dei detenuti, promuovendo un processo di cambiamento attraverso un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale.

Nel Titolo II gli articoli indicano le procedure da adottare al momento dell’ammissione del detenuto in carcere. Un articolo è espressamente dedicato ai detenuti cittadini stranieri per i quali è previsto che debbano essere adeguatamente informati, in una lingua a loro comprensibile, sull’assistenza legale e con riguardo al diritto di prendere contatti con i rappresentanti diplomatici o consolari dei rispettivi paesi di provenienza.

Il Titolo III tratta delle condizioni della detenzione, con particolare riguardo, da una parte alle caratteristiche dell’edificio penitenziario, dei locali cii soggiorno e di pernottamento, della pulizia dei locali, e, dall’altra, il Capo II, tratta dell’igiene personale e dell’alimentazione del detenuto. Lo stesso Titolo III garantisce l’assistenza medica ai detenuti e si occupa anche del tema della sorveglianza epidemiologica.

 

Le modalità del trattamento penitenziario

Nel Titolo IV sono regolamentate le modalità del trattamento penitenziario che comprendono il programma rieducativo personalizzato, proposto dal GOT (Gruppo Osservazione Trattamento), ma anche le assegnazioni nelle celle e i raggruppamenti all’interno della struttura. Inoltre è regolamentata la partecipazione della comunità esterna all’azione risocializzante e rieducativa; sono disciplinate le modalità cii colloquio e la corrispondenza che ciascun detenuto può avere con l’esterno. AI Capo II del Titolo IV sono illustrate le attività di istruzione e formazione. L’articolato pone particolare attenzione alla disciplina del lavoro che il detenuto può svolgere all’interno o all’esterno alla struttura carceraria. Sono anche regolamentate le attività necessarie al funzionamento della vita interna al carcere.

Le disposizioni di cui al Capo III del medesimo Titolo IV mirano ad assicurare al detenuto di poter professare la propria fede religiosa e le pratiche di culto. Lo stesso capo prevede che i detenuti possano trascorre una parte della giornata all’aperto; sono inoltre favorite attività culturali e sportive.

 

I rapporti del detenuto con la famiglia

Il Capo IV disciplina i rapporti del detenuto con la famiglia, i permessi di uscita ma anche le comunicazioni che il personale del carcere è chiamato ad assicurare tra il detenuto e la famiglia e viceversa che riguardino malattie e decessi dell’uno o degli altri.

II Titolo V disciplina le norme di condotta dei detenuti e l’obbligo di risarcimento dei danni dagli stessi arrecati durante il periodo di detenzione. Sono previste sanzioni disciplinari per comportamenti suscettibili di rappresentare una minaccia per la sicurezza e l’ordine all’interno della struttura carceraria. Sono poi descritte le procedure da adottare per l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Autorità competente e i ricorsi avverso tali sanzioni disciplinari. Viene inoltre regolamentato l’isolamento del detenuto, la perquisizione personale e delle celle. La legge non consente, invece, l’impiego della forza fisica e l’uso dei mezzi di coercizione nei confronti dei detenuti salvo che per prevenire o impedire atti di violenza o tentativi di evasione. In questo Titolo sono disciplinate anche le traduzioni ossia le attività di accompagnamento coattivo del detenuto all’interno del territorio nazionale, i trasferimenti dello stesso nonché le procedure di dimissione dalla struttura carceraria.

Il Titolo VI prevede che vengano adottate azioni di supporto e di sostegno alle famiglie dei detenuti durante il periodo di carcerazione nonché l’assistenza post-penitenziaria dei detenuti volta a un più facile reinserimento sociale.

AI Titolo VII sono disciplinate le funzioni della direzione del carcere, del personale penitenziario e degli assistenti volontari. È inoltre previsto che la vigilanza sull’organizzazione del carcere sia in capo al Giudice dell’Esecuzione. Sono inoltre previste ispezioni annuali della struttura carceraria; al riguardo la norma disciplina sia le procedure che i soggetti competenti ad eseguire le stesse.

Il Titolo VIII è dedicato alle modalità di esecuzione di misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale e il regime di semilibertà.

 

Considerazioni finali

La Repubblica di San Marino sta facendo ormai i conti con un realtà ben diversa da quella del passato, quando anche la presenza di un singolo detenuto durante l’anno faceva notizia.

Era ormai improcrastinabile una nuova legge in materia, che dopo la prima lettura è ora in attesa di esame in sede referente da parte della Commissioni Consiliare Permanente I.

La speranza è che si proceda il più celermente possibile all’accoglimento definitivo da parte del Consiglio: non è certamente soltanto una questione politica, come si richiamava all’inizio dell’articolo, ma di civiltà.

Così il Segretario Ugolini a La Serenissima: “Sono particolarmente contento del lavoro svolto e vista la delicatezza e importanza della materia mi auguro che al più presto la legge possa entrare in vigore”.

 

David Oddone

(La Serenissima)